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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.08.2007 10.2006.598

28. August 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·815 Wörter·~4 min·7

Zusammenfassung

Permettere ad un cliente di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile, legittimandosi con i dati e con il passaporto del padre, attestando di avere verificato personalmente l'identità dello stipulante

Volltext

1. LESA 1 2. LESA 2    

Incarto n. 10.2006.598 DA 4439/2006

Bellinzona 28 agosto 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Shamali Meyer in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         falsità in documenti (caso di lieve gravità),

                                        per avere, in qualità di dipendente della ditta __________, per procacciare a sé stesso e ad __________ un indebito profitto, formato un contratto falso nel contenuto, e meglio per avere permesso a __________ di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile con la LESA 2 legittimandosi con i dati e con il passaporto del padre LESA 1, attestando poi personalmente in calce al contratto, nell’apposito spazio, di avere verificato tramite passaporto l’identità dello stipulante;

                                        fatti avvenuti a __________, il 14 luglio 2004;

                                        reato previsto dall’art. 251 cifra 2 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4439/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 24 novembre 2003, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 dicembre 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 28 agosto 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, e la parte lesa LESA 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, rinunciato all’audizione del teste;

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo assistito illustrando come non siano dati né i presupposti oggettivi né quelli soggettivi del reato. In via subordinata chiede l’applicazione dell’art. 52 CPS e in via ancora più subordinata che il periodo di revoca della pena precedente non venga prolungato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Trattasi di caso di esigua gravità?

                                        2.  Può trovare applicazione l’art. 52 CPS?

                                        3.  In caso di risposta affermativa al primo quesito, quale deve essere la pena?

                                        4.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 24 novembre 2003, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 52 CPS, 251 cifra 2 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        falsità in documenti (caso di esigua gravità), art. 251 cifra 2 vCPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 14 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4439/2006 del 4 dicembre 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 novembre 2003, ma lo ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      600.00       totale

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