Incarto n. 10.2007.46 DA 4082/2006
Bellinzona 29 gennaio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 (difeso da: dott. iur. DI 1)
siccome
ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr;
e meglio come al decreto d’accusa n. 4082/2006 di data 30 ottobre 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.00. 3. Alla revoca della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il
__________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
vista l'opposizione interposta in data 15 gennaio 2007 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 30 ottobre 2006 per raccomandata al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria (cfr. busta di intimazione e act 1), durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;
che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 9 dicembre 2006 al mittente, il quale in data 14 dicembre 2006 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. ibidem);
che l’invio 14 dicembre 2006, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;
che del resto se l’accusato ha ricevuto tale scritto, recante il medesimo indirizzo della raccomandata con il decreto di accusa, significa, a riprova della corretta intimazione, che lo stesso non era errato;
che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 9 dicembre 2006, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 27 dicembre 2006, essendo i tre giorni precedenti considerati festivi;
che pertanto l'opposizione, inoltrata unicamente in data 15 gennaio 2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro sulla busta);
che al riguardo nulla mutano gli act 10 e 11 e nemmeno il fatto che ora l’accusato ha comunicato un nuovo recapito (cfr. opposizione);
che di conseguenza l'opposizione 15 gennaio 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
I
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.