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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.07.2007 10.2006.580

31. Juli 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,642 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Autista dipendente di una SA che sottrae della merce appartenente alla società per procacciarsi un indebito profitto

Volltext

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.580 DA 4379/2006

Bellinzona 31 luglio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         ripetuta appropriazione indebita,

                                        per essersi appropriato, per procacciarsi un indebito profitto, di una cosa mobile altrui affidatagli, e meglio per avere, in qualità di autista della ditta LESA 1 SA di __________, sottratto, in due occasioni distinte, un condizionatore d’aria del valore di fr. 400.00 e un televisore del valore di fr. 1'229.55, oggetti che gli erano stati affidati presso il magazzino della ditta e che egli avrebbe dovuto consegnare a clienti della ditta (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);

                                        fatti avvenuti a __________ e __________, tra il 20 e il 31 luglio 2006;

                                        reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP richiamato l’art. 41 cifra 3 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 novembre 2006 n. 4379/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 30 giorni di detenzione.

                                        2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il 28 settembre 2005 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS).                                          

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2006;

indetto                               il dibattimento 31 luglio 2007, al quale hanno preso parte l’autorità inquirente, Sost. Procuratore pubblico AINQ 1, __________, l’accusato, e il suo difensore, avv. DI 1, __________; la parte lesa ha assistito al dibattimento;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico, AINQ 1, __________, il quale premette che i fatti e la loro qualifica giuridica appaiono pacifici. Quanto alla commisurazione della pena da lui proposta nei riguardi del prevenuto, egli evidenzia la colpa grave dell’imputato (egli ha dei precedenti specifici), il tradimento ai danni del suo datore di lavoro, l’assenza di bisogno degli oggetti di cui si era appropriato (indice di incapacità a gestirsi e di mancanza di progettualità), e l’assenza della debita comprensione degli atti di cui si è reso protagonista. In merito alla pena principale, conferma in principio la sua proposta, senza opporsi a una sua tramutazione in ore di lavoro di pubblica utilità in base al nuovo diritto, ma esclude la sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda la revoca caldeggiata, il Magistrato inquirente è dell’avviso che la prognosi sia negativa; inoltre, l’espiazione della pena detentiva in regime di semiprigionia (art. 77b CP) permetterebbe in ogni caso al prevenuto di dare vita al suo progetto professionale (comunque non ancora messo in atto) e di continuare la sua cura senza problemi. Pertanto, chiede la revoca della precedente condanna di sei mesi;

sentito                               il difensore, avv. DI 1, __________, il quale non contesta la consumazione del reato di appropriazione indebita. Mette di contro in evidenza il sincero pentimento del suo assistito e l’assenza di motivo di lucro per il gesto da lui perpetrato. Egli reputa la pena principale di 120 ore di lavoro di pubblica utilità eccessiva e sproporzionata e sottolinea che, nell’ambito della commisurazione della pena, occorre considerare la lieve entità dei valori sottratti, l’ammissione spontanea del prevenuto (si è costituito di sua iniziativa, dopo consulto con il proprio avvocato, presso gli uffici della polizia cantonale) e l’intenzione di concretizzare un nuovo progetto professionale grazie anche al sostegno dei genitori. Così, chiede una riduzione della stessa e pure l’ammissione al beneficio della sospensione condizionale della pena. Con riferimento alla revoca, il difensore pone l’accento sul tempo trascorso tra fatti alla base della sentenza delle Assise correzionali e quelli a fondamento delle appropriazioni (quasi due anni); sul carattere lieve del reato contestato dal procuratore (valore di fr. 1500.- ca.); sulla volontà del prevenuto di tornare nel modo del lavoro (come testimoniato dall’UCR) e di adoperarsi, con il sostegno dela padre, per trovare potenziali, futuri clienti; sull’effettivo e importante aiuto fornito dai genitori (la madre si occupa della gestione della situazione finanziaria del prevenuto, il padre lo coinvolge a livello professionale); e sugli accordi trovati con l’ufficio esecuzioni e fallimento per onorare i debiti da lui contratti in passato. Per queste ragioni, il difensore si schiera contro la revoca della precedente condanna. In via subordinata, egli suggerisce l’applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, secondo il quale è possibile commutare la pena precedente in una pena unica, che a suo avviso dovrebbe essere quella dei lavori di pubblica utilità, rimettendosi al giudizio del Pretore per la sua commisurazione;

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico, per la replica, il quale ribadisce che l’espiazione nella forma della semiprigionia non pregiudicherebbe il reinserimento del prevenuto nella società e il proseguimento della sua cura; egli sottolinea che l’espiazione della pena avverrebbe nell’interesse dell’accusato, visto che le condanne al beneficio della sospensione condizionale si sono finora rivelate infruttuose; pertanto, conferma la sua proposta di pena principale e di revoca della precedente condanna. Da ultimo, egli soggiunge che non si opporrebbe alla proposta della difesa di condannare l’imputato ad una pena unica, non senza evocare però qualche dubbio sull’ammissibilità dal profilo della competenza per materia del pretore a statuire in tal senso;

sentito                               il difensore, per la duplica, il quale asserisce che dal profilo tecnico la pena unica è possibile (cfr. 46 cpv. 3 CP); inoltre precisa che delle precedenti condanne, due erano delle multe di fr. 500.- e di fr. 600.- e che occorre dare rilievo al contenuto del certificato medico del Dr. __________, secondo il quale una carcerazione sarebbe di serio pregiudizio per l’accusato;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale afferma di aver raggiunto una certa maturità, di saper ora chiedere aiuto ai suoi genitori (“mio padre ha pure investito soldi per me”) e al dr. __________. Afferma ancora di non voler deludere suo padre e di non intendere ricadere in atti di delinquenza come in precedenza;

posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1, __________, autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita,

                                        per essersi appropriato,

                                        a __________ e __________, tra il 20 e il 31 luglio 2006,

                                        al fine di procacciarsi un indebito profitto,

                                        di una cosa mobile altrui affidatagli, e meglio per avere, in qualità di autista della ditta LESA 1 SA di __________, sottratto, in due occasioni distinte, un condizionatore d’aria del valore di fr. 400.00 e un televisore del valore di fr. 1'229.55, oggetti che gli erano stati affidati presso il magazzino della ditta e che egli avrebbe dovuto consegnare a clienti della ditta (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa)?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità, può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il 28 settembre 2005 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS)?   

                                 5.     In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

                                 6.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 12 ss., 34 ss., 42 segg., 47 ss., 138 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,

                                        per essersi appropriato,

                                        a __________ e __________, tra il 20 e il 31 luglio 2006,

                                        al fine di procacciarsi un indebito profitto,

                                        di una cosa mobile altrui affidatagli, e meglio per avere, in qualità di autista della ditta LESA 1 SA di __________, sottratto, in due occasioni distinte, un condizionatore d’aria del valore di fr. 400.00 e un televisore del valore di fr. 1'229.55, oggetti che gli erano stati affidati presso il magazzino della ditta e che egli avrebbe dovuto consegnare a clienti della ditta;

condanna                         ACCU 1,

                                        1.  a un lavoro di pubblica utilità di 120 (centoventi) ore da prestare;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che, se non presta il lavoro di pubblica utilità, la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il 28 settembre 2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 __________,

                                        fr.                       400.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      600.00       totale

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