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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.03.2007 10.2006.414

16. März 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·540 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona

Volltext

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.414 DA 2959/2006

Bellinzona 16 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, in data __________ a __________ presso il negozio __________, cagionato un danno al corpo o alla salute di LESA 1 e meglio colpendolo con uno schiaffo alla nuca cagionatogli le lesioni descritte dal certificato medico di dato 5.01.2006 del dr. __________

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 seconda frase CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 21 agosto 2006 n. 2959/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006;

indetto                               il dibattimento 16 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 1 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti due testi;

sentito                               il difensore, il quale, rileva dapprima che le conseguenze subite dalla parte civile non possono configurare il reato di lesioni semplici e che se del caso si dovrebbe parlare di vie di fatto; evidenzia poi le provocazioni messe in atto da tempo dal signor LESA 1 e quelle specifiche del giorno dei fatti, come pure le vie di fatto dello stesso nei confronti della signora ACCU 1 infine, dopo avere sostenuto che l’accusata ha agito per legittima difesa, chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici subordinatamente vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se ha agito per legittima difesa.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1, 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

tenuto conto                      del comportamento della vittima;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2959/2006 del 21 agosto 2006.

manda                             ACCU 1

                                        esente da pena.

carica                               a ACCU 1

                                        le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         50.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         50.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         50.--         testi                                                                   

                                        fr.                      150.--         totale

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