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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.03.2008 10.2007.270

4. März 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,206 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Circolare in stato di ebrietà, incidente, opporsi alla prova del sangue e abbandonare il luogo del sinistro; consumare marijuana

Volltext

1. LESA 1 2. LESA 2    

Incarto n. 10.2007.270 DA 1798/2007

Bellinzona 4 marzo 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

                                        detenuto il 21 aprile 2007,

prevenuto colpevole di         1.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, a __________ in data 21 aprile 2007, circolando in stato di ebrietà al volante della vettura Opel Astra targata __________ perso la padronanza del veicolo tamponando la vettura Kia Carens targata __________ di proprietà di LESA 1 che a sua volta, spinta in avanti, urtò la vettura Toyota Starlet targata __________ di proprietà di LESA 2, veicoli entrambi regolarmente posteggiati;

                                        2.  guida in stato di inattitudine,

                                             per avere, a __________ in data 21 aprile 2007, circolato in stato di ebrietà “pronunciato” al volante della vettura Opel Astra targata __________, così come attestato dal Rapporto dell’esame medico 21 aprile 2007 firmato dalla dr.ssa __________;

                                        3.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

                                             per essersi intenzionalmente opposto, a __________ in data 21 aprile 2007, a una prova del sangue ed ad altri esami preliminari (test Drugwipe e test delle urine) ordinati dalla Polizia cantonale;

                                        4.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                             per non aver osservato, a __________ in data 21 aprile 2007, i doveri impostigli dalla LF sulla circolazione stradale, in particolare allontanandosi dal luogo del sinistro senza avvertire la Polizia;

                                        5.  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                             per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo novembre 2005/19 maggio 2007, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 seconda frase, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr, 19a LStup, richiamati gli art. 46 cpv. 1, 49 cpv. 2 CPS e 31 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’11 giugno 2007 n. 1798/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 5’310.-- (cinquemilatrecentodieci) corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 90.-- (novanta), dedotta 1 aliquota per 1 giorno di carcere preventivo sofferto, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 59 (art. 34 e 36 CPS).

                                             Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 30 (trenta) gironi di detenzione e fr. 1’500.-- di multa (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 16 gennaio 2006.

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

                                        4.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 16 gennaio 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 giugno 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 4 marzo 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i reati ascrittigli, non opponendosi né alla pena pecuniaria né la multa proposta dalla pubblica accusa. Egli chiede nondimeno che si prescinda dal revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.2.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.3.  Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                        1.4.  Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                        1.5.  Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 16 gennaio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42 segg., 49 cpv. 2 CPS; 31 cpv. 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 seconda frase, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        2.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        3.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

                                        4.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,

                                        5.  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1798/2007 dell’11 giugno 2007;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 5’310.-- (cinquemilatrecentodieci), dedotta 1 (una) aliquota per 1 (uno) giorno di carcere preventivo sofferto, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 59 (cinquantanove) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);

                                             Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione e fr. 1’500.-- di multa (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 16 gennaio 2006;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 16 gennaio 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 (diciotto) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                         Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     5310.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     5560.00       totale

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