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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.02.2008 10.2007.315

21. Februar 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·561 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Compiere atti esibizionistici dinanzi a terze persona

Volltext

Incarto n. 10.2007.315 DA 2320/2007

Bellinzona 21 febbraio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         esibizionismo,

                                        per avere, a __________, in data 23 giugno 2007, compiuto un atto esibizionistico e in specie masturbandosi dinnanzi a LESA 1;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 194 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2320/2007 di data 16 luglio 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 luglio 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 21 febbraio 2008, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di esibizionismo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106, 194 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di esibizionismo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2320/2007 del 16 luglio 2007.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 1'760.- (millesettecentosessanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- (duecento).

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.    

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       400.-          multa

                                        fr.                       100.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       100.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      600.-.-        totale

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