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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.01.2008 10.2007.447

11. Januar 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,720 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Decisione dopo rinvio dell'incarto ad un nuovo giudice da parte della CCRP che ha accolto il ricorso contro l'assoluzione (giudizio limitato alla commisurazione della pena ed all'ammontare degli oneri processuali)

Volltext

1. CIVI 1 2. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1    

Incarto n. 10.2007.447 DAC 858/2002

Bellinzona, 11 gennaio 2008  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1 DI 2  

prevenuto colpevole di         omicidio colposo,

                                        per aver cagionato per negligenza la morte del piccolo __________ (nato il __________), e meglio per avere in data __________, in occasione del travaglio per parto della madre, signora CIVI 2, presso l'ospedale "__________" di __________, tenuto una condotta sanitaria imprudente e in contrasto con le regole dell’arte medica, in particolare per avere:

·         intempestivamente proceduto alla rottura artificiale delle membrane amniotiche (cd. "amnioressi") alle ore __________, in presenza di situazione ostetrica sfavorevole (mobile fetale ancora troppo alto nello scavo pelvico);

·         omesso l'effettuazione del complesso di manovre ostetriche atte a limitare il prolasso del funicolo (cordone) ombelicale e le sue conseguenze, in particolare per aver omesso di contenere con mano in vagina una fuoriuscita troppo rapida del liquido amniotico, con conseguente trascinamento di un’ansa del funicolo;

·         omesso di sorvegliare la paziente, nonostante una prima decelerazione del battito cardiaco fetale avvenuta subito dopo l’amnioressi, abbandonando la sala parto dopo soli 4 minuti da tale operazione;

·         omesso la diagnosi della grave sofferenza fetale acuta, successiva all'amnioressi, se non dopo ca. 1 ora e 40 minuti (ore 12:10), vale a dire quando la grave asfissia peripartale in seguito al prolasso del cordone ombelicale aveva, con ogni verosimiglianza, cagionato gravi lesioni cerebrali irreversibili al feto;

con la conseguenza che il piccolo __________ subiva gravi danni neurologici che resero necessario il suo immediato trasferimento al __________ e ne determinavano la successiva morte in data __________ presso l'Ospedale __________.

                                         fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                         previsto dall’art. 117 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 novembre 2002 n. 858/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Si rimandano le parti civili al competente foro per eventuali pretese a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                    4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2002;

richiamate                         le decisioni, cresciute in giudicato, della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello (di seguito: CCRP) del __________ e del Tribunale federale del __________;

indetto                              il pubblico dibattimento in data 11 gennaio 2008 alle ore 09:00, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal difensore avv. DI 2 ed il Procuratore pubblico;

accertate                          le generalità dell'imputat;

data                                 lettura del decreto d'accusa;

estesa                              l’accusa e la discussione, in aggiunta alle imputazioni previste dal decreto, così come segue:

                                        “per avere attivato con ritardo il personale sanitario della sala operatoria in vista dell’intervento di taglio cesareo”;

dato atto                            dell’opposizione della difesa all’estensione dell’accusa, poiché questo è un punto sulla cui correttezza procedurale la CCRP ha omesso di esprimersi, in lesione del diritto di essere sentito dell’accusato e del principio dell’immutabilità dell’atto d’accusa: non si deve e non si può condannare una persona allorquando questa contesta l’insidia e la sorpresa contenute nella notifica all’ultimo minuto delle accuse rivoletegli, senza che neppure gli si risponda quando sostiene che questo modo di procedere è contro la legge. L’accusato rivendica il diritto di ottenere, prima della condanna, una risposta in merito ad un’irregolarità procedurale che sembra evidente: è vero che il giudice di prime cure aveva esteso le accuse, ma lo aveva fatto prima di assolvere l’accusato, affinché potesse essere capito da tutti che il suo giudizio non avrebbe tralasciato nessuna possibile ed immaginabile ipotesi, al di là di quelle “4 precise” contemplate fin dall’inizio dal decreto d’accusa;

                                        delle osservazioni del Procuratore pubblico secondo cui, oltre all’ipotesi d’accusa formulata dal giudice di prime cure in aula, in aggiunta alle altre, il decreto d’accusa ed i considerandi della CCRP sono zeppi di motivazione riguardo le violazioni delle regole dell’arte. Vista la gravità e la serie impressionante di negligenze di cui ha dato prova l’accusato, ne basterebbe solo una per fondare la sentenza di condanna, come in effetti è avvenuto;

respinta                             l’opposizione formulata dalla difesa: non si tratta in effetti di una mutazione strictu sensu del decreto d’accusa, né si è inserita una nuova imputazione, in quanto l’ipotesi di fatto in questione può anche essere estrapolata da quelle formulate dal Procuratore pubblico ed in particolare da quella riferita alla carenza di sorveglianza di cui al terzo capoverso. L’ipotesi in questione non può inoltre essere considerata oggi nuova, essendo stata discussa al primo dibattimento ed essendo stata ripresa dall’autorità superiore, che ne ha confermato la validità;

acquisiti                            l’incarto n. 10.2003.9 di questa Pretura, gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, della Corte di cassazione e revisione penale e del Tribunale federale, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale;

ricordato                            che, con riferimento al punto 13 della sentenza della CCRP, nonché al considerando n. 39 cpv. 2 della decisione della Pretura penale del 10.11.2005, non si può in questa sede pronunciarsi le pretese di risarcimento danni avanzate dalle parti civili;

prodotta                             dalla difesa la seguente documentazione:

-   memoriale riassuntivo 11.01.2008,

-   autocertificazione sulla situazione finanziaria dell’accusato;

                                        con la precisazione che la particolarità di questa situazione consiste nel ribaltamento di una sentenza di assoluzione, con la conseguenza che l’accusato si vede di fatto privato di un grado di giudizio per le eccezioni d’ordine e di merito che lui ha sollevato, poiché il verdetto di condanna è stato fondato senza che la CCRP fosse portata a riesaminare il merito di contestazioni sollevate in primo grado, ma unicamente in conseguenza dell’esame dei temi del ricorso presentato dalla pubblica accusa. Paradossalmente la difesa, per ottenere che la CCRP si chinasse sulle eccezioni respinte dal primo Pretore, avrebbe dovuto ricorrere contro il verdetto di assoluzione, cosa che evidentemente non ha potuto né dovuto fare. Valga per tutti l’esempio dell’aggiunta nel decreto d’accusa, addirittura in chiusura del processo, dell’ipotesi sulla quale la cassazione ha fondato la condanna, aggiunta prontamente eccepita in prima sede ed ignorata in cassazione;

sentite                               le osservazioni del Procuratore pubblico che ha contestato il contenuto del memoriale prodotto oggi dalla difesa nella misura in cui la stessa espone argomentazioni di merito sul principio di colpevolezza, principio che è già stato stabilito in modo vincolante dalla CCRP e non può più quindi venire messo in discussione. La CCRP ha chiaramente accertato quali sono state le violazioni delle regole dell’arte medica, riprendendole singolarmente nei considerandi e dal decreto d’accusa che stava alla base dell’azione penale. Nulla è stato violato anche perché prima della chiusura del dibattimento il giudice di prime cura aveva, ex officio, completato l’ipotesi accusatoria, dando l’ultima parola all’accusato. Il giudice si deve oggi limitare a commisurare la pena a seguito dell’entrata in vigore della normative del 01.01.2007, caso contrario violerebbe egli stesso le norme di procedura;

ricordato                            alle parti che, come Autorità di prima istanza, non ci si può discostare dalla sentenza della CCRP la quale, al punto 1. del proprio dispositivo, ha già dichiarato la colpevolezza dell’accusato, concludendo che i fatti e le circostanze sono state accertate con sufficiente grado di chiarezza e concludenza. In ogni caso, nel rispetto del dovere di patrocinio della difesa,

si acquisisce                     agli atti di causa il memoriale proposto dal difensore, a valere quale documento;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato, il quale ha posto evidenza come un caso di prolasso del cordone si realizzi estremamente di raro nella carriera di un medico, a differenza dell’ipotesi di cordone ombelicale attorno al collo. Egli racconta che si trattava del secondo parto della signora CIVI 2 al quale assisteva: nella prima evenienza, conclusasi senza particolari complicazioni, il bambino presentava il cordone ombelicale attorno al collo, nel caso qui in esame si è verificato un prolasso del cordone ombelicale. L’accusato sostiene che il fatto di aver abbandonato la sala dopo pochi minuti dall’amnioressi non ha influito sulle conseguenze subite dal bambino: la sua presenza dopo la rottura del sacco e prima delle 12.10 sarebbe stata utile unicamente quale sostegno psicologico della paziente. Del resto perforando il sacco con un uncino, null’altro ha fatto che provocare artificialmente la perdita delle acque, ponendo quindi la madre nella situazione di una donna che ha appena perso le acque: notoriamente il parto non avviene immediatamente dopo questa circostanza. Da qui si deduce che la presenza di un medico immediatamente dopo la perdita della acque non era indispensabile, così come non era necessaria la presenza di un altro medico o la sua anche dopo mezz’ora dal momento di cui sopra. L’accusato precisa di essersi accorto del problema solo alle __________, quando però la salute del bambino era già stata compromessa per dei motivi a lui non imputabili. All’accusato non sono nemmeno imputabili colpe riferite alle problematiche di ritardo dell’anestesista, che, come si evince dagli atti di causa, non solo è giunto in sala operatoria in ritardo, ma non è nemmeno stato in grado di avviare i macchinari immediatamente (12.28/12.36). A parere dell’accusato gli errori dei colleghi e le imprudenze dell’ospedale non sono a lui imputabili.

                                        Dopo i fatti l’accusato ha lavorato alla “__________” ancora per poco tempo, in seguito ha collaborato col figlio presso la clinica di __________. Da dicembre __________ egli è in pensione e non esercita ormai più la propria attività.

                                        Sulla situazione patrimoniale, egli precisa che, oltre al reddito pensionistico, beneficia di entrate derivanti dalla locazione di immobili di sua proprietà;

prodotta                            dal Procuratore Pubblico la seguente documentazione:

- copia decisione dipartimentale __________ di revoca dell’autorizzazione   all’esercizio indipendente della professione medica;

viene chiusa                      la fase istruttoria alle ore 10.15;

sentiti                                il Procuratore pubblico, il quale propende per una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, piuttosto che lavoro di pubblica utilità, e si rimette al giudizio della corte in merito all’ammontare delle aliquote.

                                        In considerazione della fattispecie, egli chiede che venga comminata una pena di 90 aliquote giornaliere ed inflitta una multa di Fr. 20'000.--, tenuto conto dell’agevole situazione finanziaria di cui beneficia l’accusato;

                                        il difensore, il quale contesta anzitutto la colpevolezza dell’accusato. Egli pone l’attenzione sulle conseguenze psicologiche e professionali che il medico ha dovuto affrontare, sulla concolpa che andrebbe riconosciuta ai collaboratori dell’epoca, sul fatto che il capo d’accusa determinante è stato aggiunto solamente in occasione del primo dibattimento, sul lungo tempo trascorso della commissione dei fatti ed infine sull’età dell’accusato.

                                        Egli chiede, in conclusione, che il giudice si esima dal comminare una pena all’accusato;

                                        il Procuratore pubblico nuovamente in replica, ribadendo in sostanza quanto finora detto, ricordando in particolare la vita distrutta dei due genitori. In merito all’estensione dell’accusa, egli precisa che trova giustificazione nello scopo dell’esistenza dei pubblici dibattimenti e che tutti i principi costituzionali e procedurali sono stati, nel caso di specie, legittimamente ossequiati. Egli è cosciente in Ticino vi sono poche condanne di medici per violazione delle regole dell’arte medica, ma con ciò non giustifica un giudizio favorevole;

                                        la difesa in duplica che si riconferma nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto;

sentito                              per ultimo l'accusato, che chiede se vi sia mai stata una condanna tanto severa per un caso simile. Egli si lamenta perché la perizia è stata commissionata ad esperti italiani, nonostante in Svizzera vi siano ottimi specialisti della materia. Egli dichiara che, nei suoi 40 anni di carriera e circa 7'000 parti eseguiti, mai un caso simile gli si è presentato.

                                        Nella medesima situazione, egli si comporterebbe oggi in egual modo;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Dato atto che l’imputato è già stato dichiarato autore colpevole di omicidio colposo, quale dev’essere la pena da infliggere?

2.L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena 

       e se sì a quali condizioni?

3.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giustizia, gli oneri processuali di

       questo dibattimento e di quello di prima sede?

costatata                          l’adesione ai quesiti sopra elencati;

dichiarati                           definitivi i quesiti posti;

considerato                       in fatto e in diritto

1.       Il decreto d’accusa a fondamento di questo procedimento è stato emanato il 22 novembre 2002: in reazione all’opposizione interposta dall’accusato, il 10 novembre 2005 è stato indetto il primo dibattimento presso questa Pretura penale, sede in cui era stato prosciolto. A seguito di un ricorso inoltrato dal Procuratore pubblico, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello, con decisione del 22 marzo 2007 ha però annullato la precitata sentenza di prima istanza, dichiarando ACCU 1 “autore colpevole di omicidio colposo” e rinviando l’incarto ad un nuovo giudice, affinché “commisuri la pena e statuisca sugli oneri processuali”. Il 27 ottobre 2007 il Tribunale federale ha respinto un successivo ricorso della difesa contro la decisione di condanna della CCRP. L’alta Corte di Losanna ha precisato che l’avversato verdetto di colpevolezza del Tribunale d’appello non costituisce una decisione finale, quindi impugnabile, ritenuto che la stessa deve ancora essere completata con una sentenza sulla commisurazione della pena da parte della Pretura Penale. Il presente procedimento riguarda appunto detta incombenza, che è da espletare tenuto conto dei vincolanti accertamenti di fatto eseguiti dalla CCRP.

2.       La pena da infliggere va commisurata a dipendenza della colpa commessa dall’autore: in tal senso occorre considerare la vita anteriore, le condizioni personali dell’autore e l’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP); occorre poi valutare il grado di lesione e l’ esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, la riprensibilità dell’atto commesso, i moventi e gli obbiettivi perseguiti dal responsabile e le circostanze -interne ed esterne- secondo la possibilità che l’autore aveva per evitare il provocarsi della lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Lesione che, nel caso di specie, consiste nella morte del neonato __________, nato durante un parto effettuato dal medico accusato. Al riguardo va subito ricordato che, sulle modalità operative del medico, l’Autorità superiore è stata molto chiara: “l’accusato, nel caso concreto e più specificatamente nell’ambito della cura del figlio della parte civile, non ha opportunamente rispettato le condotte mediche”, violazioni che sono state ritenute in rapporto di causalità, naturale ed adeguato, con il decesso del bambino. Qualora il medico avesse prestato la dovuta diligenza, la morte di __________ avrebbe potuto essere evitata con ogni probabilità. Il presente giudizio parte quindi dall’incontrastabile presupposto che il comportamento dell’ operatore sanitario è stato negligente al punto da configurare il reato penale di omicidio colposo per  inosservanza delle norme di comune diligenza da rispettare da parte dei ginecologi.

3.             Sulla vita dell’accusato, dagli atti di causa emerge che il dottor ACCU 1 è un medico di __________ anni, da sempre specializzato in ginecologia ed ostetricia. Ha praticato questa professione dal __________, quando, dalla __________, è giunto all’Ospedale __________ __________ di __________. Ha operato tutta la sua vita in questo settore, in Ticino e Oltralpe: a Zurigo, nel Canton San Gallo e presso il reparto di ginecologia di __________ (__________) per poi ritornare a __________ e all’Ospedale regionale __________, collaborando anche con la Clinica Santa Chiara. Dal __________ è stato titolare di uno suo studio privato in piazza __________ a __________. Alla fine dell’anno __________ ha terminato la sua carriera professionale e beneficia ora della pensione. Durante la sua carriera ha effettuato circa 7'000 parti, maturando quindi un’ampia esperienza. Il suo studio è attualmente diretto e gestito da suo figlio, pure lui ginecologo. È coniugato e convive con sua moglie a __________: beneficai per vivere del reddito della sua pensione, oltre che delle entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di sua proprietà. Si può affermare che si tratta di una persona benestante.

                                                     In aula il medico si è definito a tutt’oggi ancora assolutamente convinto di avere, il giorno dei fatti, agito con la giusta prudenza, accuratezza e professionalità. La morte del neonato deve infatti essere ascritta ad una “fatalità inevitabile”. Era impossibile fare altrimenti e di fronte a circostanze analoghe oggi si comporterebbe nella medesima maniera. Ha, per questi motivi, espresso delle dure critiche alla “relazione medico legale” richiesta dal Procuratore pubblico ai due esperti dell’ Università “__________” di __________, rinviando quo agli aspetti medici veramente pertinenti al rapporto del prof. __________, a suo dire, l’unico referto da prendere in considerazione. Alle vittime e in particolare alla madre, che da sempre è stata sua paziente e che a tutt’oggi soffre di depressione, l’accusato non ha espresso nessun pensiero.

4.       Va subito rilevato non si può in questa sede rieffettuare un raffronto fra i vari referti peritali agli atti. Neppure è possibile esaminare le eccezioni di tipo procedurale sollevate dalla difesa al dibattimento e, in particolare, quella secondo cui le sarebbe stato negato il diritto ad un “doppio grado di giudizio” per quanto attiene all’ “estensione dell’accusa” effettuata dal Giudice di primo grado, consistente nel non avere allertato l’ospedale. Come spiegato più sopra, a questo Giudice incombe infatti unicamente l’onere di quantificare la pena da infliggere all’accusato, ritenuto che la colpevolezza del medico e le valutazioni peritali tratte dall’Autorità superiore devono essere date per assodate. Occorre di conseguenza unicamente valutare la gravità delle violazioni dell’arte medica messe in atto dall’operatore coinvolto, ivi compresa quella di non avere messo in stato d’allarme l’ospedale, ritenuto che, questa inadempienza, è stata rilevata (anche) dalla Corte superiore nella sua sentenza al punto 10 a pagina 21.

          A tal proposito giova comunque rilevare che, in ogni caso, il referto agli atti redatto dal dr. __________ non  scagiona il dr. ACCU 1 da tutte le accuse. Tutti i periti interpellati sono infatti concordi sul fatto che il medico accusato sia stato troppo “attendista” e sul fatto che non abbia, appunto, correttamente preallertato la sala operatoria, conformemente agli oneri che incombono al responsabile, nella sua posizione di garante. Inoltre, l’esperto chiamato dalla difesa ha ravvisato ulteriori negligenze a carico del medico accusato fra cui l’ “abbandono prematuro della partoriente” subito dopo l’amnioressi, così come l’assenza di “misure più idonee per decomprimere il funicolo”.

5.       Le regole dell’arte medica si definiscono come i principi stabiliti dalla scienza che sono generalmente riconosciuti ed ammessi, comunemente seguiti e applicati dai medici (DTF 64 II 205 cons. 4a; 108 II 59 cons. 1). A questo proposito bisogna ricordare che l’operatore sanitario ha come missione quella di cercare di arrivare al risultato sperato facendo capo alle proprie conoscenze e alle proprie capacità. Ciò non significa che debba arrivare ad un risultato determinato o che sia tenuto a garantirlo. Una violazione delle regole dell’arte medica è però realizzata quando un atto medico non è difendibile secondo le conoscenze specifiche riconosciute nel settore in questione: il medico non risponde di un apprezzamento erroneo che se quest’ultimo non è difendibile o se si fondava su un esame oggettivamente insufficiente (TF 4P.110/2003 del 26.8.2003, cons. 4; DTF 120 Ib 413, cons. 4a). In altre parole un determinato comportamento viola i doveri di prudenza quando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62  cons. 2d; 126 IV 13 cons. 7a/bb e rif.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar, 2a ed., Zurigo 1997, nn. 28a e 33 ad art. 18 CP). Determinante per l’esame dell’operato di un dottore risulta pure essere il suo dovere primordiale di agire nel pieno rispetto delle regole dell’arte medica e dei principi umanitari, in base ai quali egli ha l’obbligo di fare tutto il possibile per curare il paziente e di evitare tutto quanto potrebbe nuocergli, senza che, ovviamente, possa essere preteso che il suo intervento abbia successo (DTF 130 IV 8, cons. 3.3). Egli infrange i suoi doveri quando prende delle decisioni che in base a criteri cardine della scienza medica non risultano essere oggettivamente sostenibili (DTF 120 Ib 411 cons. 4a).

6.       Nel caso qui in esame quasi tutte le imputazioni contenute nel decreto d’accusa sono state giudicate integralmente realizzate dalla CCRP: infatti, se si può affermare che il medico non ha proceduto all’amnioressi in maniera intempestiva (prima ipotesi del decreto d’accusa e decisione ad 10), non si può invece asserire che ha correttamente effettuato quelle “manovre ostetriche atte a limitate il prolasso del funicolo ombelicale” e quelle per  “contenere la fuoriuscita del liquido dal sacco con mano… con conseguente trascinamento di un’ansa del follicolo”. Egli ha in seguito “omesso di sorvegliare la paziente, nonostante una prima decelerazione del battito cardiaco fetale… abbandonando la sala parto dopo solo 4 minuti”. La CCRP ha in effetti spiegato che la marcata decelerazione del battito cardiaco del bambino ed il fatto di avere poco prima effettuato un’amnioressi, imponevano la presenza del medico in sala parto ben più di 4 minuti dopo l’operazione o, perlomeno, avrebbero imposto al dottore di non allontanare anche il medico assistente, lasciando la madre sola con l’ostetrica. La posizione di quel feto prima del parto era in effetti da definire non ideale e avrebbe imposto allo specialista di mettere in atto un attento monitoraggio della situazione. Da qui si deduce che il medico ha pertanto altresì “omesso la diagnosi della grave sofferenza fetale acuta”, accorgendosi della problematica insorta nel parto solo 1 ora e 40 minuti dopo l’amnioressi, pur essendo stato interpellato telefonicamente dall’infermiera durante la sua assenza.

          Vi è poi, per finire, un’ulteriore negligenza, sempre accertata dalla CCRP,  riferita ad un “atteggiamento troppo attendista del medico” per non avere correttamente predisposto la sala operatoria, per non avere messo in preallarme i colleghi anestesisti, ciò che ha conseguenza inevitabilmente protratto oltremisura il momento in cui il taglio cesareo ha potuto essere effettuato. Troppo tardi in quanto la salute del bambino, a quel momento, era già stata irrimediabilmente compromessa. Se si fosse proceduto al taglio cesareo prima delle 12.10, il neonato, con ogni probabilità, sarebbe stato salvato. La difesa si è recisamente opposta al fatto che l’accusato sia stato condannato anche per questi fatti, siccome gli stessi non sarebbero previsti nel decreto d’accusa.

          Ora, se è ben vero che non tutte queste circostanze sono letteralmente previste nel decreto d’accusa, si deve comunque prendere atto che le stesse sono strettamente connesse con la quarta ipotesi formulata dal Magistrato inquirente, che, con la proposta di condanna ha rimproverato al medico di essersi accorto della sofferenza fetale acuta tardivamente “se non dopo 1 ora e 40 minuti” proprio a causa dell’atteggiamento -troppo attendistada lui assunto. Per cui, la presa in considerazione di questo comportamento per la commisurazione della pena non costituisce un’inammissibile estensione dell’accusa, bensì unicamente di una specificazione delle negligenze commesse dal medico. Era quindi giusto e doveroso che anche questi aspetti potessero essere discussi al dibattimento.

7.       La commisurazione della pena va eseguita a dipendenza della gravità della colpa commessa dal medico, tenuto conto delle diverse azioni da lui effettuate, giudicate lesive dei principi dell’arte. A tal proposito va subito rilevato che all’accusato, nella sua qualità di operatore sanitario, deve di principio essere richiesto un dovere di cautela e prudenza accresciuto rispetto all’ordinario. Inoltre, nella fattispecie, che riguardava un parto di tipo particolare, detto dovere doveva essere superiore alla media, visto che la partoriente era giunta in ospedale dopo il termine solito per la nascita, che essa non aveva avuto una corretta reazione ai medicamenti e che, indipendentemente dall’attendibilità delle misurazioni del cuore del bambino, i picchi inferiori ai 60 battiti al minuto erano più frequenti rispetto all’usuale. Dette circostanze potevano e dovevano costituire un chiaro campanello d’allarme e segnale di pericolo per il medico, il quale però lo ha sottovalutato.

          Inoltre, ritenuto che questo medico aveva un’importante esperienza nel settore in cui stava lavorando, nella sua qualità di primo responsabile dell’operazione non poteva (e non doveva) permettersi di lasciare la sala parto alle 10:42 per dei motivi sicuramente meno importanti rispetto alla sicurezza della paziente e del bambino. Sicurezza che è stata per di più ulteriormente messa in pericolo quando ha ordinato alla d.ssa __________ di visitare dei pazienti ai piani superiori, privando la madre della presenza di qualsiasi medico. A discapito dell’accusato vi è poi ancora il fatto che, quando l’infermiera lo ha raggiunto alle 11:11 sul suo cellulare per chiedergli di rientrare in ospedale, egli non solo non è ritornato subito, ma non si è nemmeno premunito di convenientemente istruirla, ripresentandosi in sala parto (ben) 22-23 minuti dopo. Vi è poi la scarsa frequenza dei controlli vaginali (a distanza di 40 minuti) ed il fatto che, dopo essersi accorto finalmente del prolasso del cordone ombelicale alle 12:10, l’anestesista di picchetto è giunto in sala operatoria addirittura 18 minuti dopo, senza che poi, a quel momento, nessuno è stato in grado di mettere in funzione i macchinari se non dopo ulteriori 6-8 minuti per procedere all’operazione solo alle 12:36.

8.       Dovendosi quindi escludere la fatalità dell’evento e, accertata la molteplicità delle negligenze commesse, non ravvisando agli atti di causa nemmeno nessun atteggiamento di effettivo rimorso da parte dell’imputato, convinto, nonostante quanto sopra, di avere sempre correttamente agito, si deve forzatamente commisurare una pena di 75 aliquote giornaliere. Questa commisurazione è in effetti perfettamente in linea con la giurisprudenza della Pretura penale in caso di omicidio colposo (cf. decisione del 29 aprile 2004, inc. n. 10.2002.240).

          In tale commisurazione vi è infatti poi anche da considerare il fatto che l’accusato è purtroppo già due volte in passato incorso in gravi disgrazie: è vero che in entrambi i casi sono stati emessi dei decreti di non luogo a procedere, tuttavia, nel caso più recente, la Commissione di vigilanza sanitaria aveva stabilito che il medico non aveva correttamente predisposto le cure della sua paziente, commettendo una negligenza. Per questo caso specifico l’ospedale ha per di più ritenuto di risarcire le vittime con un cospicuo importo di fr. 150'000.-- riconoscendo indirettamente un grave errore dell’ospedale ed in primis del responsabile qui accusato.

          Tutto ben ponderato si giustifica quindi di ridurre solo lievemente la pena proposta dal Procuratore pubblico se non per l’età dell’accusato e per il lungo tempo trascorso dai fatti ad oggi (sette anni), senza che questo si sia macchiato di ulteriori imprudenze. Allo stesso va per finire riconosciuto anche il diritto al beneficio della sospensione condizionale con la precisazione però che, per questo motivo, gli deve altresì essere comminata anche una multa, proporzionata alle sue entrate, evidenziate al dibattimento, che sono di tenore elevato.

Per questi motivi,

visti                                  gli artt. 34, 42 s segg., 47 e segg., 106, 117 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                      positivamente ai quesiti posti;

premesso                        che __________ è già stato dichiarato dalla CCRP autore colpevole di omicidio colposo, ex art. 117 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 858/2002 del 22 novembre 2002, di cui al secondo, terzo e quarto paragrafo, nonché per quanto attiene all’ipotesi di cui all’estensione dell’accusa;

condanna                    ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 350.-- (trecentocinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 26'250.--(ventiseimiladuecentocinquanta);

                                        §          l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       alla multa di fr. 10'000.-- (diecimila);

                                        §          in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 100 (cento) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 9'084.--.

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

              Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                   10'000.00       multa

                                        fr.                     1’200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                     7'884.00       spese giudiziarie

                                        fr.                          0.00       testi                                                                   

                                        fr.                  19'084.00       totale

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