Incarto n. 10.2006.499 DA 3810/2006
Bellinzona 11 maggio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, a __________ ed in altre località non meglio precisate nel periodo dicembre 2005/marzo 2006, acquistato 7 grammi di cocaina da __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
perseguito con decreto d’accusa n. 3810/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 ottobre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 maggio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3810/2006 del 9 ottobre 2006.
carica le spese allo Stato, il quale verserà al signor ACCU 1 la somma di fr. 700.per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale