Incarto n. 10.2006.49 DA 98/2006
Bellinzona 13 giugno 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo, rispettivamente con Giovanni Pozzi in qualità di segretari per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per avere, a Lugano, nel periodo dal 28 febbraio 2002 al 22 aprile 2005, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, nell’ambito della sua funzione di tenutario dei conti della “__________” (__________) dei distretti __________ Club no. __________, impiegato indebitamente la somma di complessivi CHF 30'397,25, valori patrimoniali di cui si appropriava illecitamente, specie mediante prelevamenti dal conto no. __________ (rubricato “__________”) presso Banca __________ di __________ (avente diritto economico: i 17 __________ Club della __________) e altre trattenute di contanti, ritenuto che il denaro di cui l’accusato si è illecitamente appropriato proveniva da vari “sponsor” e utili di gare sportive (tornei di golf, etcc..) e gli era quindi stato affidato da terzi affinché lo gestisse nell’interesse della citata “__________”, mentre invece - come ammesso dallo stesso accusato - a fronte di sue difficoltà finanziarie, tale denaro è stato utilizzato per suoi scopi personali,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 gennaio 2006 n. 98/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 gennaio 2006;
indetto il dibattimento 12 giugno 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, il suo difensore e il Procuratore pubblico, e che si è concluso venerdì 13 giugno 2008;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del teste;
sentito il Procuratore pubblico, AINQ 1, il quale reputa integrate le premesse oggettive e soggettive del reato di appropriazione indebita: i soldi spariti non erano dell’imputato e sono stati sottratti dalla cassa della __________ (__________), la quale aveva precise finalità (ad es. finanziare borse di studio); poco importa, a suo avviso, la natura giuridica di tale commissione, rilevante essendo piuttosto la destinazione del denaro ricavato dalle manifestazioni ideate dalla commissione, e per essa anche dal prevenuto. Il Procuratore nega inoltre che siano dati in concreto gli estremi per ammettere la capacità effettiva dell’imputato di rifondere in ogni momento il maltolto (“Ersatzbereitschaft”), avendo egli venduto la sua villa per saldare i suoi debiti e presentando importanti esposizioni all’ufficio esecuzioni e fallimenti. Dopo aver illustrato le ragioni attenuanti e aggravanti entranti in linea di conto nella fattispecie in esame, egli conclude, postulando la conferma del suo decreto di accusa, e quale pena una condanna a una sanzione pecuniaria sospesa per due anni, rimettendosi al giudizio del giudice per quanto attiene alla commisurazione delle aliquote giornaliere, e al pagamento di una multa simbolica di fr. 500.-;
sentito il difensore, DI 1, il quale non contesta i fatti a fondamento dell’ipotesi accusatoria, soffermandosi piuttosto sulla natura giuridica della __________ – una struttura, specifica il patrocinatore dell’accusato, aperta ad ogni interessato, purché membro di uno dei __________ Club __________. L’accusato era debitore verso gli altri membri di parte degli utili (di cui era, parzialmente, beneficiario) ricavati mediante le manifestazioni organizzate dalla __________. In difficoltà finanziarie, spiega il difensore, l’imputato si è ben presto accorto di non riuscire a restituire il debito; così, avverte due soci della __________, i quali lo rassicurano sulle possibilità di rimborso. In ogni caso, egli sottoscrive un riconoscimento di debito nei confronti della __________. Sul concetto di affidamento, il difensore evidenzia ancora che i valori non erano affidati per uno scopo preciso, ma solo con l’impegno di restituzione in ogni momento e a richiesta dei soci; insomma, a suo dire, si sarebbe trattata di una relazione affine a un mutuo semplice e, se pretese vi sono, esse rivestirebbero unicamente una natura giusprivatistica. In definitiva, egli perora il proscioglimento del suo assistito, subordinatamente la condanna ad una pena pecuniaria sospesa e massicciamente ridotta, rimettendosi al prudente giudizio del giudice per ciò che concerne il loro ammontare;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si rimette a quanto detto dal suo difensore;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di appropriazione indebita,
e meglio come al decreto di accusa in narrativa?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106, 138 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,
per avere, a Lugano, nel periodo dal 28 febbraio 2002 al 22 aprile 2005, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, nell’ambito della sua funzione di tenutario dei conti della “__________” (__________) dei distretti __________ Club no. __________, impiegato indebitamente la somma di complessivi CHF 30'397,25, valori patrimoniali di cui si appropriava illecitamente, specie mediante prelevamenti dal conto no. __________ (rubricato “__________”) presso Banca __________ di __________ (avente diritto economico: i 17 __________ Club della __________) e altre trattenute di contanti, ritenuto che il denaro di cui l’accusato si è illecitamente appropriato proveniva da vari “sponsor” e utili di gare sportive (tornei di golf, ecc.) e gli era quindi stato affidato da terzi affinché lo gestisse nell’interesse della citata “__________”, mentre invece - come ammesso dallo stesso accusato - a fronte di sue difficoltà finanziarie, tale denaro è stato utilizzato per suoi scopi personali;
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 1800.00 (milleottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.00 (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.00 (settecentocinquanta).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: I segretari:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 testi
fr. 1050.00 totale