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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.01.2007 10.2007.39

19. Januar 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·475 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

Opposizione tardiva al decreto d'accusa

Volltext

Incarto n. 10.2007.39 DA 4658/2006

Bellinzona 19 gennaio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)  

siccome

ritenuto colpevole di            infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

fatti avvenuti                       il 22 novembre 2006 a __________;

reato previsto                      dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 4658/2006 di data 11 dicembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

                                       1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare. 2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

                                           di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla pretura

                                           penale di Bellinzona __________. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudizarie di

                                           fr. 200.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 11 gennaio 2007 dall'accusato;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

                                       che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 11 dicembre 2006 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

                                       che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata al mittente il 22 dicembre 2006 (cfr. ibidem), il quale in data 2 gennaio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa, munita dell’apposito timbro (cfr. busta di intimazione);

                                       che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

                                       che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione è scaduto al più tardi l’8 gennaio 2007 essendo i due giorni precedenti festivi;

                                       che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 11 gennaio 2007 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;

                                       che nulla muta al riguardo il contenuto di tale scritto inoltrato dall’accusato;

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 4.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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