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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.10.2008 10.2007.399

13. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,251 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Condurre in stato di spossatezza e perdere la padronanza del proprio veicolo. Invasione della corsia di contromano e collisione

Volltext

Incarto n. 10.2007.399 DA 3184/2007

Bellinzona 13 ottobre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    

                                 1.    guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di spossatezza;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;

                                 2.    infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con le vetture VW Golf targata __________ condotta da LESA 2 e Audi targata __________  condotta da LESA 3, ambedue regolarmente sopraggiungenti in senso inverso;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr; in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 ottobre 2007 n. 3184/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 120.-- (centoventi) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-- (novemila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 1'200.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28.11.2005 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

                                        5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 5 ottobre 2007;

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo difensore; invece, il Procuratore pubblico con lettera 4 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei testi;

sentito                              il difensore, DI 1, il quale spiega che con l’opposizione il prevenuto vuole contrastare l’accertamento intrapreso dal Procuratore pubblico e relativo al colpo di sonno, in cui questi sarebbe incappato il giorno dei fatti e che si sarebbe poi tramutato, sempre secondo il magistrato inquirente, nella causa scatenante. Sennonché, suggerisce il difensore, i riscontri agli atti sarebbero insufficienti per convalidare la tesi accusatoria e svariate circostanze sembrerebbero infirmarla: non esiste un verbale dell’accusato del giorno dell’incidente, sicché le sue asserite dichiarazioni circa il colpo di sonno non sarebbero dimostrate; la deposizione del teste __________ è generica e non offre dettagli sulla dinamica del sinistro; le testimonianze dei signori __________ e LESA 2 propendono per una dinamica segnata da una manovra brusca – compatibile con il comportamento di un conducente che starnuta (come affermato dal prevenuto); la deposizione del signor LESA 3 invece non sarebbe attendibile; infine, il prevenuto non avrebbe avuto alcun motivo di essere particolarmente stanco, visti il lavoro svolto (in ufficio) e il riposo regolare la sera prima del sinistro (dalle 22.00 fino alle 6.30). Il difensore conclude dunque invocando l’assoluzione del suo assistito da entrambi i capi di imputazione e la rifusione di congrue ripetibili (come da distinta allegata), in via subordinata, in caso di accertata infrazione (comunque imprecisa, poiché sul posto dell’incidente non ci sarebbe alcuna linea di sicurezza), di contenere la pena pecuniaria e la multa e di non revocare la pena detentiva del 28.11.2005;

sentito                               per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale non aggiunge nient’altro rimettendosi a quanto riferito dal suo avvocato;

posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1, autore colpevole di:

                              1.1.     guida in stato di inattitudine,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        condotto l'autovettura Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di spossatezza?

                              1.2.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        circolando nello stato psico-fisico indicato al quesito n. 1.1., negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con le vetture VW Golf targata __________ condotta da LESA 2 e Audi targata __________  condotta da LESA 3 , ambedue regolarmente sopraggiungenti in senso inverso?

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28.11.2005?

                                 5.     Il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1 LCStr.; art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC; 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr.,

dichiara                           ACCU 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        circolando con l’autovettura Alfa Romeo targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida, spostandosi bruscamente a sinistra, andando a collidere con le vetture VW Golf targata __________ condotta da LESA 2, e Audi targata __________  condotta da LESA 3 , ambedue regolarmente sopraggiungenti in senso inverso;

condanna                         ACCU 1,

                                        1.  alla multa di fr. 1’200.00 (milleduecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento), ritenuto che gli oneri processuali complessivi ammontano a fr. 600.00 e che la metà degli stessi rimane a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28.11.2005.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1,

                                        fr.                     1200.00       multa

                                        fr.                       125.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       175.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1500.00       totale

                                        fr.                       600.00       aumento della tassa di giustizia per motivazione scritta

                                                     fr.                              2100.00           totale

Distinta spese                   a carico dello Stato,

                                        fr.                       125.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       175.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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