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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.03.2009 10.2007.367

24. März 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·904 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Sottrarre a terze persone una carta Postfinance per procurarsi un indebito profitto

Volltext

Incarto n. 10.2007.367 DA 2754/2007

Bellinzona 24 marzo 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    1.  abuso di un impianto per l'elaborazione di dati,

                                        per avere, il 5 febbraio 2007, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, utilizzando la carta Postfinance precedentemente sottratta alla __________ ed utilizzandola, senza essere autorizzato, per effettuare rifornimento di carburante presso il distributore automatico Shell per un valore complessivo di fr. 500.-,  ossia servendosi in modo abusivo, rispettivamente indebito di dati, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provocato, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri;

                                 2.     furto di poca entità,

                                        per avere, nel corso del 2007, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, impadronendosi della carta Postfinance appartenente alla __________, appropriatosi di una cosa mobile altrui del valore inferiore a fr. 300.-;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 147 cpv. 1 CP e 139, richiamato l'art. 172ter CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 28 agosto 2007 n. 2754/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.- (novanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 400.- (quattrocento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 500.-- a valere quale risarcimento.

                                    4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

ed inoltre                                la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 10 settembre 2007;

indetto                               il dibattimento 24 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, avv.; il Procuratore pubblico con lettera 11 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il teste, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

                                        il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, in via subordinata che trovi applicazione per l’accusa di reato ex art. 147 CP l’art. 13 CP. Infine il difensore postula siano assegnate ripetibili;

                                        per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, per avere, il 5 febbraio 2007, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, utilizzando la carta Postfinance precedentemente sottratta alla CIVI 1 ed utilizzandola, senza essere autorizzato, per effettuare rifornimento di carburante presso il distributore automatico Shell per un valore complessivo di fr. 500.-,  ossia servendosi in modo abusivo, rispettivamente indebito di dati, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provocato, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri?

1.2.          furto di poca entità, per avere, nel corso del 2007, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, impadronendosi della carta Postfinance appartenente alla CIVI 1, appropriatosi di una cosa mobile altrui del valore inferiore a fr. 300.-?

   2.     Può trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti) per quanto sub 1.1.?

                                 3.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

                                  4 .    Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 5.     Devono essere concesse ripetibili e se sì in quale misura?

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2., come segue ai quesiti posti sub 5. e 6.; decaduti gli altri quesiti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle accuse di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati e di furto di poca entità;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 1'200.— (milleduecento) a titolo di ripetibili;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                    Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         20.--         testi                                                                   

                                        fr.                      220.--         totale

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