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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.05.2007 10.2006.305

14. Mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,989 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Lesioni colpose da parte di un conducente che, per imprevidenza colpevole, ha percorso alcuni metri nonostante una terza persona fosse attaccata al finestrino del suo veicolo

Volltext

CIVI 1 patr. da: PR 1 rappr. dal tutore: TU 1    

Incarto n. 10.2006.305 DA 2096/2006

Bellinzona 22 marzo 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , (difeso da: avv. DIFE 1)  

prevenuto colpevole di        lesioni colpose,

                                        per avere, a __________ presso il piazzale del Ristorante __________, in data 11.05.2005, cagionato per imprevidenza colpevole un danno al corpo o alla salute di CIVI 1, e meglio per avere, alla guida dell’autofurgone targato __________, dopo aver inserito la prima marcia, sebbene CIVI 1 si trovasse in piedi attaccato con le mani al finestrino lato conducente, percorso alcuni metri, dal cui fatto ne derivò che CIVI 1 perse l’equilibrio e cadendo a terra riportò una frattura occipitale infossata sinistra così come da documentazione medica agli atti;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2096/2006 di data 12 giugno 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 giugno 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 22 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il Sost. Procuratore pubblico e il patrocinatore della parte civile; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, con l’adattamento della proposta di pena a 10 aliquote giornaliere sospese da fr. 90.- ciascuna oltre che alla multa di fr. 500.-;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa ai sensi di quanto chiesto dal Sostituto Procuratore pubblico e il rinvio della parte civile al competente foro civile per le sue pretese;

sentito                               il difensore, il quale chiede - in via subordinata invocando lo stato di necessità - il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni colpose per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Se ha agito in stato di necessità.

                                3.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     L’11 maggio 2005 l’accusato, alla guida dell’autofurgone __________, si è recato al Ristorante __________ a __________ per concordare con CIVI 1, gerente dell’esercizio pubblico, la tempistica relativa ai lavori di riparazione che avrebbe dovuto svolgere con la sua ditta di lattoneria, alla quale il proprietario dell’immobile aveva appaltato il lavoro.

                                        Giunto sul piazzale antistante il ristorante ACCU 1 ha posteggiato il veicolo in uno dei parcheggi più vicini alla scala di accesso e si è recato all’interno del ritrovo sito al mappale __________ RFD di __________ (cfr. schizzo a mano eseguito dall’accusato al dibattimento e piano prodotto dalla pubblica accusa).

                                        Nel ristorante l’accusato, che non conosceva il CIVI 1 se non per averlo visto allorquando con il proprietario ha effettuato un sopralluogo dello stabile onde poter allestire l’offerta (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 29 agosto 2005, pag.1), ha comunicato a questi la sua intenzione di iniziare i lavori di miglioria al tetto il giorno successivo, ciò che ha provocato una contrariata reazione di animosità da parte del gerente (cfr. ibidem, pag. 2).

                                        Per evitare ulteriori discussioni il ACCU 1 si è allontanato dall’esercizio pubblico, non senza mandare “a quel paese” il CIVI 1 una volta giunto all’esterno del ristorante mentre si accingeva a scendere la scala di accesso (cfr. ibidem). Al dibattimento l’accusato ha precisato di aver proferito la parola “Ma va fan un culo!” in quanto era il gerente ad aver bisogno di lui e non viceversa (cfr. verbale del dibattimento del 22 marzo 2007).

2.Il ferimento di CIVI 1, oggetto del presente procedimento per lesioni colpose, si è verificato subito dopo allorquando l’imputato si è messo alla guida del suo veicolo; infatti - dopo aver eseguito la retromarcia per uscire dal posto auto nel quale aveva parcheggiato - ACCU 1, nel frattempo raggiunto dal gerente che sembra volesse a tutti i costi sapere l’epiteto che gli era stato testé rivolto (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 29 agosto 2005, pag. 2), sebbene CIVI 1 si trovasse in piedi attaccato con le mani al finestrino lato conducente, ha percorso alcuni metri, in modo che quest’ultimo ha perso l’equilibrio e cadendo a terra ha riportato una frattura occipitale infossata sinistra così come da documentazione medica agli atti e tale da render necessario il suo ricovero all’ospedale fino al 17 maggio 2005.

3.Prima di entrare nel merito della questione occorre altresì fare - anche se la questione esula dall’odierno dibattimento (cfr. decreto di non luogo a procedere del 12 giugno 2006 agli atti) - un’ulteriore premessa riguardante la parte civile, la quale la sera del 7 giugno 2005 è caduta a terra in stato di ubriachezza all’interno dell’esercizio pubblico picchiando nuovamente il capo ed è stata rinvenuta il giorno seguente sanguinante alla testa ed in stato di incoscienza nel suo appartamento.                                                                     A seguito di questo ulteriore evento si trova tuttora in coma, giudicato irreversibile.     

        I due episodi, seppur verificatisi a breve distanza temporale, non sono da porre in relazione diretta l’un l’altro nemmeno per quanto attiene a eventuali complicazioni traumatologiche dovute alle conseguenze del primo ferimento; pertanto all’accusato non possono essere ascritti dal profilo penale gli effetti del fatto accaduto in giugno 2005 in quanto non vi è nesso causale adeguato (cfr. pure act 22, consulenza tecnica medico-legale sulla vicenda clinica di CIVI 1, pag. 19 in fine).

4.Per l’art. 125 cpv.1 CP chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

        Pacifico e del resto incontestato che nell’evenienza concreta sia stata presentata regolare e tempestiva querela.              

5.Agli atti si trovano, oltre alla verbalizzazione dell’accusato, anche le testimonianze di __________ e __________, che hanno assistito alla scena, nonché della moglie del CIVI 1 alla quale fu riferito l’episodio direttamente dal marito la sera dei fatti, allorquando questi si trovava ricoverato all’ospedale. Per contro non è stato possibile per la ragione di cui al considerando n° 3 (cfr. pure act 1, rapporto di segnalazione della polizia cantonale del 14 giugno 2005, pag.1 in fine e 2), assumere a verbale la parte civile.

                              5a.     L’accusato ha dichiarato che “quando ero già sceso le scale esterne, salito sul mio autofurgone e quando avevo già effettuato la manovra di retromarcia dal posteggio venivo raggiunto dal CIVI 1. Io avevo il finestrino aperto e il CIVI 1 allungava le mani all’interno con la chiara intenzione di passare a vie di fatto nei miei confronti. A tutti i costi voleva sapere che cosa gli avevo indirizzato poco prima. Ad un certo punto, in considerazione che come detto avevo il finestrino aperto con le mani si aggrappava alla portiera. Lo invitavo a lasciare la presa, poiché non era mia intenzione continuare la discussione ed inserivo la prima marcia per lasciare il parcheggio. Dopo alcuni metri di marcia notavo che il CIVI 1 lasciava la presa e a quel punto continuavo la mia corsa, ma guardando dallo specchietto retrovisore esterno notavo lo stesso a terra. Subito ho arrestato la corsa del mio autofurgone e sono sceso dirigendomi verso di lui con il chiaro intento di sincerarmi delle sue condizioni” (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 29 agosto 2005, pag. 2 e 3, sottolineatura nostra).

                                       Inoltre ACCU 1 ha precisato che “quando lui mi ha raggiunto ero fermo intenzionato a ripartire. La discussione tra noi è stata breve, giudico al massimo di mezzo minuto. Come detto lui allungava quasi subito le mani, nella mia direzione, all’interno del furgone. Poi quando lui si è aggrappato alla portiera con il finestrino aperto lo invitavo a lasciare la presa ed inserivo la prima marcia mettendo in movimento il mio mezzo. In contemporanea con la mano sinistra tentavo di togliere le sue dalla portiera” (cfr. ibidem, pag. 3, sottolineatura nostra).

5b.   Per __________ - cuoco presso il ristorante in questione - sebbene non sia stato in grado di precisare se il CIVI 1 sia rimasto impigliato al mezzo in movimento con i suoi indumenti,  ”CIVI 1 raggiungeva direttamente il parcheggio e si avvicinava all’autofurgone dalla parte sinistra del mezzo o meglio dal lato del conducente. Dalla mia posizione notavo che CIVI 1 si appoggiava al finestrino aperto, ma solo per pochi istanti poiché l’autofurgone ripartiva con inserita la marcia in avanti con l’intenzione di lasciare il luogo. In sostanza il conducente ripartiva sebbene CIVI 1 aveva le braccia appoggiate sul finestrino. […] Non sono in grado di riferire se CIVI 1, dal momento della partenza dell’autofurgone era solo appoggiato con le braccia sul finestrino o se eventualmente si era aggrappato allo stesso. (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di __________ del 21 giugno 2005, pag.1 e 2, sottolineatura nostra).

                              5c.     __________, avventore dell’esercizio pubblico, ha dichiarato che “il  CIVI 1 lo ha raggiunto sul lato sinistro, quindi con le braccia appoggiate alla portiera o sul finestrino aperto iniziava a parlare con il conducente che a bordo era solo. Dopo pochi secondi l’autofurgone ripartiva ed in pratica ho visto che lo stesso trascinava CIVI 1. A quel punto a mia volta ho iniziato ad urlare e a fischiare con il chiaro intento di fermare il conducente dell’autofurgone. Ho notato che dopo circa 4/5 metri il CIVI 1 si sganciava dal mezzo e cadeva sull’asfalto. Per contro l’autofurgone si fermava dopo alcuni metri dal luogo ove era caduto PR 1. Personalmente mi sono avvicinato al CIVI 1 con l’intento di soccorrerlo e ho notato che lo stesso era in uno stato di incoscienza e sanguinante dalla parte posteriore del capo. […] Non sono in grado di dire se il CIVI 1 al momento che l’autofurgone si metteva in movimento si era aggrappato al finestrino o alla portiera di sua spontanea volontà o se eventualmente era rimasto impigliato con gli indumenti”  (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di __________ del 17 giugno 2005, pag. 2 e 3, sottolineatura nostra).

                              5d.     La moglie di CIVI 1, che non ha assistito alla scena, ha raccontato che “CIVI 1 mi riferiva che si era appoggiato al finestrino dell’autofurgone dell’altro per continuare la discussione. L’altro a quel punto accelerava e lui cadeva a terra riportando una ferita al capo”  (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di __________ del 19 agosto 2005, pag. 2).

                              5e.    La versione dell’accusato è nella sostanza confermata dalle altre persone, salvo la questione dell’intenzione della parte civile di commettere vie di fatto (cfr. infra, consid.10) e alcune piccole comprensibili divergenze comunque non di primaria importanza ai fini del giudizio.

                                       Per stessa ammissione di ACCU 1, egli si è messo in moto senza che la parte civile fosse completamente distaccata dall’autofurgone; al riguardo poco importa se sia stato il CIVI 1 a non aver mollato la presa o l’accusato a non essere riuscito a staccare le sue mani dalla portiera prima di mettersi in movimento.

                                6.     Al dibattimento ACCU 1, modificando parzialmente la versione resa a verbale davanti alla polizia, ha dichiarato in particolare che prima ha staccato le dita del CIVI 1 dal finestrino e soltanto in seguito è partito (cfr. verbale del dibattimento del 22 marzo 2007).                                                                                        Tale asserzione non è tuttavia credibile, tanto più che la dichiarazione resa a verbale, nel quale parla peraltro di mero tentativo di togliere le dita della parte civile dalla portiera, è confermata anche dai testimoni, secondo i quali al momento della partenza la parte civile non era staccata. Al riguardo non sono così determinanti ai fini del giudizio le questioni atte a sapere se sia avvenuto o meno il trascinamento, se il CIVI 1 si sia impigliato al veicolo e infine la circostanza asserita dall’imputato di non aver effettuato una partenza brusca ritenuto oltretutto che era alla guida di un autofurgone con ponte parzialmente carico di materiale.

                                 7.     L’imputato, mettendosi in moto con l’intenzione di allontanarsi normalmente sebbene il CIVI 1 non fosse del tutto staccato dal finestrino della portiera anteriore, è stato negligente in quanto doveva sapere che con il suo agire avrebbe creato in ogni caso una situazione di grande pericolo; non è infatti al di fuori di ogni logica che una circostanza del genere possa provocare la caduta e il ferimento del pedone coinvolto.

                                        In proposito le norme generali della circolazione stradale impongono tra l’altro a ogni conducente di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada e di usare tutta la prudenza necessaria.

                                        Incontestate sono peraltro le ferite riportate alla testa dal CIVI 1 a seguito della caduta sul piazzale che ha reso necessario il suo ricovero al pronto soccorso.

                                 8.     La difesa ha sottolineato al dibattimento che il CIVI 1 - persona nota nel __________  per essere dedita all’abuso etilico - fosse in uno stato alterato, ritenuto come al momento della visita al pronto soccorso dell’ospedale avesse addirittura il 2,9 per mille di alcool nel sangue (cfr. act 4, cartella medica del 11 maggio 2005, secondo fascicolo).                                                                                                    La circostanza evocata non è tuttavia tale da far apparire l’imprevidenza dell’accusato del tutto secondaria; al riguardo oltretutto questi ha dichiarato  che ha visto la parte civile correre verso di lui come uno “zombie” e di aver percepito che la stessa un po’ puzzava di alcool (cfr. verbale del dibattimento del 22 marzo 2007).                                                                    

                                        Ciò posto, ACCU 1 avrebbe a maggior ragione dovuto accertarsi che il CIVI 1 fosse a distanza di sicurezza o quantomeno non fosse più attaccato al finestrino della portiera quando ha messo in marcia il suo autofurgone.

Nulla muta alla negligenza rimproverata all’accusato neppure il fatto che il CIVI 1 abbia tenuto un comportamento arrogante e abbia fatto resistenza all’arrivo della polizia e dei soccorsi.

                                 9.     Una concolpa della vittima per non aver lasciato la presa del finestrino di un veicolo in movimento anche in questo caso non è tale da far apparire l’imprevidenza dell’accusato del tutto secondaria e far sì che l’adeguatezza del nesso causale non sia data.

                               10.     La difesa ha infine invocato al dibattimento che l’accusato ha agito in stato di necessità nel senso dell’art. 17 CP (art. 34 vCP), in quanto si è sentito minacciato dal comportamento della parte civile.

                                        Tuttavia lo stato di necessità non entra in linea di conto nell’episodio in esame in quanto dal profilo oggettivo il paventato pericolo non era di natura tale da non poter essere evitato altrimenti; inoltre si rileva - circostanza questa non decisiva ma certamente significativa - che agli atti non risulta alcuna querela penale sporta da ACCU 1 per minaccia o vie di fatto nei confronti della parte civile.

                               11.     Per tutte le motivazioni addotte ACCU 1 è quindi autore colpevole di lesioni colpose.

                                        Per quanto concerne la pena sono applicabili le nuove norme del codice penale in vigore dal 1° gennaio 2007, che prevedono la sanzione pecuniaria al posto della pena detentiva.

                                        Se da un lato a favore dell’imputato vi è la sua incensuratezza e il fatto che vi sia stata anche una provocazione da parte della vittima, dall’altro lato la sua negligenza è da considerarsi grave in quanto ha creato una situazione di grande pericolo al volante del suo veicolo.

                                        Tutto ben ponderato 10 aliquote appaiono correttamente commisurate al grado di colpa e alle particolarità del caso specifico. L’ammontare della singola aliquota è fissato in fr. 90.- sulla base degli accertamenti agli atti, che erano a disposizione dell’accusato, e in particolare delle sue dichiarazioni rese al dibattimento. Non vi sono motivi né oggettivi né soggettivi per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria.

                                         Alla pena pecuniaria sospesa è inoltre aggiunta una multa di fr. 500.-.

visti                                   gli art. 17, 18, 34, 42, 47 CP; 125 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni colpose per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2096/2006 del 12 giugno 2006.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 900.- (novecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà atto                             che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

           Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Camorino

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       650.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                    1'500.00       totale

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