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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.02.2008 10.2007.385

18. Februar 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·600 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Comunicare ad una terza persona fatti ch possono incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione

Volltext

LESA 1    

Incarto n. 10.2007.385 DA 2916/2007

Bellinzona 18 febbraio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, in data  __________, a __________, comunicando con un terzo, incolpata o resa sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e meglio gridando in presenza di __________ e __________ le seguenti affermazioni su  __________ : “ho le prove che picchia in modo assurdo i suoi figli… ho le prove che è stata lei a rompere il femore a suo figlio.. è un metro e 55 di lazzaronismo e ignoranza....ho le prove che lo psicologo delle sue figlie asserisce che spaventa i figli dicendo loro che arriva l’anima della bisnonna a trovarli la notte”;

fatti avvenuti                       __________ a __________;

reato                                 previsto dall’art. 173 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 2916/2007 di data 7 settembre 2007 della  che propone la condanna dell'accusata:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.00 (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.00 (sessanta).

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 settembre 2007 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento in data 18 febbraio 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il di lei difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               la teste, la quale, in buona sostanza, ha riferito di avere sentito tutta la discussione avvenuta tra l’accusata e la di lei suocera, durante la quale mai ed in nessun modo è stato fatto riferimento alla parte lesa;

sentito                               il difensore, il quale rileva anzitutto come la data dei fatti riportata nel decreto d’accusa non combaci con quella emersa dagli interrogatori svolti ed accertata durante l’struttoria, postulando in conclusione il proscioglimento dell’accusata, anche in applicazione del principio in dubio pro reo;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È l’accusata autrice colpevole di diffamazione?

2.         In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al quesito n. 1, quale dev’essere la pena?

3.L’eventuale pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4.A chi vanno poste a carico le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dal reato di diffamazione, ex art. 173 CP, per i fatti indicati nel decreto di accusa n. 2916/2007 del 7 settembre 2007;

carica                                le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distina spese                     a carico dello Stato

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      100.00       totale

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