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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.10.2007 10.2007.249

4. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,169 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Eccesso di velocità accertato dalla Polizia cantonale del Canton Grigioni su territorio ticinese

Volltext

Incarto n. 10.2007.249 DA 1725/2007

Bellinzona 4 ottobre 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l'autofurgone Fiat targato __________ alla velocità di 122 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

                                        fatti avvenuti a Lumino, semiautostrada A13, il 19 febbraio 2007;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1725/2007 di data 4 giugno 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'100.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.

                                        2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico (recte: Pretura penale) il 16.03.2006 (art. 46 cpv. 1 CP).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 giugno 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 4 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale l’annullamento del decreto d’accusa per violazione del principio della territorialità con conseguente proscioglimento dell’accusato e in via subordinata una consistente riduzione della pena e la non revoca di quella precedente;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) giorni decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 16 marzo 2006.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che il 19 febbraio 2007 la Polizia cantonale dei Grigioni ha effettuato un controllo della velocità mediante inseguimento con lo strumento di misura “ProVida 2000, Metas 11706” montato sulla vettura __________, targata GR __________;

                                        che il controllo eseguito sulla semiautostrada A13 in direzione sud tra il cavalcavia in zona Motel Lumino e il campo sportivo di Lumino su un tratto di 1515 metri e per una durata di 40.99 secondi ha permesso di accertare che ACCU 1 al volante dell’autofurgone Fiat Ducato targato TI __________ circolava a una velocità di 133.05 km/h;

                                        che dedotto il margine di sicurezza dell’8% la velocità punibile era di 122 km/h;

                                        che nel punto di misurazione la strada nazionale A13 è formata da quattro corsie di marcia, due in direzione nord e due in direzione sud, separate centralmente da un guidovia metallico e la velocità massima consentita è di 80 km/h (cfr. sin qui rapporto di polizia act 1);

                                        che il 2 marzo 2007 la Procura pubblica dei Grigioni ha ritornato l’incarto alla polizia grigione con l’invito a trasmetterlo al Ministero pubblico del Cantone Ticino, poiché l’infrazione è stata costatata su territorio ticinese (cfr. act 1 ultimo foglio);

                                        che il 4 giugno 2007 il Ministero pubblico ha emanato il decreto di accusa qui contestato;

                                        che nella sua decisione il Procuratore pubblico ha proposto pure la revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna a 3 giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dalla Pretura penale il 16 marzo 2006 per i reati di guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo, guida senza l’assicurazione di responsabilità civile e appropriazione  illegale di targhe di controllo o contrassegni per velocipedi (cfr. act 2);

                                        che inoltre l’accusato si era già reso colpevole di un superamento del limite di velocità nella località di __________ il 5 settembre 2004 (velocità punibile 74 km/h dove vige il limite di 50 km/h) per il quale gli è stato inflitto un ammonimento il 10 dicembre 2004 (cfr. act 2bis);

                                        che al dibattimento l’accusato non ha contestato i fatti (peraltro già ammessi in occasione della sua audizione davanti alla Polizia grigione), giustificando il suo agire con la pressione al quale lo sottopone il datore di lavoro (era infatti in viaggio con il furgone della ditta); ha però subito affermato di avere compreso che siffatto comportamento non è corretto e che in futuro si guarderà bene dal lasciarsi prendere da situazioni di stress come quella in cui si è ritrovato il giorno dell’infrazione;

                                        che la difesa ha in via principale contestato la validità del decreto di accusa, che sarebbe fondato su un accertamento di polizia illegale, perché effettuato in violazione del principio della territorialità; a mente del difensore la Polizia grigione, in difetto di una norma legale che glielo permetta, non è autorizzata ad intervenire su territorio ticinese (siffatta norma non esisterebbe e una semplice convenzione, come indicato dalla Polizia grigione, non sarebbe sufficiente come base legale);

                                        che in via subordinata rileva che l’accusato ha confuso l’ordine delle priorità, dando maggior peso alle esigenze lavorative piuttosto che alla sicurezza della circolazione e al rispetto delle norme; egli non avrebbe l’abitudine di infrangere le regole né ne aveva in quel momento l’intenzione; per questo motivo la pena deve essere consistentemente ridotta;

                                        che infine la difesa si oppone alla revoca della sospensione condizionale, perché il primo superamento di velocità era lieve, l’altra pena si riferisce a infrazioni diverse dalla velocità e non vi sarebbe da attendersi la commissione di nuovi reati;

                                        che l’art. 57a LCStr recita:

                                        “1Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) sono istituiti, dopo consultazione dei Cantoni, settori di competenza per il servizio di polizia, che coincidono con settori per la manutenzione della strada. Il Consiglio federale può, per motivi impellenti, permettere eccezioni.

                                        2La competente polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tener conto dei confini cantonali, al servizio d’ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d’ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull’area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente pel territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti.

                                        3La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l’applicazione del suo diritto sono riservate.

                                        4I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri risultanti dall’attività di polizia di un Cantone sul territorio dell’altro. Se, mancando l’accordo, il servizio di polizia non è garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali.”;

                                        che nel novembre 1969 (con firma e ratifica nei mesi seguenti in date diverse) lo Stato del Cantone Ticino e lo Stato del Cantone Grigioni hanno raggiunto, in applicazione dell’art. 57a cpv. 4 LCStr (ai tempi art. 57bis), una convenzione nella quale hanno stipulato che:”Il servizio di manutenzione e il servizio di polizia sulla strada nazionale N13 (ora A13, ndr), in territorio dello Stato del Cantone Ticino, dall’allacciamento di Castione (km 0.850) al confine cantonale (km 3.670) e meglio come all’annessa planimetria 1:5000, piano No. 25'412, parte integrante della presente convenzione, sono eseguiti a cura dello Stato del Cantone Grigioni e a carico dello Stato del Cantone Ticino in base alle disposizioni seguenti:

                                        …

                                        5.1   Principio

                                               Agli agenti della PCG (Polizia cantonale dei Grigioni, ndr) addetti alla polizia autostradale sono attribuite le competenze, che spetterebbero agli agenti della PCT (Polizia del Cantone Ticino, ndr), nell’esplicazione del servizio di polizia della circolazione sulla strada nazionale N13 in territorio del Cantone Ticino (secondo piano no. 25'412).”;

                                        che la censura sollevata dalla difesa in merito alla violazione del principio della territorialità è pertanto destituita di qualsiasi fondamento;

                                        che per l’art. 32 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade; questa velocità può essere aumentata o diminuita, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente;

                                        che il Tribunale federale ha stabilito che è data un’infrazione grave alle norme della circolazione quando la velocità massima consentita è superata di 25 km/h nelle località, di 30 km/h all’esterno delle località e di 35 km/h sulle autostrade e semiautostrade con separazione mediana delle corsie (cfr. DTF 123 II 106 cons. 2c, 124 II 259 cons. 2b, 124 II 475 cons. 2°, 132 II 234 cons. 3.2);

                                        che giusta l’art. 90 cifra. 2 LCStr chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

                                        che in concreto è data un’infrazione grave, perché l’eccesso di velocità – incontestato – è stato di 42 km/h su una semiautostrada con separazione mediana delle corsie;

                                        che lo stress dovuto al lavoro non è idoneo a giustificare l’infrazione, come giustamente riconosciuto dall’accusato, e non può quindi condurre a riduzione di pena;

                                        che il precedente eccesso di velocità commesso da ACCU 1 (24 km/h all’interno dell’abitato) non è da considerare lieve, come vorrebbe far credere la difesa, ma medio-grave secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, situandosi peraltro ad un solo km/h al di sotto della soglia dell’infrazione grave;

                                        che in poco più di due anni l’imputato ha infranto ben tre volte in modo non lieve le norme della circolazione; nonostante le sue assicurazioni non vi è quindi certezza che non commetterà nuovi reati: si giustifica pertanto revocare il beneficio della sospensione condizionale della precedente pena di tre giorni di detenzione;

                                        che in applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CP la pena detentiva può essere modificata in pena pecuniaria da giudicare secondo l’art. 49 CP;

                                        che la situazione patrimoniale agli atti è stata discussa e approvata dall’accusato al dibattimento;

                                        che tenuto conto del tipo di infrazione e dei precedenti una pena di 33 aliquote di fr. 60.- appare correttamente commisurata al grado di colpa e alle particolarità del caso specifico;

                                        che volendo dare fiducia all’imputato che si è detto pentito di quanto successo assicurando che si asterrà dall’infrangere nuovamente il codice della strada, la pena può essere sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni limitatamente a 30 aliquote;

                                        che alla pena condizionalmente sospesa è aggiunta una multa di fr. 500.- commisurata alle possibilità finanziarie dell’accusato;

visti                                   gli art. 57a, 90 cifra 2 LCStr; 34, 42, 43, 46, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1725/2007 del 4 giugno 2007.

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 3 (tre) giorni decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 16 marzo 2006.

condanna                         ACCU 1

                                        come pena unica (art. 46 cpv. 1 CP),

                                        1.  alla pena pecuniaria di 33 (trentatre) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 1'980.- (millenovecentottanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, limitatamente a 30 (trenta) aliquote giornaliere;

                                             1.2.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere (complessivi fr. 180.--, centottanta) sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 770.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna    

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       180.-          pena pecuniaria

                                        fr.                       500.-          multa

                                        fr.                       550.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       220.-          spese giudiziarie

                                        fr.                    1'450.-          totale

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