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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.12.2007 10.2007.259

17. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·713 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.17 - max. 1.50 grammi per mille)

Volltext

Incarto n. 10.2007.259  DA 1849/2007

Bellinzona 17 dicembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1 difeso da: Avv. DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto il motoveicolo Yamaha targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.50 grammi per mille);

fatti                                   avvenuti a __________ il __________;

reato                                 previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 giugno 2007 n. 1849/2007 del che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.-- (centocinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-- (novemila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

                                        5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 giugno 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 17 dicembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il difensore, avv. DI 1; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale sostanzialmente non contesta i fatti, postulando la sospensione condizionale della pena ed il mantenimento della sospensione condizionale della pena precedentemente sospesa;

sentito                               da ultimo l'accusato, che si dichiara colpevole e pentito;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.L’eventuale condanna dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.Dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni precedentemente comminata e decretata dal Ministero Pubblico il __________?

5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 91 cpv. 1 LCS; 42 e segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel DA 1849/2007;

condanna                         ACCU 1

1.Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 150.00 (centocinquanta), per un totale di fr. 7'500.00 (settemilacinquecento).

                                        § L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 1'000.00 (mille).

                                        § In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00.

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni ai sensi del vCP decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova ivi stabilito;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                          0.00       spese di inchiesta

                                        fr.                          0.00       testi                                                                   

                                        fr.                     1700.00       totale

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