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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.04.2008 10.2007.149

14. April 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·897 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Condurre l'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille), perdere la padronanza del veicolo e abbandonare il luogo dell'incidente

Volltext

Incarto n. 10.2007.149 DA 851/2007

Bellinzona 14 aprile 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di    1.   guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille),

                                   2.   infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro una recinzione metallica ivi esistente,

                                   3.   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia,

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

reati previsti                       dagli artt. 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 851/2007 di data 2 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.00 (quattomilacinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'200.00 (milleduecento).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 aprile 2007 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 14 aprile 2008, al quale hanno presenziato l’accusata ed il suo difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

accolta                              la richiesta della difesa di chiamare a testimoniare il marito dell’accusata;

sentito                               il marito dall’accusata, il quale, sotto giuramento, dichiara:

che la recinzione si trovava sul manto stradale al passaggio della moglie;

di avere scattato le proprie fotografie la mattina seguente l’incidente (recinzione divelta, presente sulla strada), mentre la documentazione fotografica prodotta dalla Polizia è stata allestita successivamente (recinzione divelta, non presente sulla strada),

di non aver in nessun modo (acqua, panni o altro) pulito il veicolo della moglie,

sentito                               il difensore, la quale ammette il reato di guida in stato di inattitudine, ma chiede in sostanza il proscioglimento dagli altri capi d’accusa;

sentita                               da ultimo l'accusata, che si dichiara dispiaciuta di avere bevuto prima di essersi messa al volante;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     per i fatti avvenuti a __________, è l’accusata colpevole di:

                               1.1     guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille)?;

                               1.2     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro una recinzione metallica ivi esistente?;

                               1.3     inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia?;

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel punto 2. del decreto di accusa n. 851/2007 del 2 aprile 2007;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCStr, ed inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, ex art. 92 cpv. 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 851/2007 del 2 aprile 2007;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 40.00 (quaranta), per un totale di fr. 1'000.00 (mille);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                 2.     alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

                                  §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.al pagamento di metà delle tasse e spese giudiziarie, di complessivi fr. 700.00 (settecento);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (4172/2006),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                                                  200.00       spese giudiziarie                                                

                                        fr.                      850.00       totale

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