Incarto n. 10.2006.510 DA 3824/2006
Bellinzona 12 luglio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lara Bay in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, dall’inizio dell’estate al 27 luglio 2006, in almeno tre occasioni, acquistato della cocaina da una persona risiedente presso il centro asilanti di __________, sostanza destinata all’uso personale e in parte ceduta all’amico __________, che lo aveva accompagnato in automobile dallo spacciatore;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 9 ottobre 2006 n. 3824/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
ed inoltre 3. Ordina la confisca e la distruzione dei 0.8 grammi di cocaina sequestrati dalla Polizia cantonale / reperto SAD n. 63 (art. 58 CPS).
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006;
indetto il dibattimento 12 luglio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico con lettera 19 giugno 2007 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel DA a suo carico ?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena ?
3. Deve essere ordinata la confisca dei 0.8 grammi di cocaina sequestrati dalla Polizia Cantonale / reparto SAD n.63 ?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese ?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.—(trecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.—e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
ordina la confisca e la distruzione di 0.8 grammi di cocaina reperto SAD n. 63.
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziario.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale