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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.12.2007 10.2007.188

14. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·703 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Entrare illegalmente in Svizzera, svolgere l'esercizio della prostituzione senza permesso e omettere di annunciarsi alla Polizia

Volltext

Incarto n. 10.2007.188 DA 1296/2007

Bellinzona 14 dicembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di    1.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),

                                        per essere entrata illegalmente in Svizzera attraverso imprecisati valichi doganali il __________, il __________, __________ e il __________, sapendo, in ogni occasione, che avrebbe svolto in Canton Ticino l’attività di prostituta, risultando pertanto priva di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto), nonché per avere soggiornato illegalmente al __________ di __________ nel periodo __________ nonché a __________ presso il Motel __________ nei periodi __________, __________ e __________, svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

                                    2.  esercizio illecito della prostituzione,

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS nonché dall’art. 199 CP combinato con l’art. 5 LesProst;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1296/2007 di data 26 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 maggio 2007 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 14 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo                       ai quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                                        1.1.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

                                        1.2.  esercizio illecito della prostituzione

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1296/2007 del 26 aprile 2007.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     300.-            multa

                                        fr.                     100.-            tassa di giustizia

                                        fr.                     250.-            spese giudiziarie

                                        fr.                    650.-            totale

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