Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.04.2008 10.2007.393

28. April 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,390 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Corridore infastidito e intimorito da un cane privo di guinzaglio e che si presenta davanti alla proprietaria dell'animale munito di coltello. Non costituisce minaccia poichè non è stato incusso spavento nella parte lesa

Volltext

Incarto n. 10.2007.393 DA 3123/2007

Bellinzona 28 aprile 2008  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         minaccia,

                                        per avere, in data __________, a __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento a LESA 1, e meglio avvicinandosi alla donna, irato e mostrando un coltello previamente prelevato dalla cucina asserendo che la prossima volta avrebbe ucciso il suo cane;

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

reato previsto                     dall'art. 180 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3123/2007 di data 24 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.       Alla pena pecuniaria di fr. 5'000.00 (cinquemila), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 250.00 (duecentocinquanta).

2.       L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

3.       Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituta con una pena detentiva di 3 giorni.

4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

5.       Ordina la confisca di un coltello da cucina in inox di marca Ikea stainless con manico in plastica nera.

6.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento in data 28 aprile 2008, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo patrocinatore, mentre                     la Sostituto Procuratore Pubblico ha comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                    2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                    3.  L’eventuale pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

                                    4.  Deve essere ordinata la confisca del coltello da cucina in inox di marca Ikea stainless con manico in plastica nera?

                                    5.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che in data 30 aprile 2007 la AINQ 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso, chiedendo contestualmente la motivazione scritta della sentenza;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     Secondo l’articolo 180 CP “chiunque usando grave minaccia incute spavento o timore a una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria”. L’infrazione consiste quindi nel provocare spavento (Schrecken) tramite intimidazioni suscettibili di far paura al destinatario, siccome prospettano la sopravvenienza di un evento grave, la cui realizzazione dipende (evidentemente) dall’autore.

                                        La minaccia (ai sensi di legge) per essere punibile occorre però che sia di una certa portata: deve, in effetti, essere distinta dai cosiddetto “avvertimento”, che consiste in un’affermazione più moderata oppure in una dichiarazione riferita ad un pregiudizio che l’autore non è (in maniera riconoscibile) in grado di realizzare. La minaccia, indica lo stesso tenore letterale del codice, deve essere “grave”, ossia di natura oggettivamente tale da incutere paura nella vittima. Ciò significa che la stessa non deve unicamente essere valutata in funzione della sensibilità del destinatario, ma (anche) secondo criteri generali e l’insieme delle circostanze. Non basta una qualsiasi azione per realizzare i presupposti di cui all’art. 180 CP e, se l’agire dell’autore ha avuto un influsso tenue sulla vittima, “so liegt keine strafbare Drohung”, bensì unicamente quella che si definisce una “straflose Warnung”. Il reato di minaccia richiede infatti un comportamento qualificato e impone che l’autore abbia agito contro un’altra persona adoperando “schweren Drohung” e provocando nella sua psiche un particolare turbamento.

                                        Per cui, per decidere se i presupposti dell’art. 180 CP sono adempiuti, occorre in sostanza riferirsi al caso concreto, al comportamento assunto dall’autore e alla reazione avuta dalla vittima. Occorre per di più tenere conto delle modalità con cui l’azione è stata messa in atto, in considerazione dell’effettivo pericolo prospettato alla parte lesa.

                                 2.     La Sostituto Procuratore pubblico ha proposto la condanna di ACCU 1 ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, siccome il __________ si sarebbe avvicinato alla querelante, mostrandole un coltello e asserendo che avrebbe ucciso il suo cane. Una proposta, che però, per i motivi che seguono, non è risultata suffragata dal necessario fondamento probatorio.

                                        L’istruttoria di causa e, in particolare, le risultanze dibattimentali hanno infatti dimostrato che quanto indicato dall’accusa non può essere ritenuto debitamente provato e che le modalità d’esecuzione dell’azione da parte del ACCU 1, il bene giuridico da lui toccato, gli effetti provocati nella vittima e la reazione di quest’ultima non adempiono i requisiti dell’art. 180 CP.

                                        Al processo l’accusato ha nuovamente raccontato la vicenda del __________ ed ha fornito una descrizione del fatti assolutamente credibile, lineare e coerente. La parte lesa non si è invece presentata, nonostante un’espressa convocazione quale testimone. Questa prova, ritenuta non essenziale ai fini di causa e che era stata chiesta dalla difesa, è stata quindi dichiarata decaduta.

                                 3.     I fatti che ci occupano si sono consumati nel __________ di __________: un’area verde aperta al pubblico all’interno della quale si trova anche l’edificio in cui l’accusato aveva locato un appartamento. Quel giorno egli stava rientrando a casa al termine di una lunga corsa, durata più di due ore.

                                        La querelante passeggiava in quel medesimo luogo con il suo cane, senza guinzaglio, nonostante l’obbligo imposto dal Comune. Alla vista del corridore, l’animale lo ha inseguito e lo ha raggiunto, saltellando, abbaiando e ponendogli il muso a stretto contatto con il tallone e il ginocchio. L’accusato, che è un appassionato sportivo, che percorre a corsa oltre 1’000 km all’anno, ha fortemente temuto che il cane lo mordesse e mettesse in pericolo la sua (preziosa) incolumità fisica: ha di conseguenza intimato alla padrona di chiamare a sé l’animale. A nulla è però servito.

                                        L’accusato si è quindi fermato, come si fa di solito per scoraggiare i cani in questi casi. L’animale si è allontanato e l’accusato ha ripreso a correre. Si è però subito visto ancora raggiungere dalla bestia, di nuovo imperterrita a stretto contatto con le gambe dello sportivo turista. Pure vano è stato un ulteriore monito da lui rivolto alla proprietaria affinché tenesse a bada l’animale. L’accusato si è a questo punto rifugiato in casa. Solo allora il cane è stato chiamato dalla padrona e allacciato al guinzaglio.

                                 4.     Spinto da un sentimento di nervosismo, così come da lui dichiarato, provocato dalla stanchezza e giustificato dal fatto che, la parte lesa, si è dimostrata assolutamente incurante delle regole comunali che impongono di tenere i cani al guinzaglio e considerato che, i cani liberi, possono mettere a repentaglio la sicurezza di chi utilizza l’area pubblica correttamente per praticare dello sport, ACCU 1 è ritornato sul luogo dei fatti (comunque vicino al luogo in cui soggiornava) con l’intento di redarguire nuovamente la proprietaria dell’animale. Al dibattimento l’accusato ha spiegato di avere preso con sé un coltello da cucina, non per rivolgerlo contro la parte lesa, bensì per eventualmente difendersi dal cane, tant’è che l’oggetto in questione (non suo, di marca Ikea e prelevato dalla cucina dell’appartamento di vacanza) è sempre rimasto in posizione verticale, lungo il suo fianco, senza che mai sia stato puntato contro qualcuno. In questa occasione l’accusato si è limitato a ripetere alla querelante che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e che se la proprietaria non avesse obbedito lui era pronto ad uccidere il cane. Ha spiegato che non lo avrebbe comunque mai fatto e che la frase era sortita a causa d’un impeto d’ira, di cui oggi si pente.

                                 5.    Nella presente fattispecie l’unico evento che potrebbe ipoteticamente essere penalmente riprensibile è l’azione“di ritorno” dell’accusato, quando, dopo essersi rifugiato in casa, è di nuovo uscito nel parco munito di un coltello da cucina. Un gesto, questo, che era sicuramente inopportuno, in quanto la vicenda e la discussione con la parte lesa erano già terminate.

                                        Ora, a tal proposito, si deve certamente dare atto che il comportamento assunto dal ACCU 1 non può essere definito ammirevole o esemplare; esso non può comunque nemmeno essere qualificato come una “minaccia” ai sensi normativi e ciò per i seguenti motivi:

                                     -     da un punto di vista soggettivo l’accusato si trovava innanzitutto in una condizione di particolare turbamento ed eccitazione, una sorta di “Erregungszustand”, che impedisce oggi di ritenere che abbia concretamente voluto evocare un grave pericolo alla vittima. Il gesto messo in atto dal querelato, deve tutt’al più essere qualificato come una reazione di stizza, che, seppure esagerata, non raggiunge la gravità pretesa dall’art. 180 CP. Al dibattimento è infatti emerso che, con quel gesto, ACCU 1 non ha affatto inteso ledere la sicurezza e la pace della parte lesa, ma voleva solo difendersi dall’animale, ritenuto poi che il suo obbiettivo era unicamente quello di conferire ancora con la proprietaria dell’animale, per preservare l’incolumità di coloro che (con pieno diritto) si allenano nel parco, vanificata da chi non rispetta le ordinanze comunali.

                                     -     da un profilo oggettivo va invece osservato che né i modi, né gli epiteti utilizzati da ACCU 1 erano oggettivamente suscettibili d’incutere grave spavento alla parte lesa. Sulle parole utilizzate (ammesse dall’accusato e nemmeno perfettamente comprese dalla vittima) va detto che il corridore si è limitato ad affermare (alla proprietaria) che avrebbe ucciso il suo cane, senza però fare nessun accenno alla persona fisica LESA 1 e senza che si possa ritenere che abbia quindi intaccato la sua “innere Frieden”. Come sopra accennato, la stessa parte lesa non ha nemmeno esattamente capito cosa abbia detto il corridore, limitandosi a riferire alla Polizia di avere udito parole tipo ‘ti uccido il cane’” e non proprio un’espressa minaccia di morte.

                                           Agli atti di causa non vi è, per di più, nessuna prova attestante che il coltello sia espressamente stato mostrato o addirittura puntato alla parte lesa. Le versioni addotte dalle parti sono in effetti su questo punto diametralmente opposte e occorre quindi propendere per quella più a favore dell’accusato, ovvero che il coltello in questione sia sempre rimasto in posizione verticale e lungo il suo fianco, proprio come se l’avesse preso con sé per difendersi da eventuali ulteriori attacchi del cane. Non si può quindi ritenere che la querelante abbia effettivamente temuto per sé o per il suo animale.

                                        Queste circostanze impongono forzatamente di concludere che l’accusato non ha realmente mai prospettato alla querelante un “künftiges Übel”, così come richiede la giurisprudenza (STF 106 IV 125), né in maniera diretta né in maniera indiretta.

                                 6.    La consumazione del reato di minaccia difetta per di più di un ulteriore elemento oggettivo: il risultato.

                                        La reazione avuta da LESA 1, stando alle affermazioni fatte

                                        dall’accusato, non era comunque quella di una persona particolarmente intimorita, tant’è che, anziché dimostrarsi spaventata, difendersi, urlare o fuggire, stando alle dichiarazioni dell’accusato, la donna ha avuto la forza e la prontezza di dichiarare “ti faccio accusare” e “se ammazzi il mio cane io ammazzo te”. Un’espressa dichiarazione di morte.

                                        Sia quel che sia, il reato di minaccia costituisce un “Erfolgsdelikt” e, agli atti, è comunque assente la prova che la vittima abbia patito particolari conseguenze in relazione all’agire dell’accusato. Nel suo (unico e stringato) interrogatorio, la parte lesa non ha infatti speso una parola sul suo stato d’animo, su un suo eventuale spavento o turbamento, così come neppure si è premurata d’informare successivamente il Ministero Pubblico sulle conseguenze dell’agire del ACCU 1, limitandosi a dichiarare “intendo sporgere denuncia nei confronti di ACCU 1”. E lo ha fatto in maniera a tal punto stringata e laconica che sarebbe lecito chiedersi se il verbale del __________ possa essere considerato come valido atto di querela (art. 30 CP). In ogni caso, l’assenza della prova del turbamento della parte lesa deve andare a favore dell’accusato.

                                 7.    Su ACCU 1 in quanto persona va osservato che è apparso in aula come un uomo assolutamente corretto, tranquillo, distinto e dal carattere mite e, ciò che conta per l’istruttoria, perfettamente credibile, in quanto ha riferito sui fatti di causa in maniera del tutto lineare e senza contraddizioni. Egli era per di più visibilmente dispiaciuto per quanto accaduto, ha ammesso di avere agito d’impulso ed ha per questo tentato (più volte) di scusarsi prima del processo con la querelante. Siccome non conosceva il suo indirizzo ha per finire inviato al Ministero Pubblico lo scritto del __________, senza che però allo stesso sia mai stata data evasione.

                                        Sulla persona della parte lesa, va detto invece che essa si è dimostrata alquanto incurante degli obblighi previsti dalla normativa vigente, sia il giorno dei fatti (in cui ha violato l’ordinanza comunale che impone l’uso del guinzaglio per i cani), sia al momento del processo (siccome non ha adempiuto e non ha intenzione di ossequiare il suo obbligo di comparsa in Pretura). E ciò malgrado questa causa concerna proprio lei. L’atteggiamento incurante e lassista della parte lesa, che rifiuta qualsiasi contatto con l’Autorità chiamata a decidere su un caso da lei provocato, costituisce un chiaro segno che, da questa vicenda, non è rimasta particolarmente turbata.

Per questi motivi,

visti                                   gli art. 180 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

Revoca                             la confisca del coltello da cucina in inox di marca Ikea stainless con manico in plastica nera.

Carica                               le spese allo Stato

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    fr.                             50.--         tassa di giustizia

                                    fr.                             50.--         spese giudiziarie

                                    fr.                           100.--         totale

10.2007.393 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.04.2008 10.2007.393 — Swissrulings