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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.11.2007 10.2007.203

13. November 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·545 Wörter·~3 min·7

Zusammenfassung

Colpire nel corso di una discussione degenerata in lite, al volto una persona, causandogli un'ematoma sottorbitale e una lussazione del setto nasale

Volltext

CIVI 1    

Incarto n. 10.2007.203 DA 1325/2007

Bellinzona 13 novembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, nel corso di una discussione degenerata in lite, colpito al volto CIVI 1, causandogli un ematoma sottorbitale e una lussazione del setto nasale, come attestato nei certificati medici agli atti;

                                        fatti avvenuti a __________, presso la __________ __________, il 9 ottobre 2006;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 maggio 2007 n. 1325/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 60.-- (sessanta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  Per qualsiasi pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 13 novembre 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale, ribadendo di non aver assolutamente colpito la parte civile, chiede di essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1325/2007 del 3 maggio 2007;

carica                               la tassa e le spese di giustizia allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      250.00       totale

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