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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.09.2007 10.2006.590

11. September 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·862 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

allestimento da parte di un ausiliario postale addetto alla distribuzione di una trentina di ricevute postali false, attestanti, contrariamente al vero, l'avvenuto pagamento, apponendo sulle medesime il timbro, non valido, a sua disposizione

Volltext

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.590 DA 4596/2006

Bellinzona 11 settembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         ripetuta falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari,

                                        per avere, nel periodo ottobre 2005-marzo 2006, a __________, nella sua qualità di ausiliario postale addetto alla distribuzione, ripetutamente formato dei documenti falsi, facendone altresì uso,

                                        e meglio per avere, stante l’accordo con la di lui ex moglie in merito al versamento del contributo alimentare mediante pagamento diretto di fatture concernenti segnatamente il sostentamento dei figli, allestito una trentina di ricevute postali false, attestanti contrariamente al vero l’avvenuto pagamento degli importi indicati su tali ricevute, per complessivi fr. 9’000.-- circa, apponendo sulle stesse il bollo con la dicitura FRL __________ 1 Caselle a sua disposizione in quanto dipendente addetto allo smistamento e alla distribuzione presso la sede di __________, pagamenti che in realtà non erano stati da lui effettuati a causa dell’asserita precaria situazione finanziaria, consegnando in seguito tali ricevute alla di lui ex moglie per dimostrarle l’avvenuto pagamento delle stesse, rispettivamente al fine di guadagnare tempo;

                                        fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 317 cifra 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 68 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’11 dicembre 2006 n. 4596/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  Ordina la confisca delle ricevute delle cedole di versamento contraffatte (art. 58 e 59 CPS).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 11 settembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito in quanto difettano i presupposti oggettivi del reato in questione. In particolare, a suo avviso, l’accusato non è un funzionario pubblico, non vi è l’autorizzazione a procedere da parte del Ministero pubblico della Confederazione e le ricevute delle cedole di pagamento non costituiscono documenti. Nel caso specifico non c’è né un falso intellettuale, né materiale, ma solo una menzogna vestita, non punibile. In via subordinata, egli chiede l’applicazione dell’art. 54 CPS;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può trovare applicazione l’art. 54 CPS?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  Deve essere ordinata la confisca delle ricevute delle cedole di versamento contraffatte?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 317 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        ripetuta falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, art. 317 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4596/2006 dell’11 dicembre 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

ordina                              la confisca delle ricevute delle cedole di versamento contraffatte (art. 69 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        , Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      500.00       totale

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