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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.02.2007 10.2006.341

27. Februar 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·784 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

velocità eccessiva in semiautostrada (125 km/h invece di 100 Km/h) - rilevata mediante veicolo inseguitore

Volltext

Incarto n. 10.2006.341 DA 2625/2006

Bellinzona 27 febbraio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di ca. 160 km/h, rilevata dal contachilometri del veicolo di polizia che la seguiva, malgrado il vigente limite di 100 km/h;

                                        fatti avvenuti a __________, semiautostrada A13, il 29 marzo 2006;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. c ONC;

perseguita                         con decreto d’accusa del 24 luglio 2006 n. 2625/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 agosto 2006 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 27 febbraio 2007, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale, dopo aver dettagliatamente illustrato le varie lacune ed anomalie del rilevamento dell’infrazione e del rapporto di polizia, postula la derubricazione del reato a infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 e il conseguente rinvio dell’incarto alla Sezione della circolazione per la decisione di sua competenza;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di grave infrazione, subordinatamente infrazione semplice, alle norme della circolazione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. c ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rilevato                              che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputata risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr. In virtù del principio in dubio pro reo, in base alle dichiarazioni da lei stessa rese, ella deve essere punita per il superamento del limite di velocità di al massimo 25 Km/h;

                                        che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 29 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2625/2006 del 24 luglio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1800.00       totale

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