Incarto n. 10.2007.213 10.2007.214 DA 1305/2007 DA 1306/2007
Bellinzona 27 marzo 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice supplente della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 , ACCU 2 , (difeso da: DI 2)
ACCU 1,
prevenuta colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________.1.2006, agendo in correità ACCU 2 titolare dell’abbonamento telefonico, allo scopo di inquietare e importunare l’ex consorte CIVI 1, formando per 116 volte il collegamento telefonico chiudendo poi immediatamente la comunicazione, ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 179septies CP;
perseguita con decreto d’accusa del 30 aprile 2007 n. 1305/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
ACCU 2
prevenuto colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________, quale titolare dell’abbonamento telefonico in uso anche alla di lui __________, allo scopo di inquietare e importunare CIVI 1, ex marito della moglie, formando rispettivamente autorizzando l’uso del telefono per 116 volte per comunicazioni della durata di pochi secondi, ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 179septies CP;
perseguito con decreto d’accusa del 30 aprile 2007 n. 1306/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 9 maggio 2007;
indetto il dibattimento 27 marzo 2009, al quale sono comparsi gli accusati personalmente, il difensore del signor ACCU 2, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei decreti d'accusa impugnati;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati, sentiti i testi;
preso atto che nel corso del dibattimento la parte civile ha dichiarato di ritirare la querela limitatamente al signor ACCU 2, di modo che il procedimento è continuato nei confronti di ACCU 1;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e la rifusione dell’importo omnicomprensivo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, , autrice colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a, nel periodo dal _________ al __________, agendo in correità con ACCU 2 titolare dell’abbonamento telefonico, allo scopo di inquietare e importunare l’ex consorte CIVI 1, formando per 116 volte il collegamento telefonico chiudendo poi immediatamente la comunicazione, ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
3. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 97, 106, 109, 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto d’accusa, per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice supplente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 100.- testimoni
fr. 500.- totale