CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.311 DA 2329/2006
Bellinzona 29 gennaio 2008
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 presso la Polizia comunale di L__________, difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di:
1. abuso di autorità
per avere, a L__________, il 25.08.2005, nella sua veste di agente della Polizia Comunale di L__________, abusato della propria carica allo scopo di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi compiti di servizio, durante un normale controllo di polizia, colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli le lesioni di cui al punto 2 del presente decreto;
2. lesioni semplici
per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli delle lesioni fisiche e psichiche così come dai certificati medici agli atti del 25.08.2005 della Clinica C__________, L__________; del 08.09.2005 del Dr. Med. A e del 31.01.2006, 17.03.2006, 28.03.2006 e 24.04.2006 del Dr. Med. F;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 312 CPS;
richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 3 luglio 2006 n. 2329/2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, L__________ è rinviata al
competente foro civile. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.;
viste le opposizioni al decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 4 luglio 2006 dall’accusato e 18 luglio 2006 dalla parte civile;
indetto il pubblico dibattimento in data 29 gennaio 2008 alla quale sono comparsi:
l’autorità inquirente, Procuratore pubblico CIVI 1,
l’accusato, ACCU 1,
il difensore, DI 1,
il patrocinatore della parte civile, PR 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la testimone B__________ , , agente della Polizia comunale, la quale, avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura di dire la verità;
sentiti il Procuratore pubblico, il quale postula la conferma del decreto d’accusa, con la modifica della pena da 5 giorni di detenzione a 5 aliquote giornaliere (di fr. 140.-- cadauna), non opponendosi a che la stessa venga sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni; inoltre chiede vi sia condanna ad una multa di fr. 500.--;
il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e che il condannato sia tenuto a rifondere fr. 45'243.20 oltre a interessi di mora la 5 % dal 29 gennaio 2008, come a notifica scritta;
il difensore, il quale chiede che l’accusato venga prosciolto da ogni accusa;
in replica la (sola) parte civile;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. abuso di autorità, per avere, a L__________, il 25.08.2005, nella sua veste di agente della Polizia Comunale di L__________, abusato della propria carica allo scopo di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi compiti di servizio, durante un normale controllo di polizia, colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli le lesioni di cui al punto 2 del presente decreto?
1.2. lesioni semplici, per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli delle lesioni fisiche e psichiche così come dai certificati medici agli atti del 25.08.2005 della Clinica C__________, L__________; del 08.09.2005 del Dr. Med. A__________ e del 31.01.2006, 17.03.2006, 28.03.2006 e 24.04.2006 del Dr. Med. F?
2. Può trovare applicazione l’art. 15 CP (legittima difesa esimente) in relazione al quesito posto sub 1.2?
3. In caso di condanna, quale deve essere la pena?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che l’accusato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto con scritto 30 gennaio 2008 la motivazione scritta della sentenza, notificando nel contempo, “a titolo prettamente cautelativo” dichiarazione di ricorso;
considerato in fatto e in diritto,
1. Di formazione elettrauto (senza diploma), , classe 19__________, ha dapprima lavorato per tre anni quale guardia delle fortificazioni. In seguito, nel novembre 1978 è entrato a far parte del corpo di Polizia del Comune di L__________; nel 1988 è stato promosso ad appuntato e nel 20__________ a caporale. Il comandante della Polizia comunale di L__________, , lo descrive come un “buon elemento”, che svolge la funzione di capo gruppo, specializzato come agente di quartiere, “con piena soddisfazione da parte dei superiori”. Lo “stato di servizio” dell’accusato dà poi atto di altre indubbie qualità: “carattere aperto, naturale”, “sempre disponibile e leale alle esigenze poste dal comando e dai superiori”, “sicuro di sé, determinato”, “si impone in modo rispettoso nei confronti dei suoi subordinati”, “buona visione di insieme nell’apprezzamento delle situazioni” e, ancora, “buona resistenza nelle situazioni di stress” (cfr. doc. 1 prodotto al dibattimento dalla difesa).
Così interrogato l’accusato ha sostenuto di mai aver avuto problemi per atti di violenza o episodi legati al modo d’intervento nell’esercizio della propria funzione di poliziotto. Del resto nulla di diverso traspare dagli atti.
Dal profilo personale l’accusato è divorziato e ha due figli maggiorenni.
2. L’altro protagonista diretto della vicenda è CIVI 1, cresciuto a L__________, ove vive con i genitori.
Diplomatosi a 22 anni in impiantistica sanitaria, egli ha riferito al Procuratore Pubblico di aver sempre lavorato in tale settore di formazione “con qualche breve periodo di disoccupazione” (doc. 5, pag. 4).
Quasi ventinovenne al momento dei fatti, quella notte CIVI 1 era di ritorno da Piazza Grande ove aveva prestato lavoro (a turni) come “tuttofare” nell’ambito del Festival del Film.
CIVI 1 è definita persona “arcinota” negli estratti dei rapporti di intervento della Polizia comunale di L__________: precedentemente al 25 agosto 2005 egli risulta essere stato “fermato” (a volte con seguito di contravvenzione) almeno in otto occasioni (dalla primavera 2003) per disturbi alla quiete pubblica per l’uso inadeguato dello skateboard. In altre due occasioni egli avrebbe attirato l’attenzione della forza pubblica a seguito di diverbi e alterchi avuti con dei turisti rispettivamente con la propria ragazza.
Fra tutti questi interventi, il nome del cpl ACCU 1 compare in sole tre occasioni (due nel luglio e una nel novembre 2003), tutte relative a infrazioni con lo skateboard.
3. Quanto avvenuto poco dopo l’una di notte del 25 agosto 2005 in via __________ è raccontato in maniera assai diversa dai due protagonisti, le cui versioni trovano conforto nella collega di pattuglia agt B__________ da una parte e, pur solo parzialmente, nella madre e nel fratello Y__________ dall’altra.
Dicasi qui, rimandando per le puntualizzazioni sulle diverse posizioni ai considerandi che seguono, che nell’ambito di un controllo di polizia effettuato dall’accusato e dall’agt B__________ è stato fermato, proprio “sotto” casa sua. Nel procinto di procedere alla verifica della bicicletta di quest’ultimo, l’accusato è intervenuto fisicamente nei confronti di CIVI 1, giungendo infine ad immobilizzarlo attraverso una presa al bavero contro un cassonetto dell’immondizia. Le versioni discordano in specie su quanto avvenuto negli attimi precedenti: il poliziotto afferma di aver dovuto intervenire, poiché aggredito dal “fermato”, con due sberle a guisa di “colpo di disturbo” prima di (e per poter) procedere all’immobilizzazione del giovane, il quale, nel suo racconto, sostiene di aver ricevuto in due momenti diversi più pugni che l’avrebbero colpito al collo.
Nessuno ha messo in discussione che l’agt B__________, a pochi metri, abbia sempre mantenuto un ruolo passivo.
4. Al termine dell’istruttoria predibattimentale, avviata a seguito della denuncia 26 settembre 2005 di CIVI 1, il Procuratore Pubblico ha emanato un decreto d’accusa in cui ha ravvisato nell’agire del cpl ACCU 1 i reati di abuso di autorità (per avere, a L__________, il 25.08.2005, nella sua veste di agente della Polizia Comunale di L__________, abusato della propria carica allo scopo di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi compiti di servizio, durante un normale controllo di polizia, colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli le lesioni di cui al punto 2 del presente decreto) e di lesioni semplici (per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli delle lesioni fisiche e psichiche così come dai certificati medici agli atti del 25.08.2005 della Clinica C__________, L__________; del 08.09.2005 del Dr. med. A__________, e del 31.01.2006, 17.03.2006, 28.03.2006 e 24.04.2006 del Dr. med. F__________), proponendo una pena di 5 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, rinviando la parte civile al competente foro civile per le proprie pretese.
Al decreto d’accusa si sono tempestivamente opposti tanto ACCU 1 che CIVI 1; da qui il dibattimento.
5. Le due differenti descrizioni dei fatti già lette nei verbali della fase predibattimentale, sono risuonate anche in aula. Da un lato quella del denunciante, costituitosi parte civile, ribadita (per lui, assente) dal suo patrocinatore e fatta propria dall’accusa; dall’altra quella, di viva voce, dell’accusato.
Utile poi udire le parole della teste B__________, agente di polizia di pattuglia, quella notte, con l’accusato, che ha assistito direttamente ai fatti.
5.1. Sulle prove raccolte e su quanto agli atti il giudice decide secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge, deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S. e; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).
5.2. Di fronte a versioni (in massima parte) discordanti occorre individuare i motivi per cui l’una è preferibile alle altre.
Già si è accennato al fatto che il racconto dell’accusato trova completa conferma in quello della sua ex collega B__________, sia per quanto da lei riferito, come teste, nei verbali davanti al Procuratore Pubblico che, di nuovo, al dibattimento.
In incipit va subito fatto notare come non si vede per quale perché l’agt B__________, che peraltro ora lavora, sempre come agente di polizia, in altro Comune, avrebbe dovuto - per dirla con le parole della difesa - “tenere su il sacco” al collega, esponendosi a gravi conseguenze. Essa ha ribadito due volte, sotto giuramento, la propria descrizione dei fatti, dando in aula l’impressione palpabile di non voler andare oltre a quanto visto e, a distanza di due anni e mezzo, effettivamente ricordato; i due racconti da lei resi sono coerenti e lineari, non riportano contraddizioni (semmai qualche imprecisione, comprensibile visto il tempo trascorso dai fatti) e rispecchiano il contenuto del rapporto informativo di polizia, redatto “a caldo”, il giorno stesso degli avvenimenti. Insomma, non si vede ragione - né l’ha indicata l’accusa o la parte civile - per cui le sue parole non debbano essere considerate fededegne.
Si ricordi poi l’estrema sua vicinanza (da lei stimata in 3-5 metri) con gli eventi, ciò che le ha permesso di constatare de visu tutto quanto accaduto, a differenza di Fr__________ e Y__________, che hanno (parzialmente) visto quanto accaduto dal balcone del loro appartamento, dall’alto (quindi da un’angolazione non ottimale), da una distanza ben maggiore e per di più in piena notte, pur giovando dell’illuminazione artificiale dei luoghi.
La madre e il fratello hanno descritto in maniera differente quanto avvenuto: la loro imprecisione può essere dovuta, come detto, alla cattiva illuminazione, alla distanza, alla concitazione emotiva del momento; proprio per questo però le loro parole acquistano valenza di minor fedeltà all’accaduto rispetto a chi ha seguito gli avvenimenti con diverso stato d’animo e da pochissimi metri.
Così Fr__________ sostiene (doc. 6, pag. 2) che l’accusato abbia colpito suo figlio con “due pugni sul collo e uno in pancia”, mentre il figlio Y__________ accenna ad un solo pugno “sul collo/fondo nuca-cervicale” del fratello (doc. 7, pag. 2). Notisi poi che nessuno dei due ha visto “partire” pugni dati a CIVI 1 a terra; proprio quest’ultimo, nel proprio verbale d’interrogatorio (doc. 5) riferisce di aver ricevuto dapprima “tre pugni (...) all’altezza del viso” e, ancora, altri tre (“sul collo”) quando il poliziotto l’ha “preso per i vestiti all’altezza delle spalle cercando di alzarmi”; scena, questa, che non trova ratifica da parte degli altri interrogati.
Di più. Y__________ si è sporto dal balcone (la madre riferisce che solo così si può vedere cosa accade di sotto, cfr. doc. 6, pag. 1) solo dopo aver “sentito un diverbio verbale tra due voci anche se non avevo subito riconosciuto quella di mio fratello” (doc. 7, pag. 1) e riferendo che “per quello che io ho visto mio fratello non ha avuto alcun comportamento violento o minaccioso nei confronti dell’agente”, non potendo quindi pronunciarsi su quanto avvenuto negli attimi precedenti, in particolare per determinare se l’accusato abbia (re)agito a fronte di un’aggressione di CIVI 1.
Sia pur detto, in conclusione, come la denuncia (doc. 1, pto 1 e 2) non abbia trovato riscontro (laddove non sia stata addirittura smentita) in più suoi passaggi: i colpi ricevuti in numero di sei (“contro”, per restare alle versioni a lui “favorevoli”, i tre visti dalla madre e uno solo dal fratello) oppure i “lampeggianti accesi” sull’autovettura della polizia, circostanza negata dagli agenti, ma anche da Fr__________.
Invano si cercherebbe traccia nell’incarto del fatto che l’agt ACCU 1 “tentò pure di strangolare” il denunciante (doc. 1, pto. 3).
Infine sono rimaste affermazioni di parte (civile) quelle che dipingono l’accusato nutrire verso CIVI 1 una particolare antipatia, permeata di una sorta di razzismo per le di lui origini, a volte sfociante in vere e proprie vessazioni verbali: l’unica persona indicata in un primo tempo come testimone per aver assistito ad uno di questi episodi, tale G__________, è poi stata depennata dalla lista degli interrogabili dalla stessa parte civile, la quale ha indicato di non ricordare più chi l’avrebbe accompagnato in quell’occasione.
L’ex collega B__________, che ha diviso per alcuni anni la quotidianità del servizio con il cpl ACCU 1, ha negato che questi si sia mai pronunciato con pregiudizi o antipatie nei confronti di chicchessia, tantomeno di CIVI 1, lodandone, anzi, in più occasioni, il sangue freddo e la capacità di contatto con l’utenza, in specie con i giovani, da cui la sua funzione di agente di quartiere. D’aiuto a corrobare tale quadro quanto scritto da R__________, suo comandante (cfr. cons. 1).
6. Sugli antefatti all’arrivo sotto il palazzo di via __________, mancando altre indicazioni, non si può che riportare quanto detto dall’accusato e dall’agt B__________ nel loro “rapporto informativo” di polizia (cfr. annesso al doc. 15) e durante i loro interrogatori.
In buona sostanza i due agenti in pattuglia hanno scorto alle ore 01.10 del 26 agosto 2005, su via M__________, un uomo, incappucciato, in bicicletta, che sembrava aver rallentato l’andatura, o addirittura essersi fermato, alla vista dell’autovettura della Polizia. Insospettiti, l’accusato e l’agt B__________, congiuntamente, hanno deciso di affiancare la loro vettura al ciclista, riconoscendolo, in quell’istante, in CIVI 1 e intimandogli di fermarsi, anche perché avevano notato che la bicicletta era diversa da quella da lui abitualmente usata (una BMX nera). Senonché, usciti i due agenti dalla vettura, CIVI 1 ripartiva con la bicicletta e veniva raggiunto alcune decine di metri più avanti, proprio davanti al suo domicilio.
A questo punto si inseriscono i racconti di tutti i verbalizzati.
Per quanto esposto in precedenza si richiama l’esposizione dei fatti per voce dell’agt B__________, la quale, dalla sua posizione “privilegiata”, ha visto che all’atto del collega di bloccare la bicicletta per il manubrio (cercando di trattenerla per effettuare il controllo), CIVI 1 “faceva partire un braccio in direzione del cpl ACCU 1”, il quale lo schivava e immediatamente reagiva con un paio di sberle al viso a guisa di “colpo di disturbo” per poi immobilizzare, o meglio come si evince dal rapporto - “neutralizzare”, la parte civile “con una presa al collo contro un container”. CIVI 1 è stato rilasciato non appena calmatosi.
L’accusato ha sostenuto che l’azione è durata al massimo una quindicina di secondi e di non aver avuto l’impressione che il giovane avesse avuto male a seguito del suo intervento. Nello stesso senso la teste B__________, la quale ha riferito al dibattimento di non aver sentito CIVI 1 lamentarsi.
7. Adempie il reato di lesioni semplici chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo (rispetto alle lesioni gravi) al corpo od alla salute di una persona (art. 123 cifra 1 CP).
Le lesioni semplici intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessaria una lesione all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non giunga però sino al punto di porre la vittima in pericolo di morte o da cagionarle un’infermità permanente, estremi che comporterebbero il riconoscimento di lesioni gravi, come previste dall’art. 122 CP. Sussistono lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che interne, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2). In generale si riconoscono come lesioni semplici i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.).
Dal profilo soggettivo il reato deve essere commesso intenzionalmente, laddove l’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 123, pag. 138). V’è dolo eventuale laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce: in questo caso, egli prende in considerazione l’evento nel caso che si realizzi e, pur non desiderandolo, lo accetta. Non è, infatti, necessario che l’agente desideri il realizzarsi dell’evento né che egli sia soddisfatto di tale realizzazione (DTF 125 IV 251; 123 IV 156; 199, 210; 121 IV 253; 119 IV 3; 103 IV 67).
7.1. Nella fattispecie le lesioni fisiche cagionate alla parte civile (certificate con referto medico 25.8.2005 del dr. med. D. della Clinica C__________ di L__________) adempiono senza ombra di dubbio i requisiti necessari affinché si possa parlare di lesioni semplici, trattandosi di:
- abrasione di circa 4-5 cm di lunghezza alla parte destra della base del collo, dolente alla palpitazione,
- ematoma di circa 2 cm di diametro in zona occipitale teca cronica,
- ematoma di circa 2 cm di diametro in zona parieto-temporale sinistra della teca cranica,
- ematoma di circa 3 cm di lunghezza nella mano sinistra.
Il medesimo medico ha prescritto un collare semirigido per 10 giorni, attestando sino al 31.8.2005 l’inidoneità lavorativa a causa dell’infortunio.
L’8 settembre 2005 il dr. med. P__________ ha constatato, tra l’altro, come l’abrasione e l’ematoma in zona occipitale non fossero più presenti, prolungando la sua inabilità lavorativa al 17 settembre 2005.
Il dr. med. F__________ da parte sua ha attestato l’esistenza di conseguenze psichiche, le quali stanno alla base della seguente, lunga inabilità al lavoro della parte civile. Su quest’ultimo aspetto si veda sub cons. 11.
7.2. La perizia resa dal prof. dott. T, ordinario di Medicina legale all’Università, risponde alla questione se le lesioni riscontrate siano da ricondurre a “due sberle a mano aperta sul viso” oppure a vari “pugni sul collo” (doc. 18). La domanda, per come posta dall’autorità inquirente, non considera la possibilità che le lesioni siano state provocate dall’atto di immobilizzazione, e meglio dalla (stretta) presa al bavero e dall’immediatamente seguente spinta contro il cassonetto dell’immondizia.
Nondimeno il perito indica la causa dell’abrasione al collo nella presa per il bavero rispettivamente che gli ematomi alla testa possono trovare giustificazione in colpi (“pugni”) ricevuti, precisando tuttavia che tale “lesività non è incompatibile con la dinamica dei fatti indicata dal cpl ACCU 1”, trovandone la causa nell’urto del capo contro il cassonetto (doc. 18, pag. 2 in fine e pag. 3).
Quest’ultima “lettura” appare compatibile con gli accadimenti per come descritti dall’agt B__________. Se si esclude che le lesioni fisiche riportate da CIVI 1 possano essere state provocate da due sberle, l’abrasione al collo risulta provocata dal vigore della presa per il bavero (“l’ho stretto attorno al collo”, ha detto l’accusato in aula), mentre la seguente “spinta” dell’esile ventinovenne contro il cassonetto, contro il quale egli ha assai presumibilmente sbattuto la nuca, può dare un’origine alle lesioni ivi riscontrate.
Il nesso di causalità richiesto tra l’azione e le lesioni fisiche sopradescritte è dato, ad esclusione dell’ematoma alla mano, la cui origine non ha potuto essere appurata.
Rimane per contro tutto da esaminare quanto afferente i problemi psichici per come attestati dal dott. med. F__________, sulla cui liquidità e sulla sussistenza del nesso causale dovrà, se del caso, giocoforza chinarsi il giudice civile (cfr. cons. 11). In effetti gli atti ed il dibattimento non consentono di stabilire, quo alle lesioni psichiche allegate, un nesso di causalità.
Una persona esperta e debitamente formata nelle tecniche di difesa come l’accusato, pur in quei pochi secondi di concitazione, non poteva non considerare che gli atti da lui compiuti per immobilizzare la parte civile, vista anche la sua esile costituzione, potessero causare le lesioni (fisiche) da lui riportate. Si deve pertanto ammettere che, dal punto di vista soggettivo, il prevenuto ha agito quantomeno con dolo eventuale.
7.4. Rimane da esaminare se, come sollevato dalla difesa, può a giusta ragione l’accusato, avendo agito per “parare” l’aggressione della parte civile, richiamarsi alla legittima difesa.
Giusta l’art. 15 CP (legittima difesa esimente) ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
L’esercizio della legittima difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali, quali ad esempio l’integrità fisica e la vita oppure la proprietà. Affinché possa essere riconosciuta la legittima difesa esimente occorre che l’autore dell’atto che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in corso. L’art. 15 CP non presuppone però che colui che si difende abbia avuto l’intenzione di pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La legittima difesa implica necessariamente l’esistenza di un precedente attacco, al quale si è supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere illecita (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 vCP, pag. 101 segg.).
La vittima ha il diritto di difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono proporzionati alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento nel valutare la proporzionalità. A tale fine entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con la reazione difensiva. L’adeguatezza della difesa deve essere valutata in base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente attaccato nel momento della sua azione (DTF 107 IV 12 consid. 3; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 33 vCP, pag. 140 seg.).
Nella Legge sulla polizia, al suo art. 3, è inserita una disposizione che sancisce la coercizione fisica è autorizzata per adempiere i compiti di polizia solo quando è proporzionata allo scopo e alle circostanze; essa deve cessare immediatamente quando la resistenza è piegata.
Senza necessità di riprendere oltre il racconto dell’agt B__________ si ricordino le sue parole in aula, più volte ribadite, allorquando ha confermato che l’accusato ha dovuto difendersi da un improvviso attacco di CIVI 1, che ha fatto “partire un braccio” in direzione del più anziano collega e che questi ha reagito con le tecniche note alla polizia, rilasciando il “fermato” non appena divenuto innocuo.
7.5. Ci si deve a questo punto chiedere se il poliziotto abbia agito nel rispetto del principio della proporzionalità all’aggressione imminente e illecita.
L’art. 16 cpv. 1 CP, che concerne il comportamento di una persona che si difende da un’aggressione illecita con un’energia o mezzi sproporzionati rispetto all’aggressione, riprende le disposizioni dell’art. 33 cpv. 2 vCP adeguando le conseguenze dell’eccesso della legittima difesa al nuovo sistema di sanzioni (Messaggio, n. 212.45, pag. 28; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 segg., pagg. 341 segg.). L’eccesso di legittima difesa è una reazione non proporzionata alle circostanze. In tale evenienza, come detto, il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo libero apprezzamento. Seppure il caso non riguardi la fattispecie, è bene ricordare che l’imputato va esente da pena se l’attacco ingiusto ha provocato uno stato di eccitazione e di sbigottimento che le circostanze e le modalità del caso fanno apparire scusabile.
Ebbene, la reazione dell’accusato all’aggressione è apparsa rispettosa del principio della proporzionalità nella prima fase (“colpo di disturbo”), che peraltro non ha comportato lesioni fisiche dirette, mentre è apparsa eccedere lo stesso principio nella fase di immobilizzazione.
La difesa ha presentato una presa di posizione scritta (“rapporto peritale” 14 gennaio 2008) redatta dal sgt M__________ C__________, istruttore di difesa personale per il corpo di polizia e judoka premiato da numerosi allori. Lo stesso si sofferma a lungo sul “colpo di disturbo”, che ha il fine “di destabilizzare momentaneamente una persona che oppone resistenza” ed è, necessario in quanto permette “in seguito di applicare correttamente le tecniche di controllo e di immobilizzare individui non collaboranti”. Fra gli esempi di “colpi di disturbo” egli indica “un rovescio di mano al viso”.
L’agt B__________ ha riferito che durante la scuola di polizia l’agente viene reso edotto dell’importanza e della necessità del ”colpo di disturbo”, allorquando attaccato.
Ciò basta per dedurne che il “colpo di disturbo” costituisse, nel contesto, atto consono, se non addirittura necessario.
Tuttavia, nella fase seguente, per immobilizzare e neutralizzare CIVI 1, l’accusato, per la sua formazione e esperienza, aveva a disposizione mezzi più consoni ed idonei, in considerazione anche del fatto che fra i due protagonisti, per sua stessa ammissione, vi è una notevole differenza di stazza: 176 cm d’altezza x 100 kg di peso l’accusato, contro i 170-172 x 60 kg (“ora è molto più magro”) del ciclista.
In tal senso chiosa, a dire il vero un poco in sordina, anche il referto C__________, dopo essersi diffusamente soffermato sul “colpo di disturbo”: “A onor del vero, le modalità con cui ACCU 1 ha immobilizzato CIVI 1 sono un po’ “alla buona” nell’ottica delle tecniche di difesa personale e di controllo attualmente in vigore nelle forze di Polizia (ACCU 1 avrebbe potuto immobilizzare CIVI 1 con delle tecniche di controllo più idonee, come una presa di controllo al collo o alla spalla, oppure, ancora, una leva al polso o al gomito)”.
La collega B__________ ha affermato che lei, anche per la sua corporatura e forza, di fronte alla reazione del fermato per sospetto reato, avrebbe fatto un’altra mossa, cercando di atterrare CIVI1 con la tecnica di strangolamento.
Se ne conclude che l’accusato poteva difendersi, agire nei propri compiti, in maniera diversa, con (minor) danno alla parte civile.
7.6. In base alle considerazioni che precedono, l’imputato deve essere condannato per lesioni semplici, commesse per legittima difesa discolpante ex art. 123 cifra 1 CP in relazione con l’art. 16 cpv. 1 CP.
8. Il Procuratore Pubblico ha ravvisato nell’agire dell’accusato anche un abuso di autorità per avere questi, “nella sua vste di agente della Polizia comunale di L__________, abusato della propria carica allo scopo di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi compiti di servizio, durante un normale controllo di polizia colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli le lesioni” fisiche e psichiche come ai certificati medici agli atti.
Per l’art. 312 CP i membri di un’autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Abusa della propria autorità il funzionario o il membro delle autorità che, nell’esercizio delle proprie funzioni, usa in modo illecito il potere o la costrizione, conferitegli dalla sua carica, profittando della sua particolare posizione di forza (cfr. DTF 127 IV 209 cons. 1.a.aa; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 312, n. 7; Corboz, op. cit., pag. 588, n. 6). Secondo la giurisprudenza del TF l’abuso di autorità sussiste anche quando un funzionario, nel perseguire uno scopo legittimo, fa uso della forza in modo sproporzionato (DTF 104 IV 22; Heimgartner, op. cit., ad art. 312, n. 11; Corboz, op. cit., pag. 588, n. 8). Parimenti il TF riconosce che l’abuso d’autorità non è limitato alle fattispecie in cui l’agente abusa della propria autorità per perseguire fini inerenti la propria funzione, bensì si estende a tutte le situazioni in cui il funzionario sfrutta i poteri conferitigli dalla sua funzione (DTF 127 IV 209 cons. 1.b; Heimgartner, op. cit., ad art. 312, n. 14).
Dal profilo soggettivo l’art. 312 CP presuppone che vi sia dolo (anche solo eventuale) nonché lo speciale disegno “di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri”. Non è necessario che il profitto o il danno provocato ad altri siano di natura patrimoniale (cfr. Corboz, op. cit., pag. 589, n. 10; Heimgartner, op. cit., ad art. 312, n. 22).
Ora, diversamente da quanto ritenuto dall’accusa al momento di stilare il proprio decreto, la versione cui viene fatta fede è quella che vede l’accusato nella necessità di difendersi dall’agire improvviso e illecito della parte civile. Così egli facendo, a prescindere dalla proporzionalità del proprio intervento, non si può ritenere seriamente che egli abbia abusato della propria autorità. In nessun modo l’accusato si è “fatto forza” della propria funzione e dei poteri da questi conferitigli. Nemmeno sussiste un caso paragonabile a quello citato in DTF 104 IV 22, ove un funzionario aveva fatto uso sproporzionato della forza per perseguire uno scopo legittimo, per raggiungere un fine che rientrava nei suoi compiti, perché, a differenza di quel caso, qui il poliziotto ha ecceduto nella proporzionalità nell’atto di difesa di un’aggressione.
Men che meno, poi, risulta adempiuto il presupposto soggettivo del dolo e dell’intenzione di nuocere, atteso che l’accusato ha cercato (solamente) di difendere la propria integrità fisica.
Alla base dell’agire di ACCU 1 nei confronti di CIVI 1 vi sarebbe, a dire di quest’ultimo e dall’accusa, una sorta di accanimento premeditato. Come già evidenziato (cfr. cons. 5.2), tuttavia, tale visione rimane affermazione priva di ogni riscontro probatorio. Anzi, i fatti, per come accertati, la sfatano: l’idea di seguire il sospetto è stata congiunta dei due agenti e non deriva dalla sua identificazione con CIVI 1 (giunta in un secondo tempo), ma dal comportamento del ciclista irriconoscibile, poiché, di notte, incappucciato. I due poliziotti, insomma, hanno agito sulla base di valutazioni non legate alla persona di CIVI 1, bensì nell’ambito di un controllo di funzione che dovevano svolgere; vi era in altre parole una necessità di servizio di procedere alla verifica della bici e del suo conducente.
In conclusione non si ravvisa il reato di abuso di autorità e pertanto ACCU 1 va prosciolto da tale accusa.
9. L’art. 123 cifra 1 CP (lesioni semplici) sanziona la commissione del reato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La precedente formulazione dell’art. 123 cpv. 1 vCP, in vigore sino al 31 dicembre 2006, prevedeva per contro la possibilità di infliggere una pena detentiva.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS, che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a pronunciarsi, come in concreto, su un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CP).
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state di principio sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP).
Nel caso di specie, a mente di questo giudice e anche dell’accusa, il diritto attuale appare maggiormente favorevole all’accusato rispetto alla normativa precedente.
10. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
A carico del prevenuto grava qui soprattutto il fatto che nonostante la propria formazione ed esperienza egli non abbia saputo gestire la situazione nella maniera più adeguata.
A suo favore ricorre il lungo stato di servizio impeccabile e la buona considerazione da parte del suo superiore, corroborata dalle parole della sua collega B__________ sentite in aula. Egli risulta inoltre incensurato.
Tenendo in debita considerazione il contenuto dell’art. 16 cpv. 1 CP che permette al giudice di attenuare la pena nonché il proscioglimento dal reato di abuso di autorità, si giustifica comminare in casu una pena di due aliquote giornaliere, la quale rispetta la già proporzionata (e in linea con la prassi in casi simili) proposta di pena del Procuratore Pubblico.
L’esame della situazione finanziaria del condannato, il quale ha confermato al dibattimento le cifre già risultanti dall’incarto, conduce a fissare l’entità dell’aliquota giornaliera in fr. 140.--.
In ossequio ai dettami dell’art. 42 cpv. 1 CP e non ricorrendo i presupposti per eccepire alla regola, la pena va sospesa condizionalmente per il periodo minimo di due anni.
L’art. 42 cpv. 4 CP permette infine al giudice di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una multa, nel caso quantificata in fr. 300.--.
11. Le pretese vantate dalla parte civile nella misura di totali fr. 45'243.20 oltre accessori sono in netta maggior parte vantate, per fr. 39'998.40 a titolo di perdita di guadagno causa inabilità al lavoro al 100 % dal 25 agosto 2005 al 24 aprile 2006. L’esame di tale fattispecie abbisogna in tutta evidenza di un’istruttoria che solo il giudice civile può compiere, atteso che occorre valutare il nesso di causalità fra le lesioni e l’inabilità lavorativa (per quanto agli atti dal 18 settembre 2005 al 24 aprile 2006 per motivi legati a trauma psichico) oltre che approfondire alcuni aspetti quale la proporzione fra l’indennizzo ricevute dall’assicurazione infortuni non professionali (di fr. 2'496.10) rispetto alla pretesa nonché la situazione professionale di CIVI 1,
Si giustifica pertanto rinviare la parte civile al competente foro per l’esame delle proprie pretese.
12. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
P.q.m.,
visti gli art. 16 cpv. 1, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) al collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica così come accertate nei certificati medici del 25.8.2005 della Clinica C__________, L__________ e del 8.9.2005 del dr. med. A__________, commesse in stato di legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP) ai danni di CIVI 1 il 25.08.2005 a L__________;
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 2 (due) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di fr. 280.-- (duecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese giudiziarie di fr. 650.--, per complessivi fr. 1’250.-- (milleduecentocinquanta);
rinvia la parte civile al competente foro per le proprie pretese;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di abuso di autorità;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
avverte che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
AINQ 1, ACCU 1, DI 1, CIVI 1, PR 1, Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Municipio del Comune di L__________, L__________,
Comando della Polizia comunale, L__________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU1,
fr. 300.-- multa
fr. 600.-- tassa di giustizia
fr. 620.-- spese giudiziarie
fr. 30.-- testi
fr. 1'550.-- totale