Incarto n. 10.2007.476 DA 3599/2007
Bellinzona 17 dicembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1) DI 1
siccome
ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida;
fatti avvenuti il __________ ad Ascona;
reati previsti dagli art. 91cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr;
e meglio come al decreto d’accusa n. 3599/2007 di data 29 ottobre 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6'000.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni. 2. Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-. e delle spese giudiziarie di
fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta in data 29 novembre 2007 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 29 ottobre 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 30 ottobre 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 7 novembre 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 13 novembre 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);
che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 7 novembre 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 21 novembre 2007 seguente;
che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 29 novembre 2007 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;
che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.