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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.09.2006 10.2006.94

7. September 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,243 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

accoltellamento davanti ad una discoteca

Volltext

1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3 4. CIVI 4    

Incarto n. 10.2006.94 DA 377/2006

Bellinzona 7 settembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici qualificate,

                                        per avere, presso la discoteca __________, intenzionalmente colpito al collo il gerente __________ CIVI 1 con un coltello, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 1 gennaio 2006 dell’Ospedale Regionale di __________;

                                        fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 e 2 CPS;

                                        minaccia,

                                        per avere, in occasione dei fatti di cui al punto 1, incusso spavento e timore ad CIVI 1, minacciandolo di “…fargliela pagare…”;

                                        fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

                                        reato previsto dall’art. 180 CPS;

                                        ripetute vie di fatto,

                                        per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente colpito i due addetti alla sicurezza CIVI 2 e CIVI 3, senza tuttavia cagionare loro un significativo danno al corpo o alla salute;

                                        fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

                                        reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

                                        danneggiamento,

                                        per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente deteriorato due separazioni poste tra la discoteca __________ e l’esercizio pubblico __________;

                                        fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

                                        reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 377/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di detenzione cadauna [recte: di 10 (dieci), rispettivamente 15 (quindici) giorni] decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300--.

                                        4.  Ordina la confisca di una lama e di un manico di coltello da cucina, sequestratigli dalla polizia l’1 gennaio 2006 (art. 58 CPS).

                                        5.  Rinvia le parti civili: CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e CIVI 4, al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPP);

                                        6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 7 settembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, la parte civile CIVI 3 e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;

sentita                               la parte civile CIVI 3, la quale non ha richieste da avanzare nei confronti dell’imputato. Egli vorrebbe venire a conoscenza di chi sia la persona che gli ha danneggiato la giacca, provocandogli una piccola escoriazione alla spalla;

sentito                               il difensore, il quale postula, in via principale, il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi di imputazione per assenza di prove e degli elementi oggetti e soggettivi dei reati in questione, e, in via subordinata, perché ha agito per legittima difesa. In via ancora più subordinata, egli chiede che la pena proposta venga sensibilmente ridotta e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle precedenti condanne. A suo avviso, nel caso specifico, sono infatti applicabili le attenuanti degli art. 66bis e 64 CPS, nonché quelle di cui all’art. 66 CPS qualora fosse accertato un eccesso di legittima difesa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni semplici qualificate,

                                        1.2.  Minaccia,

                                        1.3   Ripetute vie di fatto,

                                        1.4.  Danneggiamento,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Può essere riconosciuta la legittima difesa o trattasi di eccesso di legittima difesa?

                                        3.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        4.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        6.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il __________ 2003, rispettivamente il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        7.    Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di una lama e di un manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006?

                                        8.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 33, 64, 66, 66bis, 123 cifra 1 e 2, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        lesioni semplici qualificate, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ l’1 gennaio 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 377/2006 del 6 febbraio 2006;

e lo proscioglie                dall’accusa di:

                                        1.  minaccia, art. 180 CPS,

                                        2.  ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

                                        3.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti ai punti nri. 2, 3 e 4 del suddetto decreto di accusa;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 963.60;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci), rispettivamente di 15 (quindici), giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 mesi per ciascuna di esse (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

ordina                              la confisca della lama e del manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006 (art. 58 CPS);

prende atto                      che nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

              Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                         Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       263.60       testi                    

                                        fr.                      963.60       totale

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