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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.07.2007 10.2006.611

24. Juli 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·676 Wörter·~3 min·7

Zusammenfassung

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.51 - max. 1.81 gr/oo)

Volltext

Incarto n. 10.2006.611 DA 4605/2006

Bellinzona 24 luglio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto il motoveicolo Yamaha targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.81 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ il 18 settembre 2006;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 dicembre 2006 n. 4605/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 24 luglio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale, premesso che i fatti non sono contestati, chiede che, in applicazione dell’art. 54 CPS, si prescinda da una punizione, in quanto il suo assistito è stato duramente colpito dalle conseguenze dell’incidente. In via subordinata, egli chiede che la pena detentiva sia commutata in una pena pecuniaria al minimo di legge, che non venga comminata la multa e che si prescinda dal caricare tasse e spese di giudizio, in considerazione della difficile situazione finanziaria dell’accusato ;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può trovare applicazione l’art. 54 CPS?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 47 CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 18 settembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4605/2006 dell’11 dicembre 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    , Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale

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