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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.04.2008 10.2007.380

8. April 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·834 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.12 - max 1.37 gr/oo)

Volltext

Incarto n. 10.2007.380 DA 2772/2007

Bellinzona 8 aprile 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a Lugano il 7 maggio 2007;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 settembre 2007 n. 2772/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 1'160.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11'600.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS.

                                    2.       Alla multa di fr. 3'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

                                    4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 21 settembre 2007;

indetto                               il dibattimento 8 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dall’avv. DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 10 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale non contesta i fatti, ma spiega come l’opposizione sia stata fatta unicamente per la quantificazione della pena, derivante da un evidente errore dell’accusa nella calcolazione dell’aliquota.

                                         Egli chiede che la pena venga limitata ad una multa, atteso che l’accusato non ha precedenti; in via subordinata, inc aso di condanna a pena pecuniaira, si postula che la multa e l’importo delle aliquote venga ridotto rispetto al DAC e proporzionato alle effettive entrate dell’accusato.

                                        Infine, in considerazione del fatto che l’opposizione e il presente dibattimento sono dovuti ad un palese errore nel DAC, si chiede che vengano assegnate ripetibili all’accusato;

sentito                              per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto, a Lugano il 7 maggio 2007, l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille)?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                      affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, come segue ai quesiti posti sub 2 e 4;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2772/2007 del 3 settembre 2007;

condanna                        ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.-- (milletrecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                3.          al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);

carica                              allo Stato fr. 500.— (cinquecento) di ripetibili a favore di ACCU 1, poiché l’opposizione è dovuta unicamente ad un errore nella commisurazione della pena nel decreto d’accusa;

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80773),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'000.--         multa

                                        fr.                       200.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'500.--         totale

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