CIVI 1
Incarto n. 10.2006.84 DA 645/2006
Bellinzona 19 luglio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,
per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto sul tratto Lugano-Paradiso, nella fattispecie ai danni di CIVI 1;
fatti avvenuti a Lugano il 20 ottobre 2005;
reato previsto dall’art. 51 cpv. 1 LTP, in relazione con l’art. 1 cpv. 1 OTP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 febbraio 2006 n. DA 645/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 120.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
indetto il dibattimento 19 luglio 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Può essere confermata e, se sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta nel decreto d’accusa?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 51 cpv. 1 LTP; 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP,
per i fatti compiuti a Lugano il 20 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 645/2006 del 20 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2. al versamento alla parte civile, CIVI 1, dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 spese di inchiesta
fr. 300.00 totale