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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.03.2007 10.2006.343

27. März 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,645 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

danneggiare con un pugno lo specchietto retrovisore esterno di un veicolo e minacciare di colpire una persona con un sasso

Volltext

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.343 DA 2486/2006

Bellinzona 27 marzo 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1 ,

prevenuta colpevole di         1.  danneggiamento,

                                             per avere a __________, il 15 settembre 2004, danneggiato con un pugno lo specchietto retrovisore esterno dell’auto marca __________ di CIVI 1, provocando un danno non meglio quantificato;

                                        2.  minaccia,

                                             per avere, nelle circostanze menzionate al punto 1, incusso spavento a CIVI 1, minacciando di colpirla con un sasso che teneva nella mano;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 68 cifra 1 CPS e 14 Ordinanza sul casellario giudiziale;

perseguita                         con decreto d’accusa del 17 luglio 2006 n. 2486/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 24 luglio 2006 dal patrocinatore della parte civile, rispettivamente il 26 luglio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 27 marzo 2007, al quale hanno partecipato il difensore, la parte civile CIVI 1, assistito dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

ricordato                            che, ai sensi dell’art. 229 cpv. 4 CPP, l’imputata è stato autorizzata a non presenziare al dibattimento;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'esame della parte civile ed all’audizione del teste;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, chiede la conferma integrale del decreto d’accusa ed il risarcimento delle spese legali sostenute dalle parti civili;

sentito                               il difensore, il quale , rilevando l’assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione. Egli chiede infine la reiezione delle pretese di risarcimento avanzate dalle parti civili;

sentito                               in replica il patrocinatore della parte civile, il quale ribadisce le proprie allegazioni e richieste;

sentito                               in duplica il difensore, il quale ribadisce la propria tesi;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di:

                                        1.1.  Danneggiamento,

                                        1.2.  Minaccia,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                 1.     La signora ACCU 1 (__________) ed il marito __________ (__________), entrambi pensionati, abitano da 36 anni in __________ a __________ in un complesso di 6 case simili. A lato della strada, a 2 metri dalla stessa, vi sono sei garages riservati ai residenti delle soprastanti casette.

                                 2.     Al tempo dei fatti in discussione, il signor CIVI 1 (__________) e la moglie CIVI 1 (__________) risiedevano a __________ ed erano in procinto di trasferirsi in un’abitazione bifamiliare, da poco acquistata dal padre di CIVI 1, situata nel medesimo complesso di residenze in cui vivono i coniugi __________.

                                 3.     In previsione dell’imminente trasloco i coniugi CIVI 1 si recavano sovente nella loro futura abitazione, in quanto stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione.

                                        In data 15 settembre 2004, tra le ore 18:00 e le ore 19:00, i coniugi CIVI 1 si sono recati al loro nuovo domicilio a prendere degli oggetti.

                                        Il signor CIVI 1 ha posteggiato il proprio veicolo longitudinalmente davanti al suo garage ed a quello dei signori __________ ed è salito velocemente nel proprio appartamento, mentre la moglie lo ha atteso rimanendo seduta sul sedile anteriore a lato di quello del conducente.

                                        Dopo qualche istante sono sopraggiunti i coniugi __________ a bordo del loro veicolo. Il marito, che si trovava alla guida, giunto all’altezza del piazzale privato sottostante la sua residenza, notando una vettura che impediva l’accesso al suo garage, si è fermato in mezzo alla strada.

                                        Ben presto gli altri conducenti rimasti bloccati dietro la sua vettura, spazientiti, hanno iniziato a “claxonare”. La signora ACCU 1, avendo scorto qualcuno all’interno del veicolo posteggiato in modo abusivo, ha pertanto deciso di scendere dall’auto per chiedere a questa persona di spostarlo.

                                        Nel frattempo il signor __________ ha parcheggiato la propria autovettura a lato della carreggiata nell’intento di facilitare il passaggio degli altri veicoli.

                                        Su quanto avvenuto da questo momento innanzi le parti hanno reso delle versioni parzialmente discordanti.

                                 4.     A detta delle parti civili, l’imputata avrebbe raccolto da terra un sasso e rivolgendosi alla signora CIVI 1 con fare minaccioso e ad alta voce le ha intimato di spostare la vettura. Non essendo capace di guidare, la signora CIVI 1 avrebbe detto alla signora ACCU 1 di attendere un attimo che sarebbe giunto suo marito. Quest’ultima si sarebbe ulteriormente agitata, minacciando di tirarle il sasso in testa e danneggiando con un pugno lo specchietto sinistro.

                                        Il signor __________, nel frattempo giunto nei pressi del veicolo, ha invitato la signora CIVI 1 a scendere, ma quest’ultima le ha detto che non poteva camminare. Non avendo ottenuto una risposta alle sue richieste circa i motivi per i quali ella non poteva camminare, il signor __________ l’avrebbe minacciata dicendole che le avrebbe spaccato le gambe qualora l’avesse vista camminare in futuro.

                                        Il signor __________ ha quindi fatto il giro dell’autovettura, salendo a bordo con l’intenzione di spostarla, senza tuttavia riuscirvi in quanto è entrato in funzione il bloccasterzo. Nella concitazione egli avrebbe anche afferrato per un braccio con forza la signora CIVI 1.

                                        In quel frangente è sopraggiunto il signor CIVI 1, il quale dopo essersi sincerato delle condizioni di sua moglie, ha ingiunto al signor __________ di scendere immediatamente dal veicolo di sua proprietà. Dopo diverse sollecitazioni, quest’ultimo è infine uscito dal veicolo.

                                        Nell’ambito della discussione verbale che è sorta in seguito fra le parti, i coniugi __________ avrebbero proferito all’indirizzo dei coniugi CIVI 1 varie frasi dai contenuti ingiuriosi e razzisti.

                                        A riportare la calma è poi intervenuta la polizia allarmata telefonicamente da entrambe le parti contendenti.

                                 5.     Dal canto loro, i coniugi __________, negano recisamente d’aver insultato e minacciato gli avversari. Per quanto concerne lo specchietto retrovisore sinistro, essi sostengo che la signora ACCU 1 lo avrebbe urtato involontariamente e senza danneggiarlo.

                                        Inoltre, a detta del signor __________, mentre sul posto si trovano già gli agenti della polizia cantonale, il signor CIVI 1 lo avrebbe avvicinato sussurrandogli all’orecchio che gli avrebbe dovuto mettere le mani addosso.

                                 6.     A seguito di questi episodi, i coniugi CIVI 1 in data 1. ottobre 2004 hanno sporto denuncia nei confronti dei coniugi __________ per i reati di ingiuria, vie di fatto, violazione di domicilio, danneggiamento, minaccia e discriminazione razziale.

                                        In occasione dell’interrogatorio svolto dalla polizia cantonale il 27 ottobre 2004, il signor CIVI 1 ha rinnovato la propria querela per i reati di ingiuria e discriminazione razziale a carico dei coniugi __________ e di danneggiamento nei confronti della sola signora ACCU 1, mentre la signora CIVI 1 ha rinnovato la propria denuncia nei confronti di entrambi i coniugi __________ per i reati di ingiuria, minaccia e discriminazione razziale, nonché di vie di fatto a carico unicamente del signor __________.

                                        CIVI 1 si sono pure costituiti parti civili.

                                        In data 21 gennaio 2005, il signor __________, nel corso del proprio interrogatorio quale denunciato, ha controdenunciato il signor CIVI 1 per il reato di minaccia.

                                 7.     In base alle risultanze dell’inchiesta di polizia giudiziaria, il Procuratore pubblico AINQ 1, in data 17 luglio 2006, ha decretato un non luogo a procedere sia per il reato di violazione di domicilio per mancato adempimento degli estremi di reato, sia per i reati di discriminazione razziale ed ingiuria ipotizzati nei confronti dei coniugi __________, nonché di minaccia e vie di fatto a carico del signor __________, per insufficienza di prove (cfr. documenti richiamati dal Ministero pubblico, NLP __________/2006).

                                        Il medesimo giorno, il magistrato inquirente ha pure decretato il non luogo a procedere per il reato di minaccia ipotizzato nei confronti di CIVI 1, in quanto la relativa querela penale è stata sporta tardivamente (cfr. documenti richiamati dal Ministero pubblico, NLP __________/2006).

                                        Sulla scorta della medesima istruttoria predibattimentale, il Procuratore pubblico ha infine emanato il decreto d’accusa in esame, ritenendo la signora ACCU 1 autrice colpevole di danneggiamento e di minaccia.

                                        Con scritti di data 24 luglio 2006, rispettivamente 26 luglio 2006, le parti civili e l’imputata hanno inoltrato opposizione al citato decreto.

                                 8.     Per l’art. 144 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

                                        Nella versione attuale, in vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

                                        Dal profilo oggettivo, trattandosi di un’infrazione di risultato, è presupposto fondamentale per il suo adempimento l’esistenza di un danno materiale ad un oggetto di proprietà di terze persone. E’ dunque necessario che vi sia un nesso di causalità (naturale e adeguato) tra il comportamento delittuoso del reo e la modificazione subita dall’oggetto.

                                        Il danno può consistere in una modifica della cosa nella sua sostanza, rispettivamente in un mutamento della stessa con la conseguenza di sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le caratteristiche o l’attrattiva, oppure anche in un semplice cambiamento del suo aspetto. Non è per contro necessario che l’oggetto abbia un valore commerciale o che l’avente diritto subisca un pregiudizio economico.

                                        Senza l’autorizzazione dell’avente diritto, nessuno può modificare lo stato di una cosa. Di conseguenza, l’infrazione non protegge degli interessi patrimoniali o l’oggetto stesso, ma l’insieme dei diritti di disposizione circa il suo stato che appartengono all’avente diritto.

                                        Il comportamento dell’autore deve pertanto provocare un cambiamento dello stato dell’oggetto che non può essere ripristinato immediatamente senza costi né sforzi e che lede un interesse legittimo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 1 segg. ad art. 144 CPS, pagg. 277 segg.).

                                        Dal profilo soggettivo, l’infrazione richiede l’intenzionalità, laddove il dolo eventuale è già sufficiente. La negligenza, per contro, non è punibile. L’autore deve quindi essere consapevole, almeno sotto forma di dolo eventuale, di arrecare un danno ad un cosa appartenente ad altri. E’ inoltre necessario che egli abbia la volontà di modificare, senza autorizzazione da parte dell’avente diritto, lo stato dell’oggetto o quantomeno che ne accetti l’eventualità (Bernard Corboz, op. cit., n. 23 seg. ad art. 144, pag. 280).

                                 9.     Nel caso in esame, a mente dell’imputata, non sono dati né gli estremi oggettivi né quelli soggettivi del reato di danneggiamento. In effetti, a suo avviso, mancano tanto la prova del danno (foto, fattura, ecc.), quanto quella della sua intenzione di provocarlo.

                                        Malgrado non vi siano agli atti né le foto dei danni né la fattura di riparazione, l’avvenuto danneggiamento dello specchietto laterale sinistro è stato constatato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo dei fatti (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, pag. 5) ed è pure stato confermato dalle deposizioni rese dall’accusata e da suo marito (cfr. verbali di interrogatorio 21 gennaio 2005 dei signori ACCU 1 e __________, pag. 3, risp. pag. 4).

                                        Il nesso di causalità naturale e adeguato è pure da ritenersi dato, visto che corrisponde al normale andamento delle cose che una pressione effettuata con un arto (o anche con un’altra parte del corpo) le parti sporgenti di un veicolo possa cagionare dei danni alle stesse.

                                        Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, questo giudice, dopo attenta ponderazione delle risultanze istruttorie, è dell’avviso che la versione resa dalla parte civile sia più credibile. In effetti, ritenuto che gli agenti di polizia hanno potuto constatare un danno allo specchietto retrovisore, appare inverosimile che lo stesso sia dovuto al semplice fatto che l’accusata nell’appoggiarsi al veicolo dei signori CIVI 1 l’abbia involontariamente urtato. Ben più probabile è invece che l’imputata l’abbia colpito se non con lo scopo di romperlo, quantomeno nella consapevolezza che agendo così ne avrebbe provocato un deterioramento.

                                        Non va inoltre dimenticato che nel corso dell’inchiesta la prevenuta, come vedremo anche ai considerandi che seguono, ha costantemente negato o tentato di sminuire, anche in maniera fantasiosa, tutti i fatti a lei ascritti.

                                        Infine, a sostegno della maggiore affidabilità della descrizione dei fatti della parte civile rispetto a quella dell’imputata, vi è pure l’atteggiamento assunto da quest’ultima in occasione dei fatti: l’aver afferrato un sasso di medie dimensioni non può che essere interpretato come un chiaro segnale delle intenzioni aggressive della prevenuta, non certo come atto di difesa.

                                        Il primo capo d’imputazione previsto dal decreto d’accusa qui in discussione merita pertanto d’essere confermato.

                               10.     L’art. 180 CPS, in vigore al momento dei fatti, commina, a querela di parte, la detenzione o la multa a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore ad una persona. Nella versione in vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

                                        Elementi oggettivi costitutivi della fattispecie sono l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità tra i due.

                                        E’ considerata minaccia grave ai sensi della norma penale in questione quella che è oggettivamente atta a suscitare in colui che è stato preso di mira il timore di un pregiudizio per sé o per persone a lui vicine, la cui realizzazione appare dipendente dalla volontà del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è però necessario che quest’ultimo abbia effettivamente la possibilità d’influenzare la realizzazione di quanto da lui paventato. Nemmeno richiesto è che l’atto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi.

                                        La gravità dell’intimidazione deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di criteri generici e non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un simile esame deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali i fatti si sono svolti e dopo attenta ponderazione del contesto nel quale la frase incriminata è stata pronunciata. Errato sarebbe procedere ad una sua estrapolazione e per vagliarla asetticamente.

                                        Nel caso specifico occorre dapprima stabilire se la signora ACCU 1 abbia effettivamente minacciato la signora CIVI 1 di colpirla con il sasso che teneva in mano.

                                        Nonostante le ferme contestazioni dei coniugi __________ in proposito, questo giudice è dell’avviso che, anche in questa circostanza, la versione resa dalla parte civile sia più credibile di quella dell’accusata. In effetti, come già rilevato, risulta difficile credere che quest’ultima già prima di raggiungere il veicolo posteggiato in modo abusivo e dunque di entrare in discussione con la controparte abbia raccolto da terra un sasso soltanto perché nervosa, senza che vi fosse intenzione alcuna di fare del male a qualcuno o quantomeno di minacciarlo.

                                        Questa affermazione è smentita addirittura dalle dichiarazioni del signor __________, laddove ha affermato “Mia moglie teneva in mano un sassolino, penso più come mezzo intimidatorio o di autodifesa” e “Quest’ultima era ancora con il sasso in mano e da parte mia le dicevo di non fare idiozie, ma di aspettare ancora qualche istante” (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 gennaio 2005, pag. 2).

                                        Pure la deposizione della teste __________, integralmente riconfermata senza esitazioni e animosità al dibattimento, permettono di corroborare la tesi accusatoria. In effetti, quest’ultima, benché non abbia assistito all’iniziale diverbio con la signora CIVI 1, ha riferito d’aver visto e udito l’accusata che, con in mano un sasso delle grandezze di un mouse sbraitava ed urlava nei confronti dei coniugi CIVI 1. In particolare minacciava l’uomo con il sasso che teneva in pugno proferendo frasi quali “Vai al tuo paese!” o “Io ti butto il sasso” (cfr. suo verbale di interrogatorio 19 gennaio 2005, pagg. 1-2).

                                        Stabilito quanto sopra, è indubbio che prospettare di voler colpire alla testa una persona con un sasso sia oggettivamente idoneo a spaventarla.

                                        Essendo l’evento preannunciato illecito, deve essere considerata tale anche la minaccia (B. Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 180 CPS, pag. 645).

                                11     Affinché si possa giungere ad una condanna ex art. 180 CPS è necessario che la minaccia in questione abbia effettivamente incusso timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che questa abbia preso coscienza di esser stata minacciata, ma occorre che essa si sia realmente inquietata.

                                        Anche in questo caso il presupposto è da considerarsi realizzato. In effetti, la signora CIVI 1 si è seriamente impaurita e non poteva essere altrimenti. Chiunque vedendosi confrontato ad una persona, anche se anziana, che tiene in mano un sasso manifestando l’intenzione di scagliarlo può legittimamente temere per la propria incolumità. E’ dunque più che credibile la parte civile quanto afferma di essersi intimorita.

                                        Dal punto di vista soggettivo, il reato di minaccia è adempito se commesso intenzionalmente.

                                        La questione non desta particolari problemi, ritenuto che l’imputata ha agito in un momento d’ira ma comunque in uno stato di piena coscienza.

                                        Pure il secondo capo d’imputazione deve dunque essere confermato.

                               12.     Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).

                                        Nel caso di specie, a mente di questo giudice, il diritto previgente che prevede la possibilità per entrambi i reati di infliggere anche solo la multa deve essere considerato più favorevole all’accusata rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale la sanzione sarebbe una pena pecuniaria, ancorché sospesa, e la multa.

                                        L’ammontare della multa di fr. 300.-- proposto dal Procuratore pubblico può essere confermato, in quanto è correttamente commisurato al grado di colpa e alle circostanze del caso specifico.

                                        Contro l’accusata gioca principalmente la gravità della minaccia proferita, che ha avuto per oggetto l’incolumità fisica della parte civile. D’altro canto, oltre al fatto che l’imputata è incensurata, non si possono trascurare le circostanze nelle quali i reati sono stati commessi (parcheggio abusivo da parte delle parti civili) e l’entità dei danni provocati.

                               13.     Il decreto d’accusa in oggetto prevede che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale.

                                        Sennonché, tanto la disposizione previgente, quanto la normativa attuale - applicabile anche alle condanne pronunciate in base al diritto anteriore (cifra 3 cpv. 1 delle Disposizioni finali della modificazione del 13 dicembre 2002) -, prevede che siano iscritte le condanne pronunciate dalle autorità penali civili e militari per crimini e delitti previsti dal Codice penale, dal Codice penale militare o da altre leggi federali (art. 3 dell’Ordinanza sul casellario giudiziale del 26 settembre 2006, risp. art. 9 dell’abrogata Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato).

                                        Trattandosi nella fattispecie di due delitti, la presente condanna deve pertanto essere iscritta a casellario giudiziale.

                               14.     I coniugi CIVI 1 hanno postulato la condanna dell’imputata al risarcimento delle spese legali da loro sostenute per la presente procedura, quantificandole in fr. 2'164.90 (cfr. nota di onorario 27 marzo 2007, prodotta al dibattimento).

                                        L’accusata, dal canto suo, ne ha chiesto l’integrale reiezione.

                                        Visto l’esito della procedura e ritenuta giustificata l’assistenza di un legale, in questa sede si giustifica di riconoscere alle parti civili, in solido, un importo di fr. 883.-- a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di fronte alla Pretura penale (2 ore di dibattimento + 1 ora di preparazione a fr./h 250.-- + fr. 70.-- di spese + IVA), mentre per le eventuali ulteriori pretese si impone un rinvio alla competente autorità civile, dotata di maggiori poteri d’indagine e approfondimento.

                               15.     La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

visti                                   gli art. 144, 180 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        1.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 vCPS,

                                        2.  minaccia, art. 180 vCPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 15 settembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2486/2006 del 17 luglio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al versamento, in solido, alle parti civili CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 883.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 845.--;

ordina                              l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

rinvia                                le parti civili al competente foro civile per le loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         45.00       teste                     

                                        fr.                     1145.00       totale

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