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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.05.2008 10.2007.459

26. Mai 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·746 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Cirolare con la vettura alla velocità di 180 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 120 Km/h

Volltext

Incarto n. 10.2007.459 DA 3639/2007

Bellinzona 26 maggio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mazda targata __________ alla velocità di 180 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

fatti avvenuti                       il __________ a __________, autostrada A2;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 2 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3639/2007 di data 29 ottobre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'000.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.Alla multa di fr. 1'500.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 settimane, decretata nei suoi confronti dal Verhöramt di __________ il __________.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 novembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento in data 26 maggio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’11 aprile 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

visti                                   gli artt. 90 cifra 2 LCStr, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,

rispondendo                       ai quesiti

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                 3.     L’eventuale condanna può essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 settimane decretata nei suoi confronti dal Verhöramt di __________ il __________?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Dichiara                          ACCU 1

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3639/2007 del 29 ottobre 2007.

Condanna                       ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.--(sessanta), per un totale di fr. 3'600.-- (tremilaseicento).

                                             §.    l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento).

                                             §.    in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

Revoca                             il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 settimane (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Verhöramt di __________ il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                            sono state avvertite del loro diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Il condannato                   è avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                    fr.                         1'500.--         multa

                                    fr.                            150.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            250.--         spese giudiziarie

                                    fr.                         1'900.--         totale

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