Incarto n. 10.2007.478 DA 3799/2007
Bellinzona 23 giugno 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, offeso l’onore di CIVI 1, con epiteti vari tra i quali “canadese di merda”, “figlia di puttana”, “troia”, “sei una merda”;
2. guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, circolato al volante della vettura Porche targata TI __________ in stato di ebrietà (minima 0,76 / massima 1,37 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; richiamato l’art. 31 cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3799/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 180.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (art. 34 e 36 CP).
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2008, al quale erano presenti l’accusato ed il proprio difensore, così come la Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 per l’autorità inquirente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette i fattii e si dichiara dispiaciuto;
sentita la Sostituto Procuratore pubblico, che chiede che la pena venga sospesa condizionalmente, ma che venga comminata una multa di fr. 2'500.00;
sentito il difensore, il quale aderisce alla richiesta di sospensione proposta dall’autorità inquirente, opponendosi alla multa;
sentito da ultimo l'accusato, che ripete di essere dispiaciuto;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di:
1.1 ingiuria?
1.2 guida in stato di inattitudine?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. La pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì quali condizioni?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 177 CP, 16a, 31 cpv. 2 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, ex art. 177 CP, e di guida in stato di inattitudine, ex 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2007 del 7 novembre 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 1'040.00 (millequaranta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 2000.00 totale