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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.04.2008 10.2007.444

24. April 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·656 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Trascurare in modo grave animali custoditi in casa

Volltext

Incarto n. 10.2007.444 DA 3520/2007

Bellinzona 24 aprile 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sulla protezione degli animali,

                                        per avere, a __________ nell’estate __________ fino al __________, trascurato in modo grave gli animali che custodiva presso il suo domicilio, in particolare 4 tartarughe di palude grandi custodite in un acquario troppo piccolo, 1 grosso topo bianco custodito in un contenitore troppo piccolo senza cibo né acqua, 2 calopsiti adulti, 6 pappagallini ondulati e tre canarini custoditi in un gabbia inadeguata nonché alcuni pesciolini custoditi in un acquario dove l’acqua era divenuta limaccio, alcuni dei quali morti e in putrefazione;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 27 cpv. 1 LPDA;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3520/2007 del  che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 novembre 2007;

indetto                               il dibattimento 24 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il rappresentante della parte civile, il quale ribadisce i fatti che hanno portato alla segnalazione e chiede la condanna dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale contesta i fatti e la pena;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione degli animali per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 27 cpv. 1 LPDA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione degli animali per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3520/2007 del 22 ottobre 2007.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      400.00       totale

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