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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.04.2008 10.2007.379

3. April 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·513 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Telefonare e inviare SMS importunando e inquitando terze persone

Volltext

Incarto n. 10.2007.379 DA 2922/2007

Bellinzona 3 aprile 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Giovanna Tamò in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         abuso di impianti di telecomunicazioni,

                                         per avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del corrente anno fino al 17.4.2007, chiamandolo ripetutamente oppure inviandogli messaggi SMS allo scopo di importunare o inquietare CIVI 1, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 179septies CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 settembre 2007 n. 2922/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

                                    3.       La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 24 settembre 2007;

indetto                               il dibattimento 3 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore __________;

                                        il Procuratore pubblico con lettera 16 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito; in via subordinata, ovvero nell’ipotesi di condanna, la rateizzazione della multa;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni, per avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del corrente anno fino al 17.4.2007, chiamandolo ripetutamente oppure inviandogli messaggi SMS allo scopo di importunare o inquietare CIVI 1, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, decaduto il quesito posto sub 2 e come segue al quesito posto sub 3;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di abuso di impianti di telecomunicazioni;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                La Segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      100.00       totale

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