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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.05.2008 10.2007.373

15. Mai 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,146 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Diffamazione e disobbedienza a decisione di un Pretore

Volltext

Incarto n. 10.2007.373 DA 2744/2007

Bellinzona 15 maggio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1.    diffamazione,

                                        per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 1 di una condotta disonorevole, e meglio per avere, in data 27 giugno 2007, scritto una e-mail a __________ nella quale sosteneva che CIVI 1 aveva pagato un’ingente tangente per sanare un abuso edilizio;

                                 2.    ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per avere, inviando l’e-mail menzionata al punto precedente del presente decreto d’accusa e ancora con il suo scritto intitolato “Il __________ sceglie il suicidio, il giorno dopo”, pubblicato sul quotidiano __________ in data 13 luglio 2007, scritti nei quali ritorna sulla questione dell’abuso edilizio attribuito a CIVI 1, disobbedito all’ordine fattogli dal Pretore di __________ con decisone supercautelare del 5 febbraio 2007 e ribadito dopo l’udienza del 13 febbraio 2007, che gli intimava di sospendere qualsiasi tentativo di pubblicazione sui mass media e/o qualsiasi comunicazione rivolta a terzi relativa alla vertenza dell’addotto abuso edilizio commesso da CIVI 1;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 173 e 292 CP; richiamato l’art. 42 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 agosto 2007 n. 2744/2007 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 1'000.00, corrispondente a 10 aliquote da fr. 100.00 (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 6 settembre 2007;

indetto                               il dibattimento 15 maggio 2008, al quale sono comparsi:

                                       __________

                                       __________

                                       __________;

                                        il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 18 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e che vengano versati dall’accusato a titolo di torto morale e spese sopportate CHF 500.— a favore della Fondazione __________;

                                        il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni capo d’accusa e la reiezione della richiesta di risarcimento;

                                         per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     diffamazione, per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 1 di una condotta disonorevole, e meglio per avere, in data 27 giugno 2007, scritto una e-mail a __________ nella quale sosteneva che CIVI 1 aveva pagato un’ingente tangente per sanare un abuso edilizio?

                              1.2.     ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, per avere, inviando l’e-mail menzionata al punto precedente del presente decreto d’accusa e ancora con il suo scritto intitolato “Il __________ sceglie il suicidio, il giorno dopo”, pubblicato sul quotidiano __________ in data 13 luglio 2007, scritti nei quali ritorna sulla questione dell’abuso edilizio attribuito a CIVI 1, disobbedito all’ordine fattogli dal Pretore di __________ con decisone supercautelare del 5 febbraio 2007 e ribadito dopo l’udienza del 13 febbraio 2007, che gli intimava di sospendere qualsiasi tentativo di pubblicazione sui mass media e/o qualsiasi comunicazione rivolta a terzi relativa alla vertenza dell’addotto abuso edilizio commesso da CIVI 1?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 e 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 3.; come segue ai quesiti posti sub 1.2., 2. e 5.;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

-    diffamazione (art. 173 CP) per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 1 di una condotta disonorevole, e meglio per avere, in data 27 giugno 2007, scritto una e-mail a __________ nella quale sosteneva che CIVI 1 aveva pagato un’ingente tangente per sanare un abuso edilizio;

disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP), per avere, inviando l’e-mail a __________ sopramenzionata al punto precedente uno scritto nel quale ritorna sulla questione dell’abuso edilizio attribuito a CIVI 1, disobbedito all’ordine fattogli dal Pretore di __________ con decisione supercautelare del 5 febbraio 2007 e ribadito dopo l’udienza del 13 febbraio 2007, che gli intimava di sospendere qualsiasi tentativo di pubblicazione sui mass media e/o qualsiasi comunicazione rivolta a terzi relativa alla vertenza dell’addotto abuso edilizio commesso da CIVI 1;

condanna                        ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 700.-- (settecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

                                 3.          al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);

                                 4.          al pagamento di fr. 500.— (cinquecento) a favore della parte civile CIVI 1 a titolo di torto morale;

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglie                      ACCU 1 dall’accusa di disobbedienza a decisioni dell’autorità per quanto in relazione al suo scritto intitolato “Il __________ sceglie il suicidio, il giorno dopo”, pubblicato sul quotidiano ____________________ in data 13 luglio 2007;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.--         multa

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      300.--         totale

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