Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.11.2007 10.2007.204

8. November 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·879 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

sputare sui muri del vano scale e dell'ascensore cagionando danni

Volltext

CIVI 1    

Incarto n. 10.2007.204 DA 1117/2007

Bellinzona 8 novembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

                                        per avere, il 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile della __________, sputando e imbrattando i muri del vano scale e dell’ascensore, cagionando danni allo Stato del Cantone Ticino di fr. 2’125.95;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1e4e 46 cpv. 2 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 aprile 2007 n. 1117/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

                                        4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 2 anni (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                        5.  La parte civile Stato del Cantone Ticino è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

                                        6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 8 novembre 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale ha pure chiesto la condanna dell’accusato al versamento di fr. 2’125.95 a titolo di risarcimento del danno;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale riconosce di aver sbagliato, ma contesta decisamente l’ammontare dei danni indicato nel decreto d’accusa e ribadito dalla parte civile;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

                                        5.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 4 aprile 2005 dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                        per avere, il 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile della __________, sputando sui muri del vano scale e dell’ascensore, cagionato danni allo Stato del Cantone Ticino;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1’760.-- (millesettecentosessanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);

respinge                           le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      450.00       totale

10.2007.204 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.11.2007 10.2007.204 — Swissrulings