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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.05.2008 10.2007.356

9. Mai 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·522 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Utilizzare prestazioni di trasporto fraudolentemente

Volltext

Incarto n. 10.2007.356 DA 2646/2007

Bellinzona 9 maggio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da: Avv. DI 1)  

prevenuta colpevole di         contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto delle prestazioni di trasporto sul tratto __________, nella fattispecie ai danni delle CIVI 1;

fatti avvenuti __________ il __________;

                                        reato previsto dall’art. 51 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 22 agosto 2007 n. 2646/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1.

                                        2. Al versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 120.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007;

indetto                               il dibattimento 9 maggio 2008, al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’applicazione dell’art. 52 CP viste le particolarità del caso; postula il rinvio della parte civile al competente foro civile per le sue pretese;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 120.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 52 CP; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per avere negligentemente omesso di procurarsi un valido titolo di trasporto utilizzando il __________ sul tratto __________ un veicolo delleCIVI 1 sul quale avrebbe dovuto obliterare il biglietto.

manda                             ACCU 1

                                        esente da pena.

prescinde                         dal prelevare tasse e spese di giustizia.

condanna                         ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 120.- come risarcimento.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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