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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.01.2007 10.2006.349

18. Januar 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·579 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera sprovvista di un permesso di polizia

Volltext

Incarto n. 10.2006.349 DA 2516/2006

Bellinzona 18 gennaio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  difeso da: DI 1, __________

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, a __________, in via Cantonale, dal 27 aprile 2005 al 4.10.2005, ospitando e mantenendo __________, favorito il di lei soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli stranieri;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 luglio 2006 n. 2516/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 luglio 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 gennaio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettata                        all’accusato la violazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS;

sentito                               il difensore, il quale chiede che la pena venga limitata ad una multa di fr. 500.-;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    3.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 47 CP; 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, ospitando a __________, in via Cantonale, nel corso del 2005 per almeno dieci giorni __________, favorito, per negligenza, il di lei soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli stranieri.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.        

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      700.00       totale

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