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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.03.2007 10.2006.380

8. März 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·404 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

Riferire a terzi cose non vere sul conto di qualcuno

Volltext

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.380 DA 247/2006

Bellinzona 8 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di         calunnia,

                                        per avere detto a terzi, sapendo di dire cosa non vera, di essere stata minacciata con la pistola da CIVI 1, frase sentita anche da __________;

                                        fatti avvenuti a __________, presso lo studio medico dott. __________, in data 6 giugno

                                        reato previsto dall’art. 174 cifra 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 25 gennaio 2006 n. 247/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.             Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.              Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

richiamata                         l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 26 gennaio 2006;

vista                                  l’istanza di nuovo giudizio formulata dall’accusata il 3 agosto 2006 a seguito della sentenza __________ 2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani, resa nelle forme contumaciali;

proceduto                          ai sensi dell’art. 277 cpv. 5 CPP;

indetto                               il pubblico dibattimento l’8 marzo 2007, al quale ha presenziato unicamente la parte civile, postulando il risarcimento spese per una continua comparsa davanti all’Autorità e ripetibili come pure un risarcimento danni (torto morale), mentre l’accusata, benché regolarmente citata, non è comparsa;

in applicazione                   dell’art. 277 cpv. 5 CPP;

dichiara                          definitivamente valida la sentenza __________ 2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________);

avverte                             la condannata del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni, contro la dichiarazione di contumacia.

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                    La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1,

                                    fr.                            100.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            100.--         spese giudiziarie

                                    fr.                           200.--         totale

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