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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.07.2006 10.2006.89

6. Juli 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·834 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.42 - max. 1.74 grammi per mille); recidivo

Volltext

Incarto n. 10.2006.89 DA 640/2006

Bellinzona 6 luglio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DIFE 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.42 max. 1.74 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 1.97 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ il 3 novembre 2005

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 febbraio 2006 n. DA 640/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1’800.-- (milleottocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il 14 febbraio 2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 febbraio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 6 luglio 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale in considerazione delle particolarità della fattispecie chiede una riduzione della pena detentiva a 15 giorni, nonché una riduzione della multa a fr. 200.--, vista la difficile situazione economica in cui versa il suo cliente. Egli postula infine che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 14 febbraio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone __________, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 3 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 640/2006 del 20 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il 14 febbraio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      950.00       totale

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