1. LESA 1 2. LESA 2
Incarto n. 10.2006.598 DA 4439/2006
Bellinzona 28 agosto 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Shamali Meyer in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti (caso di lieve gravità),
per avere, in qualità di dipendente della ditta __________, per procacciare a sé stesso e ad __________ un indebito profitto, formato un contratto falso nel contenuto, e meglio per avere permesso a __________ di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile con la LESA 2 legittimandosi con i dati e con il passaporto del padre LESA 1, attestando poi personalmente in calce al contratto, nell’apposito spazio, di avere verificato tramite passaporto l’identità dello stipulante;
fatti avvenuti a __________, il 14 luglio 2004;
reato previsto dall’art. 251 cifra 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4439/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 24 novembre 2003, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 dicembre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 28 agosto 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, e la parte lesa LESA 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, rinunciato all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo assistito illustrando come non siano dati né i presupposti oggettivi né quelli soggettivi del reato. In via subordinata chiede l’applicazione dell’art. 52 CPS e in via ancora più subordinata che il periodo di revoca della pena precedente non venga prolungato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Trattasi di caso di esigua gravità?
2. Può trovare applicazione l’art. 52 CPS?
3. In caso di risposta affermativa al primo quesito, quale deve essere la pena?
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 24 novembre 2003, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 52 CPS, 251 cifra 2 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
falsità in documenti (caso di esigua gravità), art. 251 cifra 2 vCPS,
per i fatti compiuti a __________ il 14 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4439/2006 del 4 dicembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 novembre 2003, ma lo ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale