Incarto n. 10.2007.140 DA 1003/2007
Bellinzona 25 ottobre 2007
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per avere, nel periodo dal 03.02.2007 al 2.04.2007 a __________ e a __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia Cantonale;
2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 soggiornato illegalmente in Svizzera esercitando attività lucrativa abusiva, poiché sprovvista del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
3. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub.1, svolto attività abusiva quale prostituta poiché sprovvista del richiesto permesso di polizia;
reati previsti dagli art. 199 CP, 23 cpv. 1 LDDS, art. 23 cpv. 6 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 1003/2007 di data 5 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 50.- (cinquanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 aprile 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento 25 ottobre 2007, al quale è comparso unicamente il difensore, l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 14 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che a seguito di un controllo di polizia effettuato il 3 aprile 2007 nell’esercizio pubblico __________ a __________ è stata fermata la cittadina brasiliana ACCU 1;
che la stessa è stata interrogata quel giorno ed ha correttamente e onestamente ammesso di essere giunta in Svizzera il 3 febbraio 2007 senza permesso di lavoro per esercitare la prostituzione (cfr. verbale 3 aprile 2007);
che effettivamente ella ha poi praticato questo mestiere a __________ e a __________;
che per questa attività non autorizzata e l’illecita presenza sul territorio elvetico il Sostituto Procuratore pubblico ha emanato il decreto di accusa che ci occupa;
che il decreto di accusa è stato intimato personalmente all’imputata in polizia il 5 aprile 2007, giorno in cui le è stato restituito anche il passaporto che era stato trattenuto al termine dell’interrogatorio;
che al dibattimento, al quale l’accusata non ha partecipato, il difensore ha sostenuto:
- che l’imputata è stata maltratta nel corso dell’interrogatorio di polizia;
- che il sequestro del passaporto è una grave lesione dei suoi diritti, come ha accertato il giudice delle misure coercitive con sentenza 26 luglio 2007;
- che il verbale di interrogatorio è nullo, perché l’accusata è stata sentita senza la presenza di un avvocato, che doveva essere necessariamente presente sia che la procedura fosse amministrativa (non è prevista l’esclusione del legale in questo ambito), sia che fosse penale, perché l’art. 61 cpv. 3 CPP che sancisce che non sono ammessi difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia si riferisce solo agli accusati, ma non alle persone sospettate, come lo era l’imputata quando è stata sentita;
- che non si poteva di conseguenza impedirle di avere un avvocato; l’averlo comunque fatto ha causato pressioni illecite;
- che venendo a mancare il verbale viene sottratto il fondamento sul quale si basa l’accusa;
- che in altre parole non vi alcuna prova che l’accusata abbia offerto prestazioni sessuali a un numero indeterminato di persone, come richiesto dall’art. 2 LProst; a ben vedere non si sa neppure se ella sia venuta in Svizzera per prostituirsi o semplicemente per visitare un amico;
che la difesa ha quindi chiesto il proscioglimento o semmai il rimando al Procuratore pubblico per ulteriori accertamenti;
che preliminarmente si osserva che il giudice delle misure coercitive non si è espresso sulla richiesta di deposito del passaporto come tale (misura sostitutiva della carcerazione di per sé possibile in materia di diritto degli stranieri secondo l’art. 2 LALMC), ma ha affermato che è necessario che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a prendere la decisione, cosa che in concreto non era avvenuta;
che in ogni caso sia il deposito del passaporto (e non sequestro come lo chiama il difensore) sia gli asserti maltrattamenti subiti in occasione dell’interrogatorio nulla hanno a che vedere con la commissione dei reati imputati all’accusata;
che se è vero che l’art. 61 cpv. 3 CPP per cui “non è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia” è inserito nel capitolo concernente l’accusato e la sua difesa e la marginale dell’art. 61 CPP parla di “interrogatorio dell’accusato”, il divieto di partecipare vale per tutti gli interrogatori davanti agli agenti, quindi anche per gli indiziati, poiché lo scopo della norma, inserita in quel punto della legge dal momento che lì si regolano i diritti della difesa, è quello di permettere agli agenti di polizia, peraltro senza formazione giuridica specifica, di poter operare con rapidità nelle fasi iniziali di un’inchiesta (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPPT, N. 12 all’art. 61);
che in questa fase, nella quale si effettuano la maggior parte degli interrogatori di polizia, le persone coinvolte non sono ancora accusate: se l’esclusione del difensore fosse data solo in presenza di un accusato lo scopo perseguito dalla norma sarebbe praticamente irraggiungibile;
che questa non poteva essere la volontà del legislatore si evince pure dall’interpretazione degli altri articoli del capitolo I del titolo II, per esempio da quella dell’art. 49 secondo il quale “l’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore”: se avesse pregio l’opinione del difensore una persona indiziata non potrebbe avvalersi di un difensore; cosa che in realtà non può essere, perché non si può negare a un semplice prevenuto il diritto di farsi rappresentare da un difensore, segnatamente per presentare prove al Procuratore pubblico, contestare un provvedimento di indagine preliminare che incide sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro ecc.); né è concretamente possibile impedire a un prevenuto, a piede libero, di chiedere tempestivo consiglio a un legale sulla propria difesa e a quest’ultimo di intervenire presso il magistrato, tant’è che l’art. 118 cpv. 2 CPP prevede l’obbligo di informare anche il semplice indiziato della facoltà di farsi assistere da un difensore (cfr. Rusca/Salmina/Verda, op. cit., N. 6 all’art. 49);
che quanto sopra vale a maggior ragione nei procedimenti che sfociano in decreto di accusa – le cui norme sono peraltro riservate dall’art. 61 cpv. 4 CPP – dove l’accertamento dei fatti è quasi sempre lasciato esclusivamente nelle mani della polizia; se non dovessero essere utilizzabili i suoi verbali non sarebbe più possibile emanare decreti di accusa;
che la censura della difesa è quindi completamente destituita di fondamento e il verbale valido;
che neppure vi può essere nullità del verbale per l’adombrata violazione dei diritti della difesa per mancata concessione di un difensore, perché il diritto ad avere un legale non significa l’obbligo di metterne uno a disposizione, salvo nei casi previsti dalla legge (cfr. art. 49 cpv. 2 CPP), che qui non ricorrono;
che peraltro non risulta dagli atti che l’accusata ne abbia fatto richiesta;
che nel merito i fatti, oltre ad essere ammessi, trovano conferma nelle circostanze in cui l’imputata ha agito;
che non è quindi necessario disquisire oltre per poter dichiarare l’accusata autrice colpevole dei reati che le vengono imputati;
che la pena proposta dal Sostituto Procuratore pubblico appare correttamente commisurata al grado di colpa e proporzionata alle particolarità del caso specifico;
visti gli art. 42, 47, 49, 199 CP; 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. esercizio illecito della prostituzione
1.2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.3. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione, infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1003/2007 del 5 aprile 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 50.- (cinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 500.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
./. fr. 50.00 cauzione
fr. 600.00 totale