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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.01.2008 10.2007.165

15. Januar 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·8,621 Wörter·~43 min·4

Zusammenfassung

Tentata estorsione; guida in stato di inattitudine

Volltext

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2007.165 DA 928/2007

Bellinzona 15 gennaio 2008  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 DI 1    

prevenuto colpevole di    1.  estorsione (tentata),

                                        per avere, il 12 luglio 2005, a __________, per procacciarsi un indebito profitto agendo in correità con __________, usando violenza contro una persona, minacciandola di pericolo imminente all’integrità corporale e di grave danno tentato di indurre CIVI 1 a un atto pregiudizievole al proprio patrimonio, in particolare, dopo aver eccitato sessualmente CIVI 1 nel locale bagno dell’esercizio pubblico __________ di __________ facendosi praticare un coito orale spingendolo al punto da fargli desiderare un rapporto completo, aderito alla richiesta di quest’ultimo di recarsi presso il di lui domicilio per il compimento del rapporto sessuale, luogo dove l’accusato si presentò poco dopo in compagnia di __________, contro il volere di CIVI 1 che non era d’accordo sulla presenza di quest’ultimo che ciononostante rimase in attesa in sala che l’accusato rendesse la prestazione sessuale consumata nella camera da letto, terminata la quale, minacciando __________ CIVI 1 con un coltello, picchiandolo con una cinghia e facendogli credere di averlo fotografato nel compimento dell’atto sessuale, imposto allo stesso il versamento di fr. 700.- in realtà non dovuti quale pagamento della prestazione sessuale, richiesta immediatamente rifiutata da CIVI 1 che fu poi costretto ad accettare promettendone il pagamento per l’indomani ricorrendo ad un prestito, pagamento che non avvenne solo a motivo che CIVI 1 si determinò a rivolgersi alla Polizia denunciando i fatti;

2.    guida in stato di inattitudine,

                                        per avere, a __________, in data 11 febbraio 2006, circolato alla guida della vettura Opel targata TI __________ in stato d’ebrietà (tenore min. 2,13 g/kg tenore max. 2,52 g/Kg);

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 156 cifra 1 e 3 CP, 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 928/2007 di data 4 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.- (trenta); da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 21. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                        4. La parte civile CIVI 1 è rinviato al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

                                        5   Ordina la confisca di un paio di mutande e di un asciugamano sequestrati all'accusato (art. 69 o 70 CP).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 aprile 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 15 gennaio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il Sostituto Procuratore pubblico e il patrocinatore di parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

prospettati                         inoltre all’accusato i seguenti reati:

                                        1.  guida in stato di inattitudine per aver condotto l’11 e 12 luglio 2005 il veicolo Opel targato TI __________ in stato di ubriachezza, come risulta dagli atti

                                             dell’inc. 2005.5658 del Ministero pubblico;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione per avere a __________ l’11 febbraio 2006 alla guida del veicolo Opel targato TI __________ omesso di arrestarsi a un semaforo indicante per lui luce rossa andando a collidere con il veicolo Lancia targato TI __________ condotto da __________ che procedeva regolarmente; l’incidente ha causato solo danni materiali;

deciso                               con nota a verbale sull’incidente processuale sollevato, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e la conferma del rinvio della parte civile al competente foro civile;

sentito                              il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dall’imputazione di tentata estorsione e di guida in stato di inattitudine per i fatti del 2005 e una pena di 30 aliquote giornaliere al massimo oltre alla multa per i reati restanti; in via subordinata l’esenzione da pena per l’imputazione di tentata estorsione per desistenza (art. 23 CP) invariato il resto e in via ancor più subordinata il proscioglimento per la guida in stato di inattitudine per i fatti del 2005 e la tentata estorsione (o l’esenzione da pena per questo reato) e una pena di 45 aliquote giornaliere al massimo oltre alla multa per i reati restanti;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  tentata estorsione

                                        1.2.  guida in stato di inattitudine

                                        1.3.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per in fatti descritti nel decreto di accusa con le aggiunte odierne.

                                    2.  Ha egli desistito spontaneamente dal consumare il reato di estorsione.

                                    3.  Sulla pena e sulle spese.

                                    4.  Se deve essere ordinata la confisca di un paio di mutande e di un asciugamano sequestrati all'accusato.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     ACCU 1, di cittadinanza __________, è giunto in Ticino nel __________ quale manovale scalpellino dapprima con autorizzazione stagionale, poi come beneficiario del permesso di dimora annuale ed infine come domiciliato. Egli ha lavorato in alcune cave della __________ fino al 2002 allorquando, a seguito di un incidente professionale occorsogli, è stato costretto ad interrompere la sua attività lavorativa.

                                        Nel 2005, al momento dei fatti avvenuti a __________, percepiva una rendita parziale di invalidità per un importo di circa fr. 1'100.- mensili oltre che un’indennità di disoccupazione di fr. 1'900.- al mese (cfr. act  6, verbale di interrogatorio dell’accusato del 15 luglio 2005, pagina 2); di queste entrate la metà veniva pignorata a causa di esecuzioni in corso, mentre fr. 740.- erano destinati alla locazione mensile dell’appartamento in cui viveva, sito nel comune di __________.

                                 2.     Il 15 luglio 2005 l’accusato è stato arrestato ed è rimasto in detenzione preventiva per 21 giorni a seguito di un episodio di rilevanza penale verificatosi qualche giorno prima nel capoluogo amministrativo della __________.

                                        Con decreto di accusa del 4 aprile 2007 il Sostituto Procuratore pubblico ha infatti ritenuto ACCU 1 autore colpevole - tra l’altro - di tentata estorsione per avere, il 12 luglio 2005 a __________, per procacciarsi un indebito profitto agendo in correità con __________, usando violenza contro una persona e minacciandola di pericolo imminente all’integrità corporale e di grave danno, tentato di indurre CIVI 1 a un atto   pregiudizievole al proprio patrimonio.

                                        In particolare, dopo aver eccitato sessualmente CIVI 1 nel locale bagno dell’esercizio pubblico __________ di __________ facendosi praticare un coito orale e spingendolo al punto da fargli desiderare un rapporto completo, l’imputato ha aderito alla sua richiesta di recarsi presso il di lui domicilio per il compimento del rapporto sessuale, luogo dove si è presentato poco dopo in compagnia di __________, contro il volere di CIVI 1 che non era d’accordo sulla presenza di quest’ultimo.

                                        Al termine della prestazione sessuale consumata nella camera da letto __________ ha poi minacciato CIVI 1 con un coltello - picchiandolo con una cinghia e facendogli credere di averlo fotografato nel compimento dell’atto sessuale - e ha imposto allo stesso il versamento di fr. 700.- in realtà non dovuti quale pagamento della prestazione sessuale; a tale richiesta, immediatamente rifiutata dalla vittima che è stata poi costretta ad accettare promettendone il pagamento per l’indomani ricorrendo ad un prestito, non è stato dato seguito solo a motivo che CIVI 1 si è determinato a rivolgersi alla Polizia per denunciare i fatti.

                                 3.     Per l’articolo 156 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sé ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

                                        Se il colpevole commette l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore alle 180 aliquote giornaliere (cfr. art. 156 cifra 3 CP).

                                        Infine, chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata (cfr. art. 22 CP).

                                 4.     Secondo la difesa l’imputato va in sostanza prosciolto dal reato in oggetto in quanto l’accusa di tentata estorsione - con particolare riferimento alla richiesta di una somma di denaro - non è provata, la sua partecipazione non è dimostrata, le dichiarazioni scritte di __________, peraltro contestate in sede predibattimentale, e quelle da lui rese durante l’audizione testimoniale non sono univoche e inoltre per il fatto che la parte civile CIVI 1 non avrebbe detto sempre la verità ed anzi avrebbe modificato la sua versione nel corso dei tre interrogatori a cui è stato sottoposto.

                               5a.     Di fronte a versioni (parzialmente) divergenti dello svolgersi dei fatti occorre dapprima ponderare attentamente e nel dettaglio tutta la documentazione agli atti, ivi compresa l’audizione testimoniale di __________, per poterne stabilire l’attendibilità al fine di qualificare giuridicamente la fattispecie.

                              5b.     Preliminarmente è incontestato che l’accusato ed il suo amico __________, dopo esser già stati  insieme l’intero pomeriggio, hanno trascorso tutta la serata dell’11 luglio 2005 sorbendo parecchie bevande alcoliche (cfr. infra, consid. 10b) - al bar ristorante __________ di __________.

                                       CIVI 1, parte civile al presente procedimento, è per contro giunto al citato esercizio pubblico in tarda serata, verso le ore 22.00, dopo aver terminato di lavorare presso il ristorante __________ di __________; a quell’ora non erano rimasti che pochi clienti all’interno del bar.

                                       I tre si conoscevano, come si evince dagli atti (cfr. act 57, verbale di interrogatorio di __________ del 3 agosto 2005, pagina 1 e act 6, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 15 luglio 2005, pagina 6); anche CIVI 1 ha affermato di conoscerli, “uno di nome __________, che so stare di casa a __________, mentre l’altro lo conosco solo come ACCU 1. Questo è il suo nome. Entrambe queste persone le conosco da tempo, da quando sto a __________, quindi da tredici anni. È una conoscenza che io definisco da bar. Non é che siamo amici” (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 13 luglio 2005, pagina 3).

                              5c.     Durante il suo secondo interrogatorio avvenuto il 14 luglio 2005 CIVI 1 ha dichiarato davanti alla polizia che la sera dei fatti ha avuto il primo contatto a carattere sessuale con ACCU 1; infatti mentre era nell’esercizio pubblico è stato raggiunto da quest’ultimo e dal __________.

                                       In particolare ha riferito che ACCU 1 ha cominciato a toccargli le parti intime.

                                       Dal momento che non aveva mai dichiarato la propria omosessualità se non a __________ (sua persona di fiducia presente a quell’interrogatorio e che lo aveva spinto a denunciare l’episodio) e alla di lui moglie, non voleva che la gente presente al bar in quel momento venisse a conoscenza che era gay. Ciò premesso i toccamenti da parte dell’accusato comunque lo eccitavano (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 14 luglio 2005, pagine 2 e seguenti).

                                       Ad un certo momento ha deposto tra l’altro che si è appartato con ACCU 1 nella cucina dell’esercizio pubblico, a quell’ora ormai deserta; si sono toccati eccitandosi a vicenda le parti intime, avendo entrambi un erezione, e hanno cominciato a baciarsi e a limonare per alcuni minuti.

                                       CIVI 1 rammenta che la cosa gli piaceva, ma aveva il terrore di essere scoperto; ad un certo punto ACCU 1 gli ha chiesto dei soldi per fare sesso insieme, ottenendo risposta negativa. Ritenuto che comunque, pagamento a parte, aveva voglia di fare sesso con l’accusato, gli ha proposto di andare in un luogo più consono e cioè a casa sua. Essendo anche l’accusato d’accordo ha lasciato la cucina e si è recato nella toilette dell’esercizio pubblico, dove però è stato seguito dall’imputato, il quale ha cominciato nuovamente ad abbracciarlo e a baciarlo; successivamente l’accusato si è calato i calzoni e si è fatto praticare da CIVI 1 un coito orale per qualche minuto prima di ritornare, come se nulla fosse per non essere scoperti, nel bar, in attesa di andare poi a casa di quest’ultimo (cfr. ibidem).

                                       Al momento di lasciare il bar con la propria bicicletta CIVI 1 ha poi affermato che ha atteso di essere seguito dal veicolo dell’accusato, sul quale era salito anche __________. La presenza di quest’ultimo non gli era per nulla gradita, in quanto non voleva avere un rapporto sessuale con l’accusato alla presenza di una terza persona; tuttavia dal momento che l’imputato gli ha detto che avrebbe bevuto solo una birra e poi se ne sarebbe andato ha acconsentito l’entrata in casa (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 13 luglio 2005, pagine da 5 a 7).

                                       Secondo CIVI 1 all’interno dell’abitazione i tre, seduti sul divano, hanno cominciato a visionare un film porno di tipo omosessuale, durante il quale, minacciato da __________ con un coltello, è stato costretto a praticare un coito orale a ACCU 1, prima di salire al piano superiore con quest’ultimo per avere un rapporto sessuale completo ed in particolare una penetrazione anale. Più o meno al termine dell’atto sessuale è poi sopraggiunto in camera il __________ con il telefonino in mano per scattare fotografie (cfr. ibidem).

                                       Scesi al piano inferiore CIVI 1 ricorda che __________ gli ha chiesto il pagamento della prestazione sessuale come concordato al ristorante; dapprima ha parlato di fr. 300.- pattuiti, poi ha aumentato la cifra a fr. 700.- nel mentre che ACCU 1 assisteva in silenzio alla scena, seduto sul divano.

                                       Vista la risposta negativa da parte sua, __________ l’ha minacciato di nuovo con il coltellino e poi si é messo a picchiarlo e a prenderlo a cinghiate sulla schiena (cfr. ibidem).

                                       In sostanza CIVI 1 ha dichiarato che avrebbe dovuto pagare entro il giorno seguente la somma di denaro, altrimenti sarebbe stato oggetto di violenza fisica e che ha preso sul serio le minacce in quanto, conoscendoli, aveva paura di ACCU 1 e del __________, a maggior ragione ove si consideri che la sua omosessualità sarebbe stata scoperta. Di conseguenza non avendo tale somma con sé ha promesso che avrebbe chiesto i soldi in prestito al gerente del bar __________ e il giorno dopo li avrebbe consegnati a __________; è a questo punto che l’accusato è intervenuto dicendo a __________ di lasciarlo stare, ma ha ricevuto da quest’ultimo una botta in testa e ha picchiato il capo (cfr. act 36, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 25 luglio 2005, pagina 4).

                              5d.     ACCU 1 nel corso dell’interrogatorio del 15 luglio 2005 non ricorda che la sera incriminata sia successo qualcosa di particolare con CIVI 1 al ristorante __________ di __________; rammenta unicamente che quest’ultimo gli ha detto di andare a casa sua a fare l’amore, che erano state acquistate due birre per berle nella sua abitazione e di aver, insieme a __________, seguito in auto l’ACCU 1 che indicava la strada per casa sua in sella alla bicicletta. Infine appena entrato a casa della parte civile ha sentito una spinta alle spalle ed è caduto avanti sbattendo la testa contro un muro; a seguito dello svenimento si è svegliato verso le 06.30/7.00 della mattina seguente ritrovandosi sdraiato su un divano (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 15 luglio 2005, pagine 6 e 7).

                                       Nel corso del medesimo interrogatorio ha poi precisato di ricordarsi che prima di esser stato spinto si è recato al gabinetto e quando ne è uscito ha visto che la televisione era stata accesa in quanto si vedeva un film porno omosessuale, che a lui però non interessava in quanto gli uomini non gli piacciono (cfr. ibidem, pagine 8 e 9 in alto).

                                       L’accusato il giorno seguente ha poi confermato la versione sopra esposta anche davanti al GIAR, negando inoltre di aver avuto rapporti sessuali con CIVI 1 (cfr. act 8, verbale di notifica di arresto e di decisione del 16 luglio 2005, pagina 2) e pure all’inizio del secondo e del terzo interrogatorio ha dichiarato di aver detto fino a quel momento tutta la verità e di non sapere più cos’altro aggiungere (cfr. act 33, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 17 luglio 2005, pagina 1 e act 12, verbale di interrogatorio dell’accusato del 18 luglio 2005, pagina 1).

                                       Anche all’inizio del quarto interrogatorio l’accusato ha detto di non aver nulla da aggiungere spontaneamente rispetto a quanto già raccontato (cfr. act 37, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 luglio 2005, pagina 1).

                                       Poi però si ricorda di alcuni particolari in più: che è andato insieme ad CIVI 1 alla toilette del bar __________, che questi gli ha detto di andare a casa sua – senza il __________, del quale aveva paura – a far l’amore, che avrebbe preso due birre da portare a casa, non escludendo pure di aver fatto l’amore con questi a casa sua (cfr. ibidem, pagina 2 e seguenti).

                                       Inoltre gli viene in mente la questione del “penalero”, ovverosia che __________, forse già prima di entrare a casa di CIVI 1 (altrimenti all’interno dell’abitazione), ha detto a quest’ultimo - mediante quest’espressione portoghese - che se lui avesse fatto sesso con ACCU 1 avrebbe dovuto pagarlo, poiché, come ha detto l’accusato medesimo, chi “viene inculato deve pagare ...in portoghese è così, anche qua deve essere uguale” (cfr. ibidem, pagine 5 e 6, sottolineatura nostra).

                                       In seguito __________ ha ribadito per l’ennesima volta di esser andato a casa dell’CIVI 1 unicamente per bere una birra e di non aver mai parlato di soldi in cambio di una prestazione (cfr. ibidem, pagina 11).

                                       L’accusato ha altresì affermato che è stato __________ a parlare di soldi con la parte civile e di non c’entrare nulla in quanto si ritiene una persona molto brava ed educata, rispettosa di tutte le persone, alle quali non ha mai arrecato del male; al riguardo ha precisato di non aver mai fatto casino da nessuna parte, di non aver mai avuto problemi con la polizia e di non aver l’abitudine di bere alcolici, tant’è che prima di quel giorno non era mai stato ubriaco (cfr. ibidem, pagine da 14 a 16).

                                       Sentito per la quinta volta il 27 luglio 2005 l’accusato ha in particolare confermato le dichiarazioni rese in precedenza senza avere ulteriori aggiunte spontanee da fare (cfr. act 39, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 27 luglio 2005, pagina 19); successivamente di fronte all’incalzare delle domande ha risposto di avere perso i sensi dopo essere intervenuto per il fatto che __________ e CIVI 1 litigavano, di rammentarsi delle scale e del fatto che __________ faceva vedere il cellulare a CIVI 1, per poi finalmente ammettere il rapporto sessuale avuto con CIVI 1 (cfr. ibidem, pagine 5 e 6).

                                       In seguito l’accusato ha ripreso dall’inizio il racconto dei fatti verificatisi quella sera, senza accennare a coiti orali (né al ristorante e nemmeno sul divano), né a quanto successo al piano superiore dell’abitazione della parte civile; ha ribadito la storia del “penalero”, ossia  del fatto che __________ ha detto a CIVI 1 minacciandolo in modo aggressivo che se voleva fare l'amore avrebbe dovuto pagare (cfr. ibidem, pagina 7 in fine).

                                       Infine ha ripetutamente affermato di aver fatto sesso con CIVI 1 in quanto è stato ingannato, giungendo perfino ad affermare di esser stato violentato da quest’ultimo (cfr. ibidem, pagina 9 e seguenti).

                                       Nel corso del sesto interrogatorio ha fra l’altro ribadito di aver avuto il rapporto sessuale con CIVI 1 poiché era stato imbrogliato e di non aver chiesto soldi per la prestazione; di fronte a precise domande ha poi risposto di non aver provocato la vittima al ristorante e - messo a confronto con i verbali - di ritenere inveritiere tutte le dichiarazioni rese da quest’ultima (cfr. act 40, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 28 luglio 2005).

                                       Infine sentito per la settima volta il 4 agosto 2005 l’imputato ha nuovamente ribadito le sue precedenti dichiarazioni ed in particolare ha ancora negato di aver praticato un coito orale a CIVI 1 sia all’interno dell’esercizio pubblico sia nella sua abitazione; inoltre ha dichiarato che __________ sapeva solo che sarebbero andati a casa di CIVI 1 a bere la birra. L’accusato ha poi riaffermato di essere stato imbrogliato, mentre per la prima volta ha ammesso di essere salito nella camera da letto della parte civile; ha successivamente affermato di aver ricevuto un colpo in fronte e di aver battuto la testa allorquando è intervenuto per separare il __________, che nel frattempo aveva messo le mani addosso a CIVI 1, da quest’ultimo. Infine ha dichiarato di dover dei soldi al __________, più precisamente fr. 200.-, a seguito di un prestito ottenuto la settimana precedente allorquando si trovava a corto di denaro (cfr. act  41, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 4 agosto 2005).

                               5f.     Al dibattimento l’accusato - che non ha certo brillato per chiarezza e linearità, come rettamente ha ammesso la difesa medesima - ha fra l’altro affermato che a lui piacciono le donne e che in quell’occasione, con CIVI 1, ha avuto l’unico rapporto sessuale con un uomo; ha pure riferito che prima dell’arrivo di quest’ultimo si è toccato nelle parti intime per scherzo con __________. Poi CIVI 1 li ha raggiunti al bancone.

                                       L’imputato ha detto che quel giorno voleva fare sesso con uomini, senza sapersi spiegare il perché di questo cambiamento di abitudini sessuali; poi ha proposto a CIVI 1 di fare sesso e hanno avuto un coito orale nel gabinetto. È possibile che i due possano esser stati anche in cucina, dove potrebbe esser avvenuto qualche toccamento, così come plausibile può essere il fatto che CIVI 1 abbia detto di non farlo lì, per paura di venir scoperti. L’accusato non ricorda di aver chiesto fr. 300.- ad CIVI 1 (cfr. verbale del dibattimento).

                                       Una volta lasciato il bar __________, ACCU 1 ha dichiarato che lui, accompagnato da __________ in auto, ha seguito in bici CIVI 1, il quale avendo paura del __________ - che poi è entrato quasi di forza - non voleva farlo entrare nella sua abitazione (cfr. ibidem).

                                       In casa dapprima tutti e tre hanno visto il film porno, poi, dopo che __________ aveva detto a CIVI 1 di fare a questi un pompino, unitamente alla parte civile è salito eccitato al piano superiore. Al termine del rapporto sessuale rammenta che __________ è salito di sopra, ma non si ricorda se avesse in mano qualcosa, che quando sono scesi tutti di sotto __________ ha detto all’CIVI 1 che doveva dei soldi perché il “penalero” deve pagare e che in seguito __________ ha aggredito CIVI 1 e lui si é messo in mezzo (cfr. ibidem).

                              5g.     __________, dopo essere sparito dalla circolazione per alcune settimane, è stato interrogato davanti alla polizia cantonale il 3 agosto 2005; egli ha dichiarato che la sera dell’11 luglio dopo aver lasciato il bar __________ all’orario di chiusura è andato, su richiesta dell’accusato, a casa di CIVI 1 a bere una birra. Nel mentre che bevevano al piano inferiore, per scherzo gli altri due hanno cominciato a toccarsi e a baciarsi, dopo di che CIVI 1 ha messo, suscitando il suo disappunto, un video pornografico con soli uomini (cfr. allegato 22 ad act 57, verbale di interrogatorio di __________ del 3 agosto 2005, pagina 2).

                                       Ricorda che i due si sono pure spogliati ed avevano il pene in erezione, che è possibile che abbia detto a CIVI 1 di fare all’altro un pompino (pagina 19), circostanza ammessa più in là nell’interrogatorio “quando gli ho detto di fare il pompino l’ho fatto gridando” (pagina 22) e che nel frattempo egli è andato al gabinetto (cfr. ibidem, pagina 8).

                                       In seguito ha deposto di aver visto i due fare sesso nella camera sita al piano superiore dell’abitazione e poi, dopo aver terminato il rapporto, scender di nuovo di sotto; in quel momento, schifato per ciò che aveva visto,  ha chiesto a ACCU 1 i motivi e questi gli ha risposto “che era venuto per soldi, trecento e passa franchi, non ricordo più il montante”. (cfr. ibidem, pagina 2). Spiegandosi nel dettaglio __________ ha altresì dichiarato che “ACCU 1 mi ha parlato di questi soldi. Mi ha detto che lo aveva fatto per soldi, perché aveva cose da pagare, che non riusciva a pagare i debiti. Non ricordo le parole esatte che ACCU 1 mi ha detto, ma mi ha detto che lo aveva fatto per soldi, non per amore, per una cifra di fr. 300.- o più, adesso non ricordo più” (cfr. ibidem, pagina 9).

                                       Visto che CIVI 1 non voleva dare niente __________ ha poi affermato di aver estratto un coltellino e di averlo minacciato (cfr. ibidem, pagina 2 e 3); __________ ha altresì aggiunto che mentre gli puntava il coltello ha detto a CIVI 1 che “doveva dare al ACCU 1 più di fr. 300.-, mi sembra che gli ho detto fr. 500.- o 600.-, comunque queste cifre, non alte. Ho maggiorato la cifra perché potevo guadagnarci qualcosa anche io, a tempo perso” (cfr. ibidem, pagina 10); inoltre “per rafforzare la minaccia nei confronti del CIVI 1 gli avevo detto che gli avevo fatto delle fotografie con il telefonino, e che, se non pagava, le avrei fatte vedere in giro, per sputtanarlo” (cfr. ibidem, pagina 17).

                                       Dal momento che quest’ultimo, non avendo soldi con sè, aveva promesso che sarebbe andato al ristorante dove si erano trovati quella sera a procurarsi il denaro per poi consegnarlo a ACCU 1 la situazione si è calmata per alcuni minuti (cfr. ibidem, pagina 2 e 3).

                                       Tuttavia poiché CIVI 1 gli girava nudo attorno __________ ha dichiarato di aver preso la cintura e di avergli tirato una paio di cinghiate sulla schiena e sul sedere, suscitando in tal modo la reazione del ACCU 1 che si è messo in mezzo (cfr. ibidem, pagina 3 e 10).

                                       Ha detto inoltre che ha tirato un pugno in faccia a ACCU 1, il quale dopo aver picchiato la testa contro il muro è caduto a terra svenuto, per poi essere adagiato sul divano (cfr. ibidem, pagina 3 e 11).

                                       Alla fine dell’interrogatorio, incalzato dagli agenti a raccontare veramente ed in modo completo come fosse andata la storia, ha aggiunto che “prima io pensavo solo di andare a bere una birra. Poi ACCU 1, mentre eravamo in casa del CIVI 1, mi aveva detto “questo è panalero”. Avevo a quel punto capito che andava a fare soldi. Perché chi lo prende nel culo paga. La conferma l’ho avuta quando il CIVI 1 ha messo il film porno gay. È per quello che quando ho capito questa cosa ho pensato che anche io potevo fare qualche soldino. Quando ACCU 1 mi ha detto questa storia del panalero avevo capito che ACCU 1, anche se non me lo aveva detto direttamente, mi avrebbe portato con lui perché sapeva che, con me, CIVI 1 avrebbe pagato senza difficoltà, vista la mia reputazione e il fatto che gli facevo paura. Sta di fatto che poi io gli ho detto di fargli questo pompino, gridando, e questo ha sbloccato tutta la situazione. [...] Ho pensato che potevo farmi anche io un po’ di soldi, che potevo rifarmi delle spese della giornata, vista anche la mia pessima situazione finanziaria. Anche se ero a disagio, dall’altra parte pensavo ai soldi. Ho visto che all’inizio CIVI 1 faceva un po’ fatica a cominciare e allora gli ho urlato di fare il pompino, in tono deciso. L’idea era quella che prima si iniziava, prima si finiva. E così è stato. È per i soldi che sono rimasto fino alla fine. Al termine del rapporto sessuale, io ho minacciato il CIVI 1, come detto, e gli ho detto delle foto, con l’intenzione di farmi dare i soldi. Io dai 300.- proposti dal ACCU 1, ho aumentato la cifra. Mi sembra che era attorno ai fr. 700.-. Era per guadagnare qualcosa. È una cifra che mi è venuta fuori così. Era meno di fr. 1000.-. È  vero che l’ho minacciato dicendogli che se non avesse pagato avrei mandato degli Jugoslavi a picchiarlo, ma questo faceva parte della minaccia, non corrisponde a verità. Non sarebbe mai successo. Ho picchiato il CIVI 1 perché continuava a girarmi attorno, mezzo nudo, e mi dava fastidio” (cfr. ibidem, pagine 23 e 24).

                              5h.     Sentito al dibattimento come testimone __________ ha dapprima confermato le sue dichiarazioni rese a verbale il 3 agosto 2005, nel senso che in quell’occasione ha detto la verità (cfr. verbale del dibattimento del 15 gennaio 2008).

                                       In particolare il teste, dopo aver dichiarato che si tratta di una conclusione sua il fatto di aver ritenuto che l’accusato l’avesse portato con sé per fare pressione sulla vittima, ha affermato – dopo che gli sono stati letti alcuni stralci delle sue dichiarazioni rese in polizia – di non rammentarsi più i fatti ritenuto che sono due anni che cerca di dimenticare questa storia, per la quale sapendo di aver sbagliato ha già pagato il conto avendo accettato il decreto di accusa a suo carico per tentata estorsione.

                              6a.     Tutto ciò posto occorre ora valutare le singole versioni rese dalle persone coinvolte nella vicenda e in particolare la loro credibilità.

                              6b.     L’accusato ha fino all’ultimo cercato di negare i fatti ed è stato evasivo di fronte alle precise domande postegli dagli agenti; in sostanza è stato reticente ad ammettere quanto in realtà successo quella sera, tanto è vero che ci sono voluti ben sette interrogatori per avere un quadro un po’ più preciso della situazione.

                                       ACCU 1 ha ammesso alcune azioni - a titolo esplicativo si pensi al pompino avvenuto nella toilette dell’esercizio pubblico o al rapporto sessuale completo avuto con CIVI 1 nell’abitazione di quest’ultimo - unicamente quando, messo alle strette, non poteva più negare l’evidenza.

                                       Che le versioni da lui via via fornite fossero poco credibili è stato evidenziato già in polizia nel corso degli interrogatori (cfr. tutti i verbali di interrogatorio dell’accusato): infatti come mai ad esempio una persona cui non piacciono gli uomini va a bere una birra nella casa di un uomo che poco prima gli ha manifestato il desiderio di far l’amore insieme? Come mai allora, fatte queste premesse, si sono spogliati e hanno avuto un rapporto sessuale completo? E poi, anche ritenendo per buona l’affermazione fatta dall’accusato al dibattimento secondo cui quel giorno voleva (per la prima volta) avere un rapporto omosessuale, perché mai allora si è portato dietro __________ (all’oscuro di tutto e per giunta per nulla gradito a CIVI 1) a casa di quest’ultimo? Tutti interrogativi senza risposta.

                                       Non vanno dimenticate neppure tutte le bugie raccontate dall’accusato nel corso dell’istruttoria; si pensi ad esempio al fatto che ha asserito di non aver l’abitudine di bere alcolici e che non si è mai ubriacato prima di allora (cfr. invece i verbali agli atti delle altre persone e il precedente per circolazione in stato di ebrietà), al fatto che si considera una brava persona che non ha mai “fatto casini” (cfr. invece al riguardo i verbali agli atti delle altre persone), al fatto che non ha mai avuto pistole e più in generale armi da fuoco (cfr. invece allegato 66 ad act 57 pag. 4, verbale della ex moglie di __________), al fatto che non ha mai fatto sesso con le prostitute (mentre in realtà risulta addirittura una sua fotografia agli atti intento in un rapporto sessuale con una di loro), eccetera eccetera.

                                       Al riguardo, se da un lato occorre ricordare che l’accusato ha il diritto di non dire la verità, dall’altro - senza volerlo a priori condannare per tale motivo – non si può non rilevare che così facendo ha minato la sua credibilità.

                                       Fatte queste premesse l’accusato ha però sostanzialmente ammesso tutta la trama tranne l’aspetto riguardante la richiesta di pagamento, l’unico elemento che porta alla commissione del reato di estorsione.

                               6c.     La versione della parte civile è per contro lineare e coerente, fatto salvo per la disponibilità all’atto sessuale ammessa solo in un secondo tempo, la limonata avvenuta in cucina e qualche altro particolare; un tale agire è tuttavia comprensibile ove appena si tiene conto della fatica ad ammettere la propria omosessualità, del resto riconosciuta da CIVI 1 medesimo all’inizio del secondo interrogatorio, al quale ha assistito una persona di sua fiducia: “devo dire che ieri non ho detto tutto. Mi dispiace, ma non ce la facevo” (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 14 luglio 2005, pagina 1).

                                        Un’ulteriore conferma al riguardo sono le parole di CIVI 1 al termine dell’interrogatorio davanti al magistrato inquirente: “sono contento di essere venuto qui e di aver parlato con la Procuratrice. La stessa mi ha messo a mio agio anche se devo dire che all’inizio ero agitato e lo ero anche durante il viaggio per arrivare qua. Sono arrivato in treno perché non guido. Man mano poi parlando con la PP e mi sono tranquillizzato e ho potuto raccontare cose che non ho detto in precedenza anche per un po’ di pudore personale. Ribadisco che quello che ho detto è puramente la sincera verità. Con il verbale di oggi ritengo di aver precisato tutta la verità dei fatti, spiegandoli meglio alla PP e dicendo anche cose che non avevo mai detto in precedenza e che servono per chiarire meglio i fatti. Dichiaro a questo punto di manifestare apertamente la mia vera identità e cioè di essere omosessuale” (cfr. act 36, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 25 luglio 2005, pagine 9 in fine e 10).

                                        Ciò posto la parte civile, già dal primo interrogatorio e non solo una volta sbloccatasi psicologicamente, ha parlato quantomeno della richiesta di denaro fattagli dal __________ precisando pure gli importi di fr. 300.- e l’aumento operato da quest’ultimo a fr. 700.- (cfr. act. 6, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 13 luglio 2005, pagina 7 a metà).

                                       Oltre a tutta una serie di particolari rilevanti e non - del resto confermati anche dallo stesso __________, come ad esempio il ritorno di quest’ultimo a casa di CIVI 1 per poter recuperare le chiavi di casa rimaste nella macchina dell’accusato (cfr act 36, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 25 luglio 2005, pagine 5 in alto e allegato 22 ad act 57, verbale di interrogatorio di __________ del 3 agosto 2005, pagina 3, 11 in fine e 12) - altre domande sono atte a dimostrare la veridicità di quanto raccontato da CIVI 1: perché stavolta dopo gli atti sessuali verificatisi quella sera (per i quali in sé ha provato piacere) era visibilmente scosso e intimorito, ritenuto oltretutto che aveva avuto - sin da giovane - rapporti sessuali completi con uomini?

                                       E che motivo aveva di denunciare i fatti, se non si fossero svolti come da lui dichiarato, considerata la sua difficoltà a manifestare la propria omosessualità? Se non fosse stato veramente intimorito, perché ha sentito l’esigenza di dormire per alcuni giorni dopo i fatti dall’amico __________, avendo paura di tornare a casa (cfr. allegato 60 all’act 57, verbale di interrogatorio __________ del 13 luglio 2005, pag. 4)?

                                        Per tutte le ragioni addotte non vi è motivo per non credere alla sua versione, del resto sostanzialmente confermata da __________, che non va dimenticato ha accettato il decreto di accusa per tentata estorsione emesso a suo carico.

                               6d.     __________ è stato sentito quale teste al dibattimento anche in funzione dell’opposizione all’uso delle risultanze dell’istruzione formale sollevata dalla difesa riguardo al suo interrogatorio del 3 agosto 2005 (cfr. lettera del difensore del 25 maggio 2007).

                                        In sostanza, anche se non si ricorda più i fatti nel dettaglio, ha confermato di aver detto la verità allorquando è stato interrogato due anni e mezzo or sono; del resto è comprensibile che a distanza di così tanto tempo non si ricordi tutti i particolari, oltretutto di una vicenda per la quale ha saldato il conto con la giustizia.

                                        Infine non è vero, come a torto ha sollevato la difesa, che la versione di __________ non regge; infatti ricalca in sostanza quella resa dalla parte civile, come si è visto in precedenza (cfr. supra, consid. 6c e 5g).

                               7a.     Ciò che non è del tutto chiaro è il momento in cui __________ è stato coinvolto attivamente nel reato, ma la questione può restare indecisa.   

                                        Tale circostanza può anche essere avvenuta solo una volta giunti nell’abitazione della parte civile; ciò anzi spiegherebbe il motivo per il quale __________ si è detto sorpreso e pensava stessero scherzando allorquando l’imputato e la parte civile si sono spogliati (circostanza questa che aveva già ribadito in polizia nel corso del suo interrogatorio).

                                        Fatto sta che ad un certo punto è venuto a sapere che l’accusato ha chiesto del denaro, e meglio fr. 300.-, per la prestazione sessuale; la conoscenza di tale importo, guarda caso identico a quello riferito dalla parte civile, è la dimostrazione che i fatti si sono svolti così come descritti dettagliatamente da lui stesso e da CIVI 1.

                                        In definitiva l’idea di fare sesso a pagamento è dello stesso accusato, ritenuto che in seguito __________ ci ha messo del suo aumentando la pretesa per guadagnarci a sua volta qualcosa; in proposito le dichiarazioni di quest’ultimo sono eloquenti e non abbisognano certo di ulteriori approfondimenti, ove appena si consideri la sua situazione finanziaria disastrosa, il fatto che aveva speso (come l’accusato) parecchi soldi quel giorno, le affermazioni fatte sul “penalero”, non senza dimenticare che aveva prestato fr. 200.- allo stesso imputato (cfr. allegato 22 ad act 57, verbale di interrogatorio di __________). Ulteriori elementi che suffragano questa conclusione sono la presenza, altrimenti inspiegabile, di __________ a casa di CIVI 1 e il fatto che il primo fosse conosciuto dai frequentatori dei bar della regione come persona spaccona e violenta, soprattutto se alticcia.

                               7b.     A questo punto occorre verificare se l’estorsione è stata messa in atto solo da __________, il quale come già riferito in precedenza - ha accettato la condanna non opponendosi al decreto di accusa (cfr. documento prodotto al dibattimento). Se da un lato è assodato che l’azione vera e propria di richiedere il pagamento della prestazione sotto la minaccia di violenza, è stata da lui commessa, è altrettanto vero che l’accusato era d’accordo con questo modo di agire in quanto in quei frangenti non ha fatto assolutamente nulla, bensì è rimasto impassibile come se niente fosse (cfr. allegato 22 ad act 57, verbale di interrogatorio di __________, pagina 10 in fine e 11): ciò è sufficiente per la correità, a prescindere dal suo ruolo avuto in precedenza.

                                        A riprova di ciò non va infine dimenticato che se la storia dei 300 franchi - chiesti dall’accusato per la prestazione sessuale ed esternata sottoforma di minaccia da __________ - non fosse stata vera, il primo sarebbe dovuto intervenire per opporsi al modo di agire del suo amico. E invece non si è verificato nulla di tutto ciò: anzi secondo l’CIVI 1, dopo che aveva detto che avrebbe chiesto l’indomani un prestito al gerente del bar __________, “ACCU 1 è intervenuto dicendo che lui credeva alla parola del CIVI 1, cioè alla mia parola e quindi alla promessa che l’indomani gli avrei dato i soldi” (cfr. act 36, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 25 luglio 2005, pagina 5 in fine).

                                        Nulla mutano, per quanto attiene alla qualità di correo, le argomentazioni sollevate dalla difesa. Infatti la decisione comune di delinquere può anche essere avvenuta in forma tacita nel corso della serata e non necessitava certo di un esplicito accordo preliminare.

                                        Secondariamente con il suo agire l’imputato non ha certo avuto un ruolo secondario nella vicenda, neppure in funzione del fatto che non vi era intesa sulla spartizione del denaro estorto.

                                        Infine anche il fatto che non ci fosse accordo preventivo tra lui e __________ in merito all’aspetto delle fotografie è ininfluente in quanto la minaccia si sarebbe realizzata altrimenti anche senza questo particolare.

                                        Di conseguenza non vi è alcun elemento che possa far concludere che ACCU 1 non ha partecipato alla commissione del reato in questione.

                                 8.     La difesa, nel caso fosse dato il reato nell’evenienza concreta, ha sollevato l’eccezione secondo sui l’imputato ha desistito spontaneamente nel senso dell’art. 23 CP dal commettere il tentativo di estorsione. A torto.

                                        Infatti l’intervento dell’accusato è avvenuto solo in un secondo tempo come si evince chiaramente dalla eloquente dichiarazione di __________ (cfr. supra, consid. 5g e allegato 22 ad act 57, verbale di interrogatorio di __________, pagina 2 in fine e 3; 10 in fine e 11): egli si è messo in mezzo ai due allorquando la situazione è trascesa verosimilmente per il fatto che a __________ non piaceva avere vicino a sé omosessuali nudi, tant’è che ha iniziato a picchiarlo e a colpirlo anche con la cinghia.

                                        Di conseguenza l’accusato è intervenuto unicamente per far desistere __________ dal picchiare l’CIVI 1 e non per evitare l’estorsione (cfr. supra, consid. 7b); pertanto non vi è desistenza nel caso in esame.

                                 9.     Per tutte le ragioni addotte ACCU 1 è autore colpevole, dal momento che - circostanza incontestata -  il danno al patrimonio della vittima non si è verificato, di tentata estorsione.

                             10a.     In relazione ai fatti di cui ai precedenti considerandi all’accusato è stato pure ascritto il reato di guida in stato di inattitudine per aver condotto l’11 e il 12 luglio 2005 il veicolo Opel targato TI __________ in stato di ubriachezza ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr.

                                        Tale reato non era stato prospettato sin dall’inizio dell’inchiesta all’accusato in quanto le indagini si erano concentrate in primis sui delicati risvolti dell’estorsione a sfondo sessuale di cui in precedenza.

                                        Come si evince dagli atti la difesa era comunque a conoscenza che ACCU 1 sarebbe stato denunciato al Ministero pubblico anche per la circolazione in stato di ebrietà (cfr. allegato ad act  65, lettera della Polizia cantonale alla Sezione della circolazione del 28 luglio 2005, pagina 2 in fine).

                             10b.     L’11 luglio 2005 l’accusato si è recato a __________ con il proprio veicolo nel primo pomeriggio e ha incontrato per il pranzo __________ al bar __________; l’imputato ha dichiarato che “se ben ricordo sono giunto in luogo poco prima delle ore 14.00. La cucina era già chiusa, così abbiamo mangiato un piatto freddo. Durante il pasto abbiamo bevuto un litro di vino (due volte mezzo litro). Questo circa dalle ore 14.00 alle ore 14.30. Dopo io e __________ abbiamo iniziato a bere dei bicchieri di birra alla spina da 2 decilitri. Devo dire che al bar __________ io e __________ siamo rimasti fino circa alle 17.00. Durante la nostra permanenza non ricordo quanti bicchieri di birra abbiamo bevuto, ma secondo me erano diversi. [...] Alle ore 17.00 io e __________ ce ne siamo andati momentaneamente dal bar __________. Con il mio veicolo siamo andati a __________ presso il cantiere Alp Transit a rendere visita ad un amico di __________. [...] Siamo poi tornati al bar __________ di __________ verso le ore 18.00. Nell’esercizio pubblico abbiamo poi continuato a bere bevande alcoliche, per l’esattezza bicchieri di birra da due decilitri. [...] Mi rammento che durante la nostra permanenza nell’esercizio pubblico io e __________ abbiamo sorbito innumerevoli bicchieri di birra. (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 15 luglio 2005, pagine 5 e 6, sottolineature nostre).

                                        Anche __________, presente quella sera verso le 22.00 al bar __________ ha affermato che l’accusato e __________ “erano molto alticci e rognosi“, giungendo perfino ad affermare che il primo era ubriaco (cfr. ibidem, verbale di interrogatorio di __________ del 13 luglio 2005, pagine 2 e 3, sottolineature nostre).

                                        Pure il gerente del Bar __________ ha riferito che il cuoco dell’esercizio pubblico gli aveva detto che già verso le 18 __________ e l’accusato “erano già ben imbenzinati” e ha confermato che in seguito nel corso della serata  “__________e ACCU 1 erano praticamente ubriachi” (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di __________ pagina 3, sottolineature nostre).

                                        Lo stesso __________, a precisa domanda su chi avesse guidato quel giorno la Opel __________ di proprietà dell’accusato, ha risposto eloquentemente; “tutto il tempo ACCU 1. Io gli ho detto di fare attenzione, che era ciocco, ma lui se ne sbatte le palle” (cfr. allegato 22 ad act 57, verbale di interrogatorio di __________ del 3 agosto 2005, pagina 5 in fine).

                                        In ogni caso riguardo a quella sera l’accusato, che si è recato - dopo aver lasciato l’esercizio pubblico più volte menzionato - a casa di CIVI 1 (cfr. supra) ha dichiarato inequivocabilmente che “avevo bevuto un po’. O meglio ero ubriaco fradicio. Devo precisare che la mia auto non dovevo guidarla. C’era un’altra persona che doveva venirci a prendere, visto che ero ubriaco. Poi alla fine, comunque, ho guidato”  (cfr. allegato 40 ad act 57, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 28 luglio 2005, pagina 2 in alto).

                            10c.     Alla luce delle considerazioni dell’imputato medesimo e delle eloquenti testimonianze è chiaro - sebbene non vi sia agli atti il tasso alcolemico riscontrato nel suo sangue in quanto non ha potuto esser rilevato - che l’accusato ha guidato il proprio veicolo nonostante avesse bevuto oltre il consentito.

                                       Pertanto ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine.

                            11a.     Per l’episodio verificatosi l’11 febbraio 2006 a __________ il Sostituto Procuratore pubblico rimprovera all’accusato di aver circolato alla guida della vettura Opel targata TI __________ in stato d’ebrietà (tenore min. 2.13 g/kg, tenore max 2.52 g/kg).

                            11b.     Chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 91 cpv. 1 LCStr).

                            11c.     I fatti sono chiari e del resto non sono nemmeno stati contestati dalla difesa (cfr. supra, sintesi dell’arringa).

                                       In sostanza ACCU 1, dopo aver cenato e consumato diverse bevande alcoliche, alla guida della sua vettura è transitato dall’intersezione stradale __________ __________ -Via __________ in territorio di __________ diretto verso __________; giunto all’impianto semaforico è passato col rosso provocando la collisione con il veicolo condotto da __________ che, con il semaforo commutato sul verde, correttamente stava svoltando in direzione del centro città.

                                       Tale circostanza, oltre ad essere suffragata dalla scarsa - per non dir nulla -verosimiglianza della versione resa dall’accusato (con particolare riferimento alla velocità di 20 km/h, soprattutto se riferita alla commutazione dal verde al giallo del semaforo, rispettivamente alla possibilità di evitare l’impatto a tale andatura), è del resto confermata inequivocabilmente da un testimone (cfr. inc. 2006/2028, act 1, verbale di interrogatorio di __________ __________ dell’11 febbraio 2006).

                                       Pacifico e incontestato pure il tasso alcolico riscontrato nel sangue dell’accusato al momento dell’incidente, abbondantemente oltre i limiti prescritti dalla legge (cfr. ibidem, analisi del laboratorio Bioanalitico SA e documenti annessi).

                                       Ciò posto anche il reato di infrazione alle norme della circolazione, prospettato all’accusato all’inizio del dibattimento, per aver omesso di arrestarsi dinnanzi al semaforo rosso è dato nell’evenienza concreta; di conseguenza ACCU 1 è punibile anche per questa imputazione.

                             11d.     Alla luce di tutte le considerazioni espresse l’accusato è autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione.

                               12.     Nella commisurazione della pena va considerato che l’accusato ha tentato di commettere il reato dopo aver generato nella vittima il desiderio e aver poi cercato di abusare della sua fragilità, così come il fatto di aver ricercato la collaborazione di persona notoriamente violenta e tale da incutere timore, che non si è fatta scrupolo di usare armi e forza fisica per minacciare.

                                        La pena proposta dalla pubblica accusa, ritenuta pure l’estensione delle imputazioni a carico dell’accusato, va quindi sostanzialmente confermata.

                                        Se è vero che, come ha sottolineato la difesa, ACCU 1 dal febbraio 2006 si è sottoposto e si sottopone tutt’ora ai controlli presso il centro Ingrado (peraltro necessari nel caso volesse riottenere la patente), d’altro canto non va dimenticato che è già stato condannato nel 2001 per aver condotto in stato di ebrietà (cfr. estratto del casellario giudiziale agli atti) e che la stessa Sezione della circolazione gli ha ritirato la licenza di condurre  a tempo indeterminato perché dal rapporto peritale di Ingrado ”risulta che l’interessato presenta una forma di dipendenza dall’alcol nonché un quadro della personalità che lo rende inidoneo dal profilo caratteriale a condurre con sicurezza veicoli a motore”  (cfr. act 71, decisione della Sezione della circolazione del 10 agosto 2006).

                                        Tutto ben ponderato (cfr. situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e discussa in aula), alla luce degli accertamenti economici e personali effettuati, si giustifica una sanzione pecuniaria - già dedotto il carcere preventivo sofferto di 21 giorni - di 69 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una, oltre alla multa effettiva da pagare di fr. 1'500.- che tiene conto pure dell’estensione del decreto di accusa.

                                        Non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il periodo di prova deve essere fissato in anni tre vista la recidiva specifica in ambito di circolazione in stato di ebrietà.

                              13.     Nulla osta, né del resto la difesa si è opposta, alla confisca da parte dello Stato del paio di mutande e dell’asciugamano sequestrati all’accusato.

                              14.     Infine si dà atto del rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

visti                                   gli art. 22, 24, 34, 42, 47, 49, 106, 156 CP; 90 e 91 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di tentata estorsione, guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 928/2007 del 4 aprile 2007 con le aggiunte odierne.

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 69 (sessantanove) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'070.-  (duemilasettanta), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 21;

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’570.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

ordina                              la confisca di un paio di mutande e di un asciugamano sequestrati all'accusato.

dà atto                             che la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Camorino

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.-          multa

                                        fr.                     1000.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       570.-          spese giudiziarie

                                        fr.                     3070.-          totale

10.2007.165 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.01.2008 10.2007.165 — Swissrulings