CIVI 1
Incarto n. 10.2006.614 DA 1329/2006
Bellinzona 13 febbraio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, fra il 20 e il 21 giugno 2005 a __________ per procacciarsi un indebito profitto, dopo aver forzato l’apparecchio elettronico di un gioco delle freccette, ai danni del CIVI 1 impadronendosi denaro contante per un importo dichiarato dalla parte lesa di ca. CHF 400.-, sottratto al fine di appropriarsene con cose mobili altrui;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;
2. danneggiamento,
per avere, nelle circostanze di cui sopra sub. 1, intenzionalmente forzato l’apparecchio elettronico di un gioco delle freccette servendosi di un cacciavite, provocando in tal modo dei danni per un importo imprecisato;
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1329/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle pretese di risarcimento.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006;
richiamata la sentenza di condanna emessa in data 24 ottobre 2006 in via contumaciale dal Presidente della Pretura penale;
vista la richiesta 22 novembre 2006 dell’accusato di essere citato per un nuovo dibattimento;
proceduto ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 e 4 CPP;
indetto il pubblico dibattimento in data 13 febbraio 2007, al quale l’accusato benché regolarmente citato con raccomandata 16 gennaio 2007, non è comparso né ha addotto motivo alcuno per la sua assenza, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
in applicazione dell’art. 277 cpv. 5 CPP;
dichiara definitivamente valida la sentenza 24 ottobre 2006 (inc. 10.2006.181) del Presidente della Pretura penale;
assegna al condannato le tasse e le spese del presente giudizio per complessivi fr. 100.— (cento);
avverte il condannato del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso contro la dichiarazione di contumacia alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.-- totale