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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.06.2008 10.2007.250

24. Juni 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·719 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Procedere al taglio di una sezione di un tronco, assicurandola con cinghe sopportanti un carico inferiore al suo peso ed in maniera non confacente

Volltext

Incarto n. 10.2007.250 DA 1905/2007

Bellinzona 24 giugno 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         violazione delle regole dell’arte edilizia,

                                        per avere, a __________, zona __________ (cantiere nautico __________) il 27 marzo 2007, procedendo all’abbattimento di alberi presenti sul terreno comunale adiacente al camping __________, omesso di salvaguardare nella procedura di taglio le norme riconosciute dell’arte. Dal cui fatto ne è derivato un pericolo alla salute altrui, e meglio per avere, unitamente al gruista __________, proceduto al taglio della sezione di un tronco, largo 1.30 x 4 di diametro del peso di circa 7.3 tonnellate, assicurando la medesima con delle cinghie sopportanti solo un carico di 1.6 t, ed in maniera non confacente, con la conseguenza che alla fine del taglio della sezione, il tronco si è inclinato da una parte capovolgendosi, derivandone uno sbilanciamento che ha sollevato la parte posteriore della gru, rompendosi quindi le predette cinghie per l’eccessivo carico, ritornando poi la gru in posizione, derivando da tale movimento un’oscillazione tale che causava la rottura del braccio della gru;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 229 cpv. 1 (recte: 2) CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 2 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 giugno 2007 n. 1905/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-- (milletrecentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 90.-- (novanta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 giugno 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 24 giugno 2008, al quale hanno partecipato il Sostituto Procuratore Pubblico, l’accusato ed il suo difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale, rilevando sia l’applicabilità alla presente fattispecie dell’art. 229 CPS, sia la negligenza commessa dall’imputato, chiede la conferma del decreto d’accusa, postulando comunque una riduzione della pena proposta a 6 aliquote giornaliere;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, in quanto, nel caso in esame, difettano l’elemento oggettivo, quello soggettivo, come pure il nesso causale. In effetti, la responsabilità per l’incidente è unicamente da ascrivere alle negligenze commesse dal gruista;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42, 229 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        violazione delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 2 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1905/2007 del 14 giugno 2007;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      250.00       totale

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