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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.09.2007 10.2006.555

26. September 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·562 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Mancata versazione dei contributi AVS/AD

Volltext

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.555 DA 4029/2006

Bellinzona 26 settembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

                                        per avere, nel corso degli anni dal 2002 al 2004, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della società “__________, __________” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere i contributi AVS/AD, omesso di riversare alla CIVI 1 CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 9'113.45;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 87 LAVS terza frase, in relazione con l'art. 208 OAVS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4029/2006 di data 30 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 9'113.45, a titolo di risarcimento.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 novembre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 26 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente mentre, il Procuratore pubblico con lettera 7 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato precisa di non avere mai avuto alcuna possibilità di dirigere effettivamente la società, di non ritenersi responsabile dal punto di vista soggettivo e rileva altresì che la questione del risarcimento è ancora pendente al Tribunale cantonale delle assicurazioni anche perché la massa salariale per il 2004 non è corretta;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.    Sulla pena e sulle spese.

3.    Se dev’essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 9'113.45.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 87 LAVS terza frase, in relazione con l'art. 208 OAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di infrazione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4029/2006 del 30 ottobre 2006.

carica                               le spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

  AINQ 1, ACCU 1   Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale

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