Incarto n. 10.2007.315 DA 2320/2007
Bellinzona 21 febbraio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di esibizionismo,
per avere, a __________, in data 23 giugno 2007, compiuto un atto esibizionistico e in specie masturbandosi dinnanzi a LESA 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 194 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2320/2007 di data 16 luglio 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 luglio 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 febbraio 2008, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di esibizionismo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 194 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di esibizionismo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2320/2007 del 16 luglio 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 1'760.- (millesettecentosessanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- (duecento).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 600.-.- totale