Incarto n. 10.2007.380 DA 2772/2007
Bellinzona 8 aprile 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 7 maggio 2007;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 settembre 2007 n. 2772/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 1'160.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11'600.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS.
2. Alla multa di fr. 3'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 21 settembre 2007;
indetto il dibattimento 8 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dall’avv. DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 10 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, ma spiega come l’opposizione sia stata fatta unicamente per la quantificazione della pena, derivante da un evidente errore dell’accusa nella calcolazione dell’aliquota.
Egli chiede che la pena venga limitata ad una multa, atteso che l’accusato non ha precedenti; in via subordinata, inc aso di condanna a pena pecuniaira, si postula che la multa e l’importo delle aliquote venga ridotto rispetto al DAC e proporzionato alle effettive entrate dell’accusato.
Infine, in considerazione del fatto che l’opposizione e il presente dibattimento sono dovuti ad un palese errore nel DAC, si chiede che vengano assegnate ripetibili all’accusato;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto, a Lugano il 7 maggio 2007, l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, come segue ai quesiti posti sub 2 e 4;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2772/2007 del 3 settembre 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.-- (milletrecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);
carica allo Stato fr. 500.— (cinquecento) di ripetibili a favore di ACCU 1, poiché l’opposizione è dovuta unicamente ad un errore nella commisurazione della pena nel decreto d’accusa;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80773),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'500.-- totale