Incarto n. 10.2007.403 DA 3197/2007
Bellinzona 29 maggio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.54 - max. 3.17 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 13 giugno 2007;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 ottobre 2007 n. 3197/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6'000.00; L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'800.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 ottobre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 maggio 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testimoni;
sentito il difensore, DI 1, __________, il quale rileva che per l’accertamento della colpevolezza del suo assistito è importante ricostruire i fatti in modo dettagliato così da risalire con precisione al cosiddetto momento critico ossia quello dell’assunzione dell’alcol e della condotta incriminata. Il difensore, in particolar modo, afferma che non vi sono prove che il suo cliente abbia guidato un veicolo dopo essere arrivato, verso le 2.00, al locale “__________” in provenienza dal locale notturno __________; piuttosto, dopo aver sorbito diversi drink alla __________, come attestato dal direttore del locale pubblico, egli l’avrebbe lasciata verso le 5.00/5.30 di mattina assieme all’amico e alla fidanzata, e si sarebbe intrattenuto con quest’ultima in un’accesa discussione davanti a un bar adiacente a tale esercizio pubblico; quindi, dopo ca. 15 minuti, egli si sarebbe allontanato a piedi in compagnia del suo amico, salvo poi ritornare dalla fidanzata per sincerarsi del suo stato. In questo momento l’imputato veniva fermato dagli agenti della polizia comunale (accorsi a seguito di una segnalazione per un’asserita zuffa), vale a dire, sottolinea il patrocinatore, quando il signor ACCU 1 non guidava da almeno tre ore e mezza o più. A detta di ques’ultimo, si pone allora il quesito a sapere quale era il tasso di alcolemia dell’indiziato tra la una e le due di notte, quando il prevenuto aveva effettivamente condotto l’auto. Al riguardo, forte di un suo specchietto statistico personale, egli espone un calcolo retrospettivo sulla base delle dichiarazioni del suo patrocinato e di quelle del gerente del locale “__________”. Conseguentemente, egli chiede l’assoluzione del suo assistito e la liberazione del deposito cauzionale di fr. 2000.- già versato dal suo cliente alla polizia cantonale, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale afferma che l’unica sua pecca è quella di aver sorvolato sull’importanza del verbale di polizia;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di
guida in stato di inattitudine,
per avere,
a Lugano il 13 giugno 2007,
condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.54 - max. 3.17 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere liberata a favore dell’imputato la cauzione di fr. 2000.- a suo tempo prestata (bolletta n. 9131)?
5. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS, 6 CEDU; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di guida in stato di inattitudine art. 91 cpv. 1 LCStr,
e carica le spese allo Stato.
Al signor ACCU 1, __________, è assegnato un importo di fr. 1500.- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato.
Ordina la liberazione della cauzione di fr. 2000.-, da lui versata in data 13.06.2007, a favore del signor ACCU 1, __________.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 540.00 totale