Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.03.2007 10.2006.337

6. März 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,008 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

ottenimento di un sussidio per un opera non effettuata

Volltext

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.337 DA 2774/2006

Bellinzona 6 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         truffa,

                                        per avere, nel corso del mese di ottobre 1995, a __________, quale membro __________, con la complicità di __________, titolare della ditta __________, __________, allo scopo di procacciare un indebito profitto in favore della medesima associazione, ingannato con astuzia i responsabili LESA 1,

                                        e meglio, per avere, nell’ambito della richiesta avviata con istanza 1 settembre 1995 del __________ intesa ad ottenere ex Regolamento cantonale 1973 per la ripartizione dei fondi Sport-toto, un sussidio per il rifacimento della pavimentazione dei due campi da tennis a disposizione del club presso il centro tennistico __________, __________,

                                        presentando in data 31 ottobre 1995 la fattura 12 ottobre 1995 della __________ pari a fr. 100'850.-unitamente alla documentazione bancaria attestante l’accredito 17 ottobre 1995 di fr. 100'000.-- in favore della medesima ditta presso la __________, __________, sulla base della risoluzione cantonale n. 671 del LESA 1 di data 18 ottobre 1995 che prevedeva la concessione di un contributo pari al 30% dei costi riconosciuti sussidiabili, ottenuto in data 13 novembre 1995 l’importo di fr. 28'000.--, nonché dopo il sopralluogo di collaudo finale 25 gennaio 1996 a cui aveva partecipato e il formale preavviso favorevole per lo stanziamento da parte dell’ufficio lavori sussidiati e appalti, il saldo di fr. 2'000.--,

                                        ritenuto come l’opera per la quale era stato richiesto e ottenuto il sussidio non è mai stata effettuata e che l’accusato unitamente a __________ avevano già convenuto in data 22 settembre 1995 per un altro tipo di opera, e meglio l’asportazione di pavimentazione già esistente presso il medesimo centro, lavoro quantificato e pagato fr. 20'000.--, tant’è che in data 20 ottobre 1995, e quindi prima dell’invio della suddetta fattura e relativa documentazione bancaria (attestante l’avvenuto pagamento), e del sopralluogo di collaudo finale, la ditta __________ aveva già provveduto a ritornare dell’importo di fr. 100'000.-, fr. 80'000.--,

                                        considerato che in data 22 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha ordinato il rimborso totale del sussidio, decisione confermata a seguito di domanda di revisione da parte del __________ ex art. 35 LPAmm con decisione n. 6454 del Consiglio di Stato del 17 dicembre 1997; importo di fr. 30'000.-- infine ritornato in data 22 dicembre 1997;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dagli art. 146 cifra 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 64 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 agosto 2006 n. 2774/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 agosto 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 6 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore ed un rappresentante della parte lesa, mentre il Procuratore generale ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale preliminarmente sottolinea la violazione del principio della celerità e il lungo tempo trascorso dai fatti. In via principale postula il proscioglimento in quanto difettano gli elementi soggettivi del reato di truffa, ossia l’intenzionalità di ingannare qualcuno. Dal momento che il danno è stato risarcito egli chiede, in via subordinata, di prescindere da ogni sanzione in virtù dell’art. 53 CPS;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di truffa per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? E’ applicabile l’art. 53 CPS?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42, 44, 48, 53 CPS, 146 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        truffa, art. 146 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ nel corso del mese di ottobre 1995, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2774/2006 del 7 agosto 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 260.--(duecentosessanta), per un totale di fr. 3'900.-- (tremilanovecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1500.00       totale