Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.06.2008 10.2007.478

23. Juni 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·730 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Offendere l'onore di terze persone attraverso epiteti quali "figlia di puttana", "troia"; condurre in stato di ebrietà (min. 0.76/max 1.37 gr. per mille)

Volltext

Incarto n. 10.2007.478 DA 3799/2007

Bellinzona 23 giugno 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)  

prevenuto colpevole di 1.     ingiuria,

                                        per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, offeso l’onore di CIVI 1, con epiteti vari tra i quali “canadese di merda”, “figlia di puttana”, “troia”, “sei una merda”;

                                 2.     guida in stato di inattitudine,

                                        per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, circolato al volante della vettura Porche targata TI __________ in stato di ebrietà (minima 0,76 / massima 1,37 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 177 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; richiamato l’art. 31 cpv. 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3799/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 180.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (art. 34 e 36 CP).

                                 2.     Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 novembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2008, al quale erano presenti l’accusato ed il proprio difensore, così come la Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 per l’autorità inquirente;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette i fattii e si dichiara dispiaciuto;

sentita                               la Sostituto Procuratore pubblico, che chiede che la pena venga sospesa condizionalmente, ma che venga comminata una multa di fr. 2'500.00;

sentito                               il difensore, il quale aderisce alla richiesta di sospensione proposta dall’autorità inquirente, opponendosi alla multa;

sentito                               da ultimo l'accusato, che ripete di essere dispiaciuto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di:

                               1.1     ingiuria?

                               1.2     guida in stato di inattitudine?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

                                 3.     La pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì quali condizioni?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 177 CP, 16a, 31 cpv. 2 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ingiuria, ex art. 177 CP, e di guida in stato di inattitudine, ex  91 cpv. 1 seconda frase LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2007 del 7 novembre 2007.

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 1'040.00 (millequaranta);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                 2.     alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento);

                                  §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,  Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2000.00       totale

10.2007.478 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.06.2008 10.2007.478 — Swissrulings