CIVI 1
Incarto n. 10.2006.348 DA 2239/2006
Bellinzona 17 gennaio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Andina per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di furto,
per avere, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, presso il negozio Manor di __________ il 26.4.2006, ai danni di CIVI 1, un portamonete del valore di fr. 40.- contenente denaro per complessivi ca. fr. 40.- ed alcune tessere;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 2239/2006 di data 22 giugno 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 80.00 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 luglio 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 17 gennaio 2007, alla quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 3 gennaio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 80.-.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2239/2006 del 22 giugno 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 180.- (centottanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 100.- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
condanna ACCU 1 a versare alla parte civile l’importo di fr. 80.- a titolo di risarcimento.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale