1. CIVI 1 2. CIVI 2
Incarto n. 10.2007.102 DA 294/2007
Bellinzona 22 marzo 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto colpevole di vie di fatto e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari;
fatti avvenuti l’8 aprile 2006 a Lugano;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP e 285 Cifra 1 CP;
e meglio come al decreto d’accusa n. 294/2007 di data 12 febbraio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'000.- (quattomila), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote di fr. 80.- (ottanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
4. Quale norma di comportamento, durante il periodo di prova l'accusato non potrà accedere alle piste di ghiacchio durante gli incontri di __________ e __________.
vista l'opposizione interposta in data 13 marzo 2007 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 12 febbraio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che l'ufficio postale di Lugano 6, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 13 febbraio 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 21 febbraio 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 26 febbraio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);
che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 20 febbraio 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di Lugano 6, ed è scaduto il 7 marzo seguente;
che pertanto l'opposizione, inoltrata per posta A in data 13 marzo 2007 (cfr. data apposta dall’accusato), è tardiva;
che di conseguenza l'opposizione 13 marzo 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.